"Liberum mare", acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico - di Gianfranco Purpura
Redazione Archaeogate, 11-07-2005
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Mare e pesca in diritto romano
Resta dunque assodato che in nessun caso nel mondo greco ed orientale - e poi nel romano - è attestata la concessione statale del mare o del lido, ma solo la possibilità di ricavare proventi da prodotti marini, attraverso dazi la cui riscossione avrebbe potuto essere data in appalto o concessa anche ad istituzioni religiose, oltre che essere gestita da publicani romani o da comunità locali. L'assenza del mare e del lido dall'elenco fornito da Polibio delle res publicae oggetto di appalto da parte dei censori in età repubblicana è significativa: fiumi, lagune, terreni, miniere; non spiagge, né specchi d'acqua marina, che - se fossero stati beni pubblici patrimoniali e non res in usu populi - avrebbero dovuto essere menzionati[72]. Ancora più convincente è la circostanza che nella vendita di un fondo litoraneo non venisse computata nel modus la spiaggia, poiché nella superficie da vendere non erano comprese le cose che iure gentium omnibus vacant, come le vie pubbliche, i luoghi sacri e religiosi, oltre ai litora[73]. Decisiva al fine di negare ogni possibilità di locazioni pubbliche di pesca in mare in età romana è la critica mossa all'interpretazione corrente di CIL XIII, 8830[74]:
"Deae Hludanae
conductores
piscatus mancipe
Q. Valerio Secu-
ndo v(otum) s(olverunt) l(ibenter) m(erito).
Non solo l'iscrizione non sembra riferirsi ai membri di una compagnia di conductores pubblici che avrebbero ottenuto dallo Stato romano un appalto della pesca in un braccio di mare in Frisia, località di rinvenimento dell'epigrafe, in un momento imprecisabile tra la fine del I ed il III sec. d.C., ma il luogo di giacitura primaria appare essere stato diverso, essendo il territorio in questione fuori dal controllo romano almeno dall'età flavia. Inoltre il testo avrebbe potuto facilmente riferirsi a conduzione di pesca in acque interne, come sembra indicare la stessa dedica ad una divinità che è stata piuttosto considerata una "Mutter Erde", che una divinità marina[75].
A questioni diverse dalla locazione del lido o del mare si riferisce invece il caso delle saline, che insistendo necessariamente in zone non battute dalle onde non rientranti nel concetto di lido – comprendente questo come limite interno il massimo flutto invernale[76] - avrebbero potuto essere pacificamente sfruttate da privati e date in locazione da comunità, come attestano numerose iscrizioni[77]. Utilizzando un testo di Giavoleno si è cercato invano di distinguere nel periodo che va dal I sec. a.C. al I sec. d.C. due porzioni del lido[78]: una pubblica, coperta dal massimo flutto, ed una privata, estendentesi al di là di tale limite. Ma giustamente è stato osservato che "il lido o è pubblico o non è più lido"[79] e dunque per tale ragione le saline, non comprese nello spazio del lido avrebbero potuto essere oggetto di rapporti patrimoniali.
La scarsa utilità nel regime romano classico di locazioni statali di tratti di mare o di spiaggia risulta poi evidente se si tien conto che a chiunque era possibile utilizzare il mare ed il lido, indipendentemente dalla proprietà del fondo rivierasco antistante, con il solo limite di rendere possibile l'uso comune di tutti, giungendo persino ad ammettersi che fosse legittimo edificare in mare o sul lido con la conseguenza che l'edificio in tal caso sarebbe divenuto oggetto di proprietà privata dell'edificante e, demolita la struttura, il luogo sarebbe stato ripristinato nella sua primitiva condizione di bene comune[80].
Dichiarava Pomponio in D. 1, 8, 10 che:
Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum.
