"Liberum mare", acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico - di Gianfranco Purpura
Redazione Archaeogate, 11-07-2005
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L'imposta sulla pesca in età romana ed il Monumentum Ephesenum
E' possibile dunque che, fin dalle origini la pesca professionale - e non quella ovviamente effettuata ad proprium usum - fosse assoggettata a pratiche analoghe a quelle del portorium, esercitate negli stessi luoghi della riscossione dei dazi doganali, consistenti originariamente in donativi che i naviganti offrivano all'autorità cittadina per il permesso di stazionare in un porto e di esercitare attività commerciali introducendo prodotti[38], tra i quali il pesce, ed ottenendo al tempo stesso protezione con la sospensione delle sylai[39].
Frequente è l'associazione tra "gabella dei pesci" o "dei pescatori" e dazi doganali nel mondo greco e romano. A Cizico esisteva ad esempio una compagnia locale di pubblicani specializzata nell'appalto della pesca fin dall'epoca ellenistica, ancora operante sotto la dominazione romana[40]. E' probabile che tali diritti sulla pesca, come si vedrà per le città di Istria ed Efeso, fossero percepiti proprio sotto forma di dazi d'importazione[41].
La presenza nel muro nella stazione di dogana di Cauno, antico possedimento rodio, della lex Cauniorum de piscando oltre al cd. regolamento sulle importazioni ed esportazioni, è certo un dato assai significativo, anche se solo per il periodo compreso tra il I ed il II sec. d.C.[42].
Il caso della città di Histria, alle foci del Danubio riguardante ancora una volta la pesca nel fiume fino al mare, e dunque in acque interne, è di particolare interesse. Una lunga iscrizione bilingue riferisce di una controversia tra la comunità di Histria, che vantava privilegi di pesca nel ramo meridionale del delta del Danubio (e sul legname e la resina di pino dell'isola interna di Peukè) e nella connessa laguna di Halmyris (terreno salmastro), ed i pubblicani[43]. Sembra infatti che i pubblicani, subito dopo la creazione nel 46 d.C. del distretto doganale della Ripa Thraciae[44], siano entrati immediatamente in contrasto con la città per il diniego opposto dagli abitanti di corrispondere alcunché per la pesca e per i prodotti provenienti dai luoghi suddetti. Un primo conflitto si verificò tra il 46 ed il 49 d.C., ma l'epistula di Flavio Sabino, legato di Mesia, nella quale si riconoscevano i privilegi degli Histriani (ll. 9-15), non valse a sedare il conflitto; riaccesosi nel 50, dette luogo ad una seconda epistula di Sabino (ll. 15-27). Di nuovo nel 51 (epistula di Pomponio Pio, ll. 28 – 37), nel 52/53 (epistula di Plauzio Eliano, ll. 37-48), ancora nel 54 (epistula di Tullio Gemino, ll. 49-61) si riaprì la controversia, conclusasi infine nel 100 d.C. con una definizione di confini (horothesía) del legato Manio Laberio Massimo (ll. 1-7 e ll. 62-72)[45]. Sembra che un'altra mutila iscrizione della città di Histria faccia egualmente riferimento ad un conflitto tra i pubblicani e la città[46]. Ma quale poteva essere la ragione di tale accanimento degli esattori del dazio che determinava le protratte tribolazioni degli abitanti di Histria? L'illegittima cupidigia, ipotizzata da alcuni studiosi[47], non ha convinto De Laet, sostenitore dell'ipotesi che "la barriera doganale della Ripa Thraciae fosse installata sulla riva meridionale del Danubio; tutti i prodotti provenienti dai territori oltre il fiume (dunque anche il legname dell'isola di Peukè) o dal fiume stesso (il pesce), dovevano dunque attraversare tale sbarramento per arrivare alla stessa città di Histria. Il télos che i pubblicani volevano esigere dagli Istriani era dunque il portorium".
