"Liberum mare", acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico - di Gianfranco Purpura
Redazione Archaeogate, 11-07-2005
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La piscatio thynnaria in D. 8, 4, 13 pr.
L'uso in comune del mare concesso a tutti dalla natura è ancora richiamato da Ulpiano nell'unico testo del Digesto riguardante la piscatio thynnaria:
D. 8, 4, 13 pr. (ULPIANO VI Opinionum):
Venditor fundi Geroniani fundo Botriano, quem retinebat, legem dederat, ne contra eum piscatio thynnaria exerceatur, quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest, quia tamen bona fides contractus legem servari venditionis exposcit, personae possidentium aut in ius eorum succedentium per stipulationis vel venditionis legem obligantur.
Il reiterato esame al quale è stato sottoposto il brano anche recentemente[131], se è valso ad inquadrare le principali problematiche in un'ottica non più marcatamente interpolazionistica, non sembra comunque aver risolto la questione di fondo, se si trattasse di un'altra servitù prediale.
Il testo di Ulpiano[132] appare innanzitutto in assoluta contraddizione con il principio dell'inopponibilità delle obbligazioni ai terzi; inoltre "l'esclusione che la clausola possa essere interpretata come modo di costituzione di una servitù è stranamente giustificata con il fatto di essere costituita su di un bene quod natura omnibus patet come il mare"[133]; e non sulla motivazione che ci aspetteremmo, cioè che, essendo la servitù oggetto di una clausola contrattuale, non sarebbe stata istituita con gli appositi negozi costitutivi. Inoltre come avrebbe potuto una servitus thynnos non piscandi, all'apparenza riguardante il mare, gravare invece su di un fondo litoraneo?
Alcuni studiosi hanno valutato il testo - che potrebbe essere collegato alle problematiche giuridiche suscitate dalle attività degli antichi stabilimenti per la lavorazione del pesce assai diffusi in Nord-Africa, Spagna, Sicilia e meridione della penisola italica[134] - in rapporto alla conoscenza da parte dei romani delle servitù industriali e dei patti di non concorrenza commerciale.
Superando antiche diffidenze interpolazionistiche e collocando in provincia il rapporto in questione, si è ora osservato che la pactio et stipulatio era certamente idonea a costituire in territori di tal sorta situazioni rapportabili a diritti reali, risolvendo così "la difficoltà costituita dall'enunciata opponibilità ai successores del rapporto costituito per stipulationis vel venditionis legem, dato che esso avrebbe avuto comunque un contenuto reale e non meramente obbligatorio"[135]. Inoltre si è rilevato che il solo argomento proposto dalla dottrina per l'inquadramento della questione trattata tra le clausole di non concorrenza sembra riposare nella formula utilizzata nella lex venditionis: ne contra eum piscatio thynnaria exerceatur, alludendo così ad una presunta volontà del venditore di impedire all'acquirente la concorrenza nella pesca del tonno praticata nello stesso braccio di mare.
Ma si è notato che contra eum in D. 8, 4, 13 pr. allude non al venditor, ma sicuramente al fundum e già Solazzi aveva ricordato che le servitù industriali "giovano all'azienda, cioè all'attività dell'industriale, non al fondo, che è sede e strumento dell'industria, ma non produttore diretto ed indipendente delle merci". Se dunque una lettura modernizzante ed "anticoncorrenziale" di D. 8, 4, 13 pr. non sembra a molti giustamente sostenibile[136], appaiono pure eccessive le motivazioni volte a giustificare la previsione di tale clausola contrattuale come derivante da "un bisogno di 'Ruhe' da parte del venditore, che non avrebbe voluto esser disturbato dall'inevitabile confusione generata da un'attività così complessa come la pesca del tonno"[137]. Oggi molti, in verità, ancora accorrono per assistere alle ultime mattanze in Sicilia e Nordafrica, ma anche se non è certo possibile stabilire con certezza la specifica volontà del venditor fundi Geroniani, è assai improbabile che alla luce dei grandi guadagni della piscatio thynnaria e delle relative controversie, il testo di Ulpiano si riferisse proprio ad un raro caso di un dominus in cerca di assoluta tranquillità.