Ma ha osservato Biondi: "E' manifesto il contrasto fra le due enunciazioni. Se il fondo privato occupato dal mare diventa publicus, è evidente che tutto il mare è publicum; ma se il privato acquista il dominium della parte del mare che ha occupato, vuol dire che il mare è nullius e non publicum. Quindi anche Aristone afferma che il mare sia publicum, ma quando si tratta dell'acquisto del dominio per occupazione presuppone sempre che si tratti di res nullius"[81] e non del popolo romano! Per Fiorentini dunque "una conclusione pare obbligata: Aristone guarda alla condizione giuridica del mare con la stessa prospettiva che sarà poi di Marcianco. La pubblicità del mare appare qui sinonimo di res nullius occupabile che, con l'occupazione, è sottratta momentaneamente agli usi comuni"[82].
Nel tentativo di risolvere la crux posta dal testo - tanto difficile da far dire a Biondi che "siamo proprio in presenza di una di quelle bizzarre contradizioni che sono state sempre un vero martirio degli interpreti"[83] – si è proposto di interpretare al dativo il termine mari nella seconda parte del brano di Pomponio (ita quod mari occupatum sit, fieri publicum)[84], ritenendo che qui si voglia alludere a quello spazio sottratto al mare stesso per l'avanzamento della linea di costa, che perderebbe così "la natura di res communis omnium per acquistare quella di res publica"[85]. Si rileva tuttavia che in tal modo non solo si perderebbe "un eloquente parallelismo" tra i due simmetrici ed inversi mutamenti di status[86], ma anche apparirebbe insolita la costruzione del verbo occupari con il dativo[87]. Inoltre la coesistenza nella prima parte del testo di un ablativo in mare con e con un presunto ablativo (a) mari con la i, nella seconda parte, è apparsa "una vera e propria incoerenza linguistica"[88], anche se poi si deve constatare che proprio Pomponio in D. 41, 1, 30, 4 ha utilizzato nello stesso passo prima l'espressione in mare e subito dopo quella in mari. Non si può dunque in tale condizione affermare che "la i di mari della seconda parte è proprio in contrapposizione con quella e, per sottolineare il dativo e la diversità dei concetti espressi". Appare piuttosto preferibile contrapporre alla temporanea occupazione da parte del privato nella prima parte del testo, l'occupazione da parte del mare nella seconda parte e tentare quindi di conciliare il carattere pubblico del mare con il fatto che chi vi edifica ne diviene proprietario. L'unica via d'uscita consiste nell'ammettere che qui publicum indichi una res in usu populi.
Comunque sia, non sembra che da D. 1, 8, 10 si possa in alcun modo desumere la natura di bene pubblico patrimoniale del mare o del lido.
Neppure da D. 47, 10, 14 (Paolo, 13 ad Plautium) si può in alcun modo ricavare la natura di res publicae in patrimonio del mare e del lido, oggetto di pubbliche concessioni[89]. Il testo infatti che allude ad un ius proprium maris tutelato con l'interdictum uti possidetis non contiene un riferimento indiretto alla tutela interdittale nel caso in cui il richiedente esercitasse un diritto di pesca esclusivo su un tratto di mare, come frequentemente è stato ripetuto[90], poiché come si è osservato nel caso di turbativa all'esercizio di una publica conductio, avrebbe dovuto essere utilizzato il de loco publico fruendo e non l'uti possidetis, che tutelava solo la situazione possessoria, cioè il pacifico godimento dell'immobile[91]. In base a varie considerazioni, pienamente condivisibili, la fattispecie in oggetto si riferiva a casi di occupazione di fatto di tratti di mare, non tali da determinare quegli impedimenti all'uso pubblico del mare che avrebbero legittimato la reazione dei terzi[92]. E' noto infatti che in base a D. 41, 1, 50 (Pomponio 6 ad Plautium) i terzi avrebbero potuto spingersi ad esperire la prohibitio manu per impedire la costruzione di un manufatto pregiudizievole ai propri commoda ed all'usus publicus. Ma l'occupazione di fatto di un tratto di mare, in assenza di un danno lamentato da terzi, non solo avrebbe sottratto la superficie del mare agli usi pubblici facendola rientrare nell'ambito privato (privata causa), ma sarebbe stata ritenuta "legittimante all'esperimento dell'uti possidetis contro gli atti di turbativa diretti ad impedire al richiedente l'esercizio del suum ius"[93]. Tale occupazione di specchi d'acqua marina avrebbe potuto, a mio avviso, riguardare soprattutto l'attività, economicamente assai apprezzabile, degli allevamenti di ostriche o di mitili e quella, altrettanto importante come vedremo, dell'impianto in località determinate di reti fisse di sbarramento dei flussi di migrazione del tonno, le quali, una volta realizzate con dispendio e senza grave disturbo per l'uso collettivo dei terzi, non avrebbero certo potuto essere poi turbate da un singolo pescatore.