Il portorium allora non solo veniva richiesto giustamente per il pesce proveniente dal mare, ma anche per quello pescato nella laguna di Halmyris o intorno all'isola di Peuké, che avrebbe dovuto essere riservato invece alla comunità cittadina. Infatti in questa foce, come in altri casi del genere, non doveva apparire oggettivamente facile determinare con esattezza sia i confini del territorio cittadino, includente o meno la laguna, che i limiti della foce e l'inizio della spiaggia marina[48]; tutto ciò costituiva certo la fonte di continui contrasti tra la città ed i conductores publici portori ripae Thraciae, conclusi dopo più di mezzo secolo con la determinazione dei confini doganali, della laguna e della foce fino al mare, riconoscendo cioè intatte agli Histriani le frontiere ancestrali (ta tōn progónōn hória), il territorio originario che era stato assegnato a Histria al momento del passaggio sotto il dominio romano[49], comprendente la laguna di Halmyris e l'isola di Peuké, sino alla riva del mare. Quindi il pesce pescato dagli Histriani nella foce non sarebbe stato assoggettato al dazio romano, diversamente da quello preso in mare. Naturalmente per i viaggiatori che provenendo dall'interno attraversavano la barriera doganale della Ripa Thraciae, il portorium sarebbe stato richiesto dopo l'attraversamento delle acque interne nelle stationes di dogana del territorio istriano. Insomma per gli abitanti di Histria la decisione finale si configurava come una sorta di atéleia per il pesce ed il sale della laguna, il legname e la resina dell'isola "della pece" (Peuké).
Un'altra lunga controversia tra un procurator vectigalis, questa volta dell'Illirico, ed una comunità cittadina posta in una ampia foce di fiume, il Tyras (oggi il Dniester), ebbe per oggetto privilegi cittadini, vantati su imprecisate importazioni poste in vendita, il cui riconoscimento avrebbe potuto ridurre il fructum Illyrici[50]. La questione si protrasse almeno da Antonino Pio sino al regno di Settimio Severo e Caracalla prima di essere definita in favore della città; nulla in effetti indica che il contrasto fosse relativo alla pesca nella foce del fiume, ma certamente la situazione appare, anche topograficamente, assai simile a quella di Histria[51].
L'imposta sul pesce invece, menzionata ad Efeso in un'iscrizione su di un altare dedicato da una donna al tempo di Nerone e richiamata ancora al tempo di Antonino Pio[not 52], si riferiva certamente a pesca praticata in acque interne, cioè nel fiume Caistro, e non in mare[53]. Il tempio di Artemide ad Efeso infatti traeva grandi guadagni dai proventi della pesca nella laguna costiera di Selinusia ed in quella adiacente alla foce del Caistro[54], redditi molto antichi che erano stati confiscati dagli Attalidi, ma che erano stati restituiti dai romani all'istituzione templare[55]. Anche in questo caso, come in quello della Ripa Thraciae, i pubblicani avendo contestato l'attribuzione di tali proventi agli Efesini se ne erano impadroniti, ma un certo Artemidoro di Efeso, inviato in ambasceria a Roma, secondo quanto narra Strabone, era riuscito ad ottenerne la restituzione[56]. E' assai probabile che ancora una volta l'esatta determinazione dei confini marini - che legittimavano l'esazione del dazio sul pesce - ed il limite delle lagune assegnate al tempio fosse oggettivamente controverso, per la conformazione geografica dell'ampia foce[57].
Due diverse clausole del Monumentum Ephesenum (ll. 20 e 122), il regolamento dei dazi asiatici ritrovato ad Efeso, sono state riferite all'imposta sul murice, importante conchiglia marina necessaria per la produzione della porpora, che veniva assoggettata a dazio d'importazione percepito dai pubblicani. Si è rilevato in proposito che il documento concerneva un solo reddito pubblico: il portorium d'Asia[58] e che la 'tassa' sulle conchiglie raccolte o pescate in mare doveva essere pagata al momento dello sbarco. "Questo telos è pressocchè un portorium"[59].
E' probabile che il prodotto assoggettato al controllo dei pubblicani nel Monumentum Ephesenum non fosse soltanto la conchiglia del murice, fonte di grandi guadagni in quanto necessaria per la fabbricazione della porpora, ma anche tutto il pesce di mare fresco e di qualsiasi tipo, purchè non proveniente da acque interne.
Alla l. 20 infatti si legge:
"Ð ...cqÚi kogcul...wi qalass...wi nearîi crèmenoj tÕ e„kostÕn mšroj tšlouj didÒtw"
Ed alla l. 122, in una clausola che avrebbe dovuto essere innovativa, formulata intorno al 5 d.C.[60]:
"Ð kogcul...wi Ñstr...wi „cqÚi qalass...wi nearîi crèmenoj... "
Praticamente aggiungendo soltanto il nuovo termine Ñstr...wi, non previsto in precedenza.