L'identificazione più plausibile del fondo Botriano - a differenza di quella non facilmente determinabile del Geroniano - sembra sia da collocare in Nord Africa, a circa sessanta chilometri a sud di Sfax in Tunisia, nel sito della moderna cittadina di Acholla, l'antica Botria[138]. In tale località è ubicata una villa attribuita ad un tal Asinio Rufo, senatore e console nel 184, sotto Commodo, nella quale si riscontrano numerosi mosaici con soggetti marini. Anche se non si può certo stabilire se il dominus fundi Botriani sia stato proprio quell'Asinio Rufo, il caso è comunque significativo per rappresentare una delle tante grandi ricchezze che avrebbero potuto poggiare sui proventi derivanti dalla proprietà di stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce. La vicenda trattata in D. 8, 4, 13 pr. è poi relativa ad una controversia giuridica che sarà una delle più frequenti ragioni di contrasto tra tonnare in età medioevale e moderna: quella della posizione delle reti di sbarramento della corsa dei tonni. Nonostante una puntigliosa disciplina medievale e moderna che prevedeva esatta collocazione e distanza, erano assai frequenti le liti tra tonnare adiacenti proprio per tale motivo. E' francamente assai improbabile che nell'unico testo del Digesto riguardante la pesca del tonno la riserva del venditore, nonostante i grandi interessi economici in gioco, derivasse solo da un'esigenza di quiete e non da un probabile conflitto di grandi interessi economici in gioco.
Se così stanno le cose – che cioè la clausola fosse indirizzata "to prevent competition" a favore del fondo Botriano, rimasto nella titolarietà del venditore, per i grandi guadagni derivanti dalla cattura, lavorazione e vendita del tonno e che la questione riguardasse una sorta di servitù provinciale di non facere, prevista pactionibus et stipulationibus – come spiegare che le attività avrebbero dovuto svolgersi (o meglio non svolgersi) nel mare antistante ai fondi, e non piuttosto sui fondi coinvolti in una sorta di servitù?
Ravvisato - pur con qualche difficoltà - il requisito dell'utilitas per un'attività di pesca che iniziava con l'avvistamento dei branchi da un fondo dominante limitrofo al mare, resta l'anomalia che il non facere sarebbe stato relativo all'obbligo di non calare reti di sbarramento, azione che avrebbe potuto effettuarsi nel mare antistante al fondo servente, e non proprio nel fondo. Di poi la corretta esclusione da parte di Ulpiano di una servitù costituita sul mare (...quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest...) finiva in pratica nella seconda parte del testo per essere di fatto ammessa, contraddicendo all'apparenza proprio al tenore della prima parte del brano (...tamen bona fides contractus legem servari venditionis exposcit, personae possidentium aut in ius eorum succedentium per stipulationis vel venditionis legem obligantur).
Tali dubbi, risolti dalla dottrina interpolazionistica con il negare genuinità a parti diverse del testo secondo le più varie opinioni[139], non sembrano essere stati percepiti fino in fondo da chi di recente ne ha invece sostenuto la totale attendibilità, pur dividendosi poi nella valutazione della natura giuridica del caso[140]. Se il non facere riguardava una attività svolta non nei fondi, ma nel mare, il cui uso nelle convinzioni di Ulpiano sarebbe stato ormai comune a tutti gli uomini, come si sarebbe potuto pensare ad una servitù, per escluderla sì, ma poi di fatto per riconoscerla sotto la veste di una sorta di rapporto provinciale, idoneo a far nascere sul mare "situazioni rapportabili a diritti reali"[141]?
La soluzione del dubbio giuridico e testuale si trova, a mio avviso, nel fatto che nell'età medioevale e moderna si era ormai perduta la conoscenza di una tecnica di cattura del tonno tipica dell'età classica che implicava l'uccisione dei pesci, non in alto mare in una "camera della morte" come avviene oggi, ma proprio sulla riva del fondo litoraneo[142]. Gli unici impianti da pesca fissi che l'Antichità conobbe furono i labirinti di canne nelle acque basse (corrales), i recinti di reti e le postazioni di sbarramento della corsa dei pesci migratori[143].
