"Liberum mare", acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico - di Gianfranco Purpura
Redazione Archaeogate, 11-07-2005
Pag. 6 di 8 
Acque territoriali e riserve di pesca
Alla luce di quanto si è detto possiamo tentare di dare una valutazione complessiva dell'assetto della pesca e degli spazi marini nel diritto romano.
Se già dal tempo di Plauto si affermava che il mare "commune certo'st omnibus"[114], palesando un'opinione corrente nel mondo romano già dal III sec. a.C. e generalmente ammessa con continuità in tutto il Mediterraneo[115], la presunta novità, introdotta nel III sec. d.C. da Marciano, della classificazione del lido e del mare nella nuova categoria delle res communes omnium[116], preannunciata attraverso il riconoscimento di un uso comune di alcune res in Ulpiano[117], secondo cui il mare commune omnium est et litora, sicut aer[118], deve essere notevolmente ridimensionata.
Certamente eccessiva appare la tesi di Bonfante[119], che, ritenendo che res communes omnium fosse espressione tecnica, formulata per la prima volta solo da Marciano, in pratica finì col farne l'unico responsabile della creazione della categoria[120]. Tale presunta novità, a mio avviso, potrebbe non essere altro che il frutto della frammentarietà della tradizione testuale e di un antico equivoco tra i termini publicum e commune.
La fungibilità di tali termini, rapportata alle res publicae e communes omnium, si collega ad una antichissima tradizione che Grozio[121] aveva addirittura cercato di recuperare per paralizzare le conseguenze che i giuristi portoghesi volevano ricavare da un frammento di Celso in D. 43, 8, 3 pr.[122] L'appartenenza delle spiagge al popolo romano avrebbe, secondo l'esegesi lusitana, legittimato un ius prohibendi in ordine alle navigazioni degli Olandesi nell'Estremo Oriente. Se con Grozio si ammetteva la piena equivalenza tra publicum e commune, si finiva per riconoscere però la piena libertà del mare e delle conquiste nell'Estremo Oriente, in sintonia con l'antico regime celsino del mare comune a tutti, previsto nella seconda parte del testo.
Secondo una recente esegesi di Fiorentini che si discosta dall'interpretazione proposta da Biondi, secondo la quale il lido sarebbe al contempo pubblico e communis omnium[123], il testo di Celso avrebbe voluto separare invece lo status del lido da quello del mare, riconoscendo alle spiagge, in base ad un'opinione personale del solo Celso (arbitror), un'effettiva condizione pubblica in senso patrimoniale, in quanto esse sarebbero state per la prima volta valutate res populi Romani e dunque, a differenza del mare, sarebbero state così suscettibili di essere date in concessione[124]. Si coglierebbe in tal modo una netta divergenza di opinioni, all'interno della stessa scuola proculeiana, con Nerazio Prisco che invece affermava la regola tradizionale ribadendo che "litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt"[125].
E' possibile, secondo Fiorentini, che in tal modo, attraverso l'isolata opinione di un giurista, in conseguenza del grande sviluppo assunto dal patrimonio costiero e marino già dalla fine dell'età repubblicana[notta 126] si cominciasse a percepire l'importanza dell'inclusione, prima del lido e poi del mare, non più tra i beni in publico usu o communes omnium, ma in pecunia populi. Ma è pure possibile, a mio avviso, aderendo ad una linea esegetica radicata nel tempo, che Celso nella prima parte del dibattuto testo intendesse solo sottolineare gli aspetti pubblicistici[127] e non privatistici delle spiagge romane o delle diverse entità statali in genere, idealmente contrapponendole al vasto mare ed ai lidi sconosciuti, astrattamente comuni a tutti gli uomini. Sembra infatti che il brano fosse stato originariamente incluso nella trattazione celsina della lex Cornelia de captivis e colà utilizzato per alludere al postliminium concesso ai prigionieri romani che riuscivano a raggiungere le coste romane.