Volendo assoggettare a dazio soltanto il murice, la semplice espressione kogcul...wi non solo sarebbe stata sufficiente ad individuare il prodotto, come avviene in numerosi testi nei quali figura da sola[61], ma - non esistendo alcun murice d'acqua dolce – non vi sarebbe stata necessità alcuna di specificare che il prodotto assoggettato a dazio avrebbe dovuto essere "ittico, marino e fresco". Quest'ultimo termine "fresco" appare ancora più incongruo, se si ricorda che Plinio vantava proprio la straordinaria vitalità del mollusco del murice che, estratto dal mare, a suo dire, poteva resistere per oltre cinquanta giorni ripiegato nella conchiglia, alimentandosi con la sua stessa saliva[62].
In un testo di Vitruvio[63] ostro è detto ciò che viene estratto dalla conchiglia marina del murice nel corso della lavorazione della porpora[64]. Gli editori del Monumentum Ephesenum hanno quindi ipotizzato che anche con l'aggiunta del nuovo termine Ñstr...wi si alludesse sempre all'imposta sulla porpora, ma non hanno comunque chiarito se nella nuova clausola la tassazione avrebbe dovuto intendersi estesa anche al prodotto semilavorato, che evidentemente fresco (nearos) non avrebbe potuto più esser detto.
Sembra invece che sia decisamente da preferire l'interpretazione delle due clausole del Monumentum Ephesenum come riferite ad una varietà di prodotti del mare, ad una molteplicità di specie ittiche comprendenti anche le ostriche bivalvi e non il solo murice che presenta una struttura a coclea.
In definitiva, la lex portus Asiae - attenendosi al tenore letterale del testo -assoggettava a tassazione la pesca - tutta la pesca - restando evidente inteso che, se era sottoposta a dazio la conchiglia di murice appena pescata, certamente veniva tassato anche il colorante di porpora costituito dal mollusco semilavorato.
La condizione del pescato, di essere cioè esentato dal dazio solo se destinato al consumo personale (ad proprium usum), come avviene per le species ad vectigal pertinentes[65], può forse giustificare l'incertezza ed un conseguente senso di colpa che sembra talvolta gravare sui pescatori[66]. Significativo è il caso dibattuto in una satira di Giovenale[67] nella quale si narra che sotto Domiziano un pescatore aveva catturato "innanzi al tempio di Venere sorretto dalla dorica Ancona" un enorme rombo ed invece di venderlo, per paura dei delatori, era stato indotto a donarlo - per evitar rischi - tutto intero al Pontefice Massimo. Costui lo aveva poi consegnato all'imperatore che addirittura aveva convocato un consiglio composto da alti dignitari ed eminenti giuristi per decidere le modalità della preparazione culinaria. Al di là della veridicità dell'episodio e della satira, il testo, prospettando anche il sospetto della fuga dell'animale da vivai imperiali posti nei dintorni[68], consente forse di ipotizzare la cessione dei proventi cittadini sulla pesca in favore dell'istituzione templare (...ante domum Veneris, quam Dorica sustinet Ancon...)[69], come in casi analoghi di città greche[70]. Si giustifica poi il comportamento del pescatore che, per non pagare il dazio, non avrebbe potuto certo sostenere che la cattura di una così grande preda fosse necessaria per il proprio sostentamento (ad proprium usum) o che il pesce: "ipse capi voluti"[71].
Note
[38] STRABONE (VIII, 6, 20 C 378) indica tale pratica esercitata a Corinto già sotto i Bacchiadi come una delle principali fonti di reddito cittadino. ANDREADES, op. cit., pp. 171 ss.; DE LAET, op. cit., p. 46 nt. 1.
[39] PURPURA, Ius naufragii, sylai e lex Rhodia. Genesi delle consuetudini marittime mediterranee, Convegno "La protezione del patrimonio culturale sottomarino", Milano, 6 marzo 2002, AUPA, XLVII, 2002, pp. 275-292.
[40] T. R. S. BROUGHTON, Roman Asia Minor, in T. FRANK, An economic Survey of Ancient Rome, IV, Baltimora, 1938, pp. 566; 799; D. MAGIE, Roman Rule in Asia Minor, Princeton, 1950
[41] DE LAET, op. cit., pp. 355 e s..