Avvistati i branchi di pesci dalle torri lignee poste in terraferma, il corso dei tonni veniva dirottato da reti di sbarramento fisse, da tempo predisposte, verso il fondo di un'insenatura della costa, ove gli animali venivano chiusi da altre reti a sciabica che - non calate questa volta in anticipo, ma solo dopo l'avvistamento dei pesci - erano tratte inizialmente da veloci imbarcazioni che navigavano da una sponda all'altra della cala e poi da uomini in terra. Le opposte estremità della sciabica venivano infatti tirate dalla riva, ove i pesci per la ristrettezza dello spazio disponibile morivano per asfissia, per colpi di coda reciproci o per ferite d'arpione e di bastone. Il pescato, immediatamente ripulito e suddiviso sul medesimo lido, veniva poi posto in vasche fuori dalla portata delle onde per il definitivo trattamento e la salagione. La confusione tra la mattanza antica e la moderna sembra risalire al fondamentale e ben documentato studio di P. Rhode che - da filologo, più che pescatore - ha proposto d'interpretare la descrizione delle fonti come se si trattasse di una vera e propria tonnara moderna con "camera della morte" in alto mare[144]. Come frequentemente accade nella letteratura alieutica, la sua opinione è stata tralatiziamente ripetuta sino a tempi recenti, senza tener conto che l'uccisione dei tonni – come si ricava dalle fonti antiche - normalmente avveniva sulla riva e che chiaramente, a prescindere dalle reti fisse di sbarramento, le reti di tratta si dispiegavano dalla costa, tornando alla riva, solo dopo che il branco era stato avvistato, come con precisione è indicato in Eliano[145]. Non solo nelle raffigurazioni antiche si usavano fiocine e bastoni per uccidere il pesce[146], attrezzi invece non utilizzati nella "camera della morte" per non sciupare il pesce catturato, ma soprattutto, come si vedrà, la comparsa della tonnara con "camera della morte" fu un'innovazione tecnica esattamente databile intorno alla prima metà del IX sec. d.C., che consentiva di ridurre notevolmente la manodopera, aumentando nell'arco stagionale il numero delle catture e la resa degli impianti. Proprio tale novità (epoché) determinò la grande importanza assunta nell'età medievale e moderna dalla tonnara e dalla pesca del tonno.
La comparsa della tonnara con "camera della morte", probabilmente con strutture più semplici delle attuali, sembra avvenire in Oriente, unico luogo in cui è attestata dalle fonti letterarie fino all'epoca medioevale. Tale dispositivo è descritto come spettacolo abituale in un testo medico del IX sec. d.C., di Teodoro il protospatario, che compara la testa attaccata al corpo alla solida piattaforma lignea fissata ad una estremità dell'epoché, nella camera alla quale adducevano due ali di reti dispiegate come il contorno di una figura umana[147]. Nel X sec., una struttura con quadro fisso per la cattura del tonno è descritto nella Vita di Luca lo Stilita, morto nel 979, ma l'innovazione dovette diffondersi già da prima, intorno agli inizi del IX sec., come dimostrano le novelle di Leone il Saggio, che più avanti esamineremo.
Se la mattanza in età classica si svolgeva sulla spiaggia, il non facere richiesto all'acquirente del fondo Geroniano avrebbe potuto allora consistere non solo nel non porre in mare una rete di sbarramento, ma anche nel non effettuare sulla riva, e proprio nel fondo venduto, le operazioni di pesca e di lavorazione del pesce. Il venditore del fondo Geroniano invece, intercettati in mare i tonni, avrebbe potuto liberamente pescarli sulla riva, incrementando così il valore dell'eventuale impianto per la lavorazione del pesce in terra ferma (utilitas fundi). In quanto alcune operazioni si sarebbero dovute svolgere in mare e nel lido, giustamente Ulpiano avvertiva la necessità di precisare che "...mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest...", anche se poi nella seconda parte del testo il giurista finiva per riconoscere una pratica provinciale, economicamente apprezzabile e diffusa. Tale attività effettuata non solo in mare e sulla spiaggia, ma anche nel fondo litoraneo avrebbe potuto dar luogo a qualche controversia relativa ad una vera e propria "servitus thynnos non piscandi". Non solo in GAIO II, 31[148] il rapporto costituito in provincia pactionibus et stipulationibus ha un contenuto reale e non meramente obbligatorio, ma sembra che già nell'età dei Severi i rapporti costituiti mediante pactio et stipulatio si siano cominciati a chiamare servitutes[149], purchè ovviamente fossero relativi ad attività effettuate sui fondi e non nel mare o sulla spiaggia, luoghi che restavano aperti all'attività di tutti.