Note
[72] POLIBIO IV, 17, 2. FIORENTINI, op. cit., p. 448 e s. interpreta il termine limen, presente nel testo come lago e non porto, che certamente non era oggetto d'appalto.
[73] D. 18, 1, 51 (PAOLO XXI ad edictum). FIORENTINI, op. cit., pp. 449 e s.
[74] FIORENTINI, op. cit., pp. 468 ss.
[75] Queste ed altre argomentazioni in FIORENTINI, l. c.
[76] FIORENTINI, op. cit., pp. 436 ss.; 375 ss.
[77] M. R.CIMMA, Ricerche sulle società di pubblicani, Milano, 1981, pp. 22 e 42, in relazione a varie attività appaltate ai pubblicani, correttamente si riferisce all'appalto della pesca effettuata sempre in acque interne ed all'appalto di miniere e saline. Anche i due casi a p. 119 nt. 106 riferiti a società di pubblicani in provincia per lo sfruttamento della pesca sono relativi ad acque interne. Cfr. FIORENTINI, op. cit., pp. 465 e 468 ss.
[78] D. 50, 16, 112: Litus publicum est eatenus, qua maxime fluctus exaestuat. G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, Milano 1945, p. 74, interpretando l'aggettivo publicum riferito a litus non come attribuzione, ma come predicato, ammetteva che "oltre quel limite il lido non è più necessariamente pubblico, potendo dunque anche essere privato".
[79] FIORENTINI, op. cit., p. 452. B. BIONDI, La condizione giuridica del mare e del litus maris, Studi Perozzi, Palermo, 1925, p. 277, acutamente rileva che l'aver avvertito l'esigenza di determinare il limite interno del lido, quello relativo al fondo litoraneo ed al massimo flutto invernale, e non il confine esterno della spiaggia verso il fronte marino, chiaramente indica che spiaggia e mare per la giurisprudenza romana godevano del medesimo regime.
[80] Per tutti A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, Torino, 1964, p. 200 e D. 41, 1, 50.
[81] BIONDI, La condizione giuridica del mare, cit., pp. 279 e s.
[82] FIORENTINI, op. cit., pp. 451 e s.
[83] BIONDI, La condizione giuridica del mare, cit., pp. 280.
[84] ALOANDRO seguito da E. COSTA, Le acque nel diritto romano, Bologna, 1919, p. 97 proponeva l'integrazione di quod mari in quod a mari.
[85] M. G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, Torino, 1999, pp. 44 ss.
[86] FIORENTINI, op. cit., p. 451.
[87] Circostanza già rilevata da ZOZ, op. cit., p. 45 nt. 142.
[88] ZOZ, l. c.
[89] D. 47, 10, 14: Sane si maris proprium ius ad aliquem pertineat, uti possedetis interdictum ei competit, si prohibeatur ius suum exercere, quoniam ad privatam iam causam pertinet, non ad publicam haec res, utpote cum de iure fruendo agatur, quod ex privata causa contingat, non ex publica. Ad privatas enim causas accomodata interdicta sunt, non ad publicas.
[90] Per ultimo, G. KLINGENBERG, Maris proprium ius, cit., pp. 37 – 60; praecipue, p. 38.
[91] FIORENTINI, op. cit., pp. 351 e s.
[92] FIORENTINI, , l. c.
[93] FIORENTINI, op. cit., p. 357.