Seguendo un poderoso filone esegetico che risaliva a Bartolo e prima ancora a Piacentino, Azzone e, secondo una leggenda, ai quattro doctores discepoli di Irnerio che avrebbero risposto al quesito an imperator mundi dominus sit, che tale dominium del potere politico poteva sussistere solo quoad iurisdictionem e non quoad proprietatem, ancora nel '500 Rodrigo Suarez per giustificare l'esistenza dei diritti di regalia sul mare e sui porti avvertiva che essi colpivano mediante il pagamento di un tributo il solo reddito derivante dalla vendita del pescato, senza intaccare minimamente il carattere di res communes omnium dell'attività di pesca e dell'uso del mare: spettava al potere politico solo la protectio e la iurisdictio, quel complesso cioè di aspetti pubblicistici che avrebbero potuto essere richiamati proprio nella prima parte del controverso testo di Celso (Litora, in quae populus Romanus imperium habet, populi Romani esse arbitror...), ma non certamente il potere di proibire o concedere alcunchè per il loro uso, come si indicava nella seconda parte del brano (Maris communem usum omnibus hominibus, ut aëris...)[128].
Comunque sia, anche in seguito a Celso, venne concordemente affermato dai giuristi del II e III sec. d.C. che il privato acquistasse per occupazione il dominium di quel tratto di mare in cui avesse edificato[129], confermandosi così una delle tante diversità di regime giuridico tra i loca publica inoccupabili ed il mare; diversità che ha indotto alcuni studiosi a valutare quest'ultimo come una res publica del tutto peculiare, una res publica, cioè, in publico usu e dunque in qualche modo assimilabile alle res communes omnium[130].
Note
[114] PLAUTO, Rud. 975 e 977.
[115] CICERONE, Pro Roscio Amerino 72 ; OVIDIO, Metamorph. VI, 349-51; VIRGILIO, Aen. VII, 229-30; SENECA, De ben. IV, 28, 3.
[116] D. 1, 8, 2, 1 (MARCIANO, III institutionum): et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare et per hoc litora maris. Cfr. anche D. 1, 8, 4.
[117] D. 39, 2, 24 pr.
[118] D. 47, 10, 13, 7.
[119] P. Bonfante, Corso di diritto romano. II. La proprietà, Milano, 1966, p. 61.
[120] FIORENTINI, op. cit., p. 434 nt. 13.
[121] U. GROZIO, Mare liberum sive De iure, quod Batavis competit ad Indicana commercia. Dissertatio, in ID., De iure belli ac pacis libri tres, Traiecti ad Rhenum, 1773, II, cap. VII, 37; M. FIORENTINI, Mare libero e mare chiuso. Su alcuni presupposti romanistici dei rapporti internazionali nei secoli XVI – XVIII, Iuris Vincula. Studi M. Talamanca, III, Napoli, 2001, p. 319 - 353; FIORENTINI, op. cit., p. 433 nt. 10.
[122] D. 43, 8, 3, pr. - 1 (CELSO XXXIX digestorum): Litora, in quae populus Romanus imperium habet, populi Romani esse arbitror. Maris communem usum omnibus hominibus, ut aëris...
[123] BIONDI, La condizione giuridica del mare, cit., pp. 269-280.
[124] Il rapporto tra res publicae patrimoniali e provvedimenti di concessione è evidenziato in FIORENTINI, op. cit., p. 374.
[125] D. 41, 1, 14 pr. (NERAZIO V membranarum).
[127] In tal senso L. GUTERREZ-MASSON, Mare nostrum: imperium o dominium?, RIDA, 40, 1993, pp. 303 e s.
[128] C. M. MOSCHETTI, op. cit., p. 54.
[129] D. 1, 8, 10 (POMP. VI ex Plaut.): Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum...; D. 41, 1, 30, 4 (POMP. XXXIV ad Sabinum): Si pilas in mare iactaverim et supra eas inaedificaverim, continuo aedificium meum fit, item si insulam in mari aedificaverim, continuo mea fit...; D. 41, 1, 50 (POMP. VI ex Plaut.): ...quamvis quod ... in mari exstruxerimus, nostrum fiat...; D. 39, 1, 1, 18 (ULP. LII ad edictum): Quod si quis in mare...aedificet...sum facit...; BIONDI, op. cit., p. 272; FIORENTINI, Fiumi e mari, cit., pp. 360 ss. e 451 ss.
[130] FIORENTINI, op. cit., pp. 42 e s. Sulla non completa identità cfr. G. ZOZ, op. cit., pp. 78 e s. Sull'equivoco tra res communes omnium e res publicae ed i suoi sviluppi nell'età intermedia v. A. MIELE, "Res publica", "res communis omnium", "res nullius": Grozio e le fonti romane sul diritto del mare, Index, 26, 1998, pp. 383–387 e N. CHARBONNEL, M. MORABITO, Les rivages de la mer: droit romain et glossateurs, RHDEF, 65, 1987, pp. 23 – 44.