Note
[131] B. SANTALUCIA, I libri Opinionum di Ulpiano, Milano, 1971, II, pp. 253 ss.; J. HALLEBEEK, Legal problems concerning a draght of tunny. Exegesis of D. 8, 4, 13 pr., TR, 55, 1987, pp. 39-48; M. TALAMANCA, Pubblicazioni pervenute alla Direzione, BIDR, 91, 1998, pp. 909 e s.; G. PROVERA, Servitù prediali ed obbligationi propter rem, Studi Volterra, II, pp. 15-48; W. DAJCZAK, L'uso della locuzione bona fides, RIDA, 44, 1997, pp. 71-84; FIORENTINI, op. cit., pp. 422 ss.; G. FRANCIOSI, Il divieto della piscatio thynnaria: un'altra servitù prediale?, RIDA, 49, 2002, pp. 101- 107.
[132] Sulla questione della genuinità dell'opera cfr. B. SANTALUCIA, op. cit.
[133] M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico, Milano, 2003, p. 423 nt. 80.
[134] Sugli stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce cfr. G. PURPURA, Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia. I - S. Vito (Trapani), Cala Minnola (Levanzo), Sicilia Archeologica, XV, 48, 1982, pp. 45-60; ID., Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia. I - S. Vito (Trapani), Cala Minnola (Levanzo), Sicilia Archeologica, XV, 48, 1982, pp. 45-60; ID., Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia. III - Torre Vendicari (Noto), Capo Ognina (Siracusa), Sicilia Archeologica, XXII, 69 - 70, 1989, pp. 25-37; ID., Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia. IV - Un bilancio, Atti V Rassegna di Archeologia subacquea (Giardini, 1990), Giardini, 1992, pp. 87-101.
[135] FIORENTINI, op. cit., p. 424.
[136] Cfr. la critica di FIORENTINI, op. cit., p. 425 nt. 87 a W. DAJCZAK, L'uso della locuzione bona fides nei giuristi romani classici per la valutazione del valore vincolante degli accordi contrattuali, RIDA, XLIV, 1997, p. 81.
[137] A. WACKE, Wettbewerbsfreiheit und Konkurrenzverbotsklauseln im antiken und modernen Recht, ZSS, XCIX, 1982, pp. 212 ss., seguito da FIORENTINI, l.c.
[138] J. HALLEBEEK, op. cit., p. 41; G. FRANCIOSI, op. cit., p. 102 colloca i fondi i questione in Sicilia, ma non fornisce alcuna giustificazione per tale ubicazione.
[139] L'intero testo, ritenuto postclassico per la provenienza dalla opera sospetta delle Opiniones di Ulpiano, è stato rivalutato da B. SANTALUCIA, op. cit. Vi è chi ha sostenuto l'aggiunta in età giustinianea di tutta la seconda parte, da quamvis alla fine (S. PEROZZI, I modi pretorii d'acquisto delle servitù, RISG, XXIII, 1897, 8 = Id., Scritti giuridici, II, Milano, 1948, pp.204 e s.) e chi ha sostenuto che la soluzione originale di Ulpiano sarebbe stata volta a negare efficacia alla lex venditionis (G. PROVERA, op. cit., p. 45).
[140] Per B. SANTALUCIA, op. cit., p. 256 ss. si tratterebbe di una servitù con effetti meramente obbligatori costituita in base al regime provinciale dei iura in re aliena; per J. HALLEBEEK, op. cit., pp. 39 ss. di una sorta di obligatio propter rem, senza tuttavia far espresso riferimento a tale categoria. Per M. TALAMANCA, op. cit., p. 910, non si tratterebbe di servitù che - "(come diritto reale) - era esclusa, in quanto non era stato usato – né poteva esserlo – un modo idoneo per la costituzione della stessa", tuttavia non vi sarebbero stati ostacoli all'esplicazione degli effetti – meramente obbligatori – previsti pactionibus et stipulationibus, analoghi a quelli della servitù. Per FIORENTINI, op. cit., p. 424 nt. 85, che tuttavia ritiene l'esegesi di Talamanca come la più fondata, la pactio et stipulatio avrebbe potuto avere in provincia "un contenuto reale e non meramente obbligatorio" in base a GAIO II, 31. Per G. FRANCIOSI, op. cit., p. 106 infine si trattava di "una vera e propria servitù prediale negativa".
[141] FIORENTINI, op. cit., p. 424 e nt. 86.
[142] OPPIANO III, 640; ELIANO, XV, 5-6; E. G. VARGAS, Pesca, sal y salazones en las ciudades fenicio-púnicas del sur de Iberia, in De la mar y de la tierra. XV Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza 2000 (Ibiza 2001), pp. 9 ss.
[143] VARGAS, op. cit., p. 11 nt. 22 e p. 9 nt. 16: "La introducción de las almandrabas de buche" (la tonnara con "camera della morte" di tipo moderno) "en las costas andaluzas no se hizo hasta bien entrado el siglo XIX y no sin que encontraran una enconada resistencia por parte de los pescadores (J. Y. REGUEIRA Y E. REGUEIRA, Túnidos y tunantes en las almadrabas de las costas gaditanas, Algeciras, 1993, p. 188)".
[144] P. RHODE, Thynnorum captura. Quanti fuerit apud veteres momenti, Lipsia, 1890, pp. 47 ss (= Jahrbücher für Class. Philologie, Suppl. Band XVIII, Lipsia, 1892).
[145] VARGAS, op. cit., p. 10: "La identificación de la almadraba de Eliano como una arte de vista y tiro parece clara ante el hecho de que las redes se extienden immediatamente después de que el banco de peces sea avistado (T. W. GALLANT, A fisherman's tale, Miscelanea Graeca, 7, 1985, Gant)" (non vidi). Cfr. G. PURPURA, Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia. V – Sull'origine bizantina della tonnara, Rassegna Internazionale di Archeologia Subacquea, Acitrezza, 30 sett. - 3 ott. 2004 (in preparazione).
[146] Un dipinto antico con la scena della cattura del tonno è descritto in FILOSTRATO, Imagines I, 13. Un mosaico di Sousse del III sec. d.C. mostra l'uccisione di un grande tonno preso in una rete da un uomo in barca, non in una "camera della morte" in alto mare, ma in prossimità della riva, come indica la presenza di piante e fiori. Cfr. LAFAYE, DS, IV, 1, 489 ss., v. piscatio; P. DONATI GIACOMINI, Il pesce nella letteratura antica, in: Pesca e pescatori nell'antichità (a cura di A. DONATI e P. PASINI), Milano, 1997, p. 24, fig. 1 (in alto, a sinistra).
[147] Cfr. G. DAGRON, Poissons, pêcheurs et poissoniers de Costantinople, in C. Y. MANGO, G. DAGRON, Constantinople and its Hinterland, Papers from the 27th. Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, aprile 1993, pp. 60; 62 e fig. 4.
[148] GAIO II, 31: Alioquin in provincialibus praediis sive quis usumfructum sive ius eundi agendi aquamve ducendi vel altius tollendi aedes aut non tollendi, ne luminibus vicini officiatur, ceteraque similia iura consituere velit, pactionibus et stipulationibus id efficere potest, quia ne ipsa quidem praedia mancipationem aut in iure cessionem recipiunt.
[149] FIORENTINI, op. cit., p. 424 nt. 86.