[42] SEG XIV, 638. BEAN, Notes and Inscriptions from Caunus, JRS, 74, 1954, p. 85 n. 20 (lex Cauniorum de piscando); pp. 97- 105, n. 38 (regolamento doganale); PURPURA, Il regolamento doganale di Cauno e la lex Rhodia in D. 14, 2, 9, AUPA, XXXVIII, 1985, pp. 273 – 331; G. MEROLA, Autonomia locale Governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiane, Bari, 2001, pp. 129 ss.; FIORENTINI, op. cit., p. 463.
[43] AÉ, 1919, 10 = SEG I, 329 = F. F. ABBOTT - A. CH. JOHNSON, Municipal Administration in the Roman Empire, New York, 1968 (Princeton1, 1926), n. 68 (Epistulae Laberi Maximi et aliorum de finibus Histrianorum), pp. 384 ss. Cfr. FIORENTINI, op. cit., pp. 463 e s.
[44] DE LAET, op. cit., pp. 206 ss. e 235 e s.
[45] L'epigrafe contiene dunque una copia (exemplum) di una epistula del 25 ottobre del 100 d.C. relativa all'estratto (descriptum et recognitum) dal registro del legato di Mesia M. Laberio Massimo con la determinazione dei confini cittadini contestati da un tal Caragonio Filopalestro, conductor publici portori ripae Thraciae, che sosteneva che la Ripa Thraciae avrebbe dovuto estendersi da Dimum sino al mare e dunque sarebbero stati soggetti al portorium i prodotti provenienti dalla laguna d'Halmyris e dall'isola di Peukè, come pesce e legno di pino. Si riferivano dunque i precedenti costituiti da cinque epistulae: una lettera di Fl. Sabino del 49 d.C. che dava incarico ad un prefetto, Arunzio Flamma, probabilmente capo della coorte incaricato del controllo della frontiera in tale settore, di vegliare affinché il diritto degli abitanti di Histros sull'isola di Peukè fosse rispettato. In un'altra lettera di Sabino si affermava che i privilegi degli Istriani di pescare nella foce dalla riva dell'Histros fino al mare e di trasportare i pini dell'isola di Peukè senza corrispondere il dazio dovevano essere mantenuti. La medesima conferma in una lettera di Pomponio Pio del 51, che richiamava i precedenti di Sabino, ed in un'altra lettera di T. Plauzio Silvano Eliano del 52/53 d.C. Nel 54 il legato Tullio Gemino è costretto ancora una volta a tornare sull'annosa questione che si trascinerà sino alla decisione di Laberio Massimo del 100 d.C.
[46] DE LAET, op. cit., p. 207 nt. 1.
[47] Cfr. ad es. POLASCHEK, RE, XVII, 1047.
[48] Sull'esistenza di un ramo meridionale del Danubio, menzionato da PLINIO, Nat. Hist. IV, 79, 7ss., la conformazione della laguna di Halmyris e dell'isola di Peukes cfr.: http://soltdm.tripod.com/geo/arts/delta_rz_e.htm.
[49] D. M. PIPPIDI, I Greci nel basso Danubio, Milano, 1971, pp. 173 ss.
[50] Epistula Imperatorum Severi et Caracallae ad Tyranos del 201 d.C. ( FIRA I, 86 = CIL III, 781; CAGNAT, IGRR I, 598; BRUNS 89; DESSAU 423).
[51] DE LAET, op. cit., pp. 209 ss.
[53] FIORENTINI, op. cit., p. 462.
[54] FIORENTINI, l.c.
[55] DE LAET, op. cit., p. 96 nt. 4.
[56] STRABONE XIV, 1, 26.
[57] STRABONE XIV, 1, 24.
[58] C. NICOLET, À propos du règlement douanier d'Asie: demosiônia et les prétendus quinque publica Asiae, in CRAI, 1990, 3, pp. 675-698 ed in Le Monumentum Ephesenum et les dîmes d'Asie, BCH, 115, 1991, pp. 465 -480, ha corretto l'opinione degli editori H. ENGELMANN, D. KNIBBE, Das Zollgesetz der Provinz Asia, Epigraphica Anatolica (EA), 14 (1989) che il documento riguardasse i quinque publica Asiae.
[59] NICOLET, op. cit., p. 468.
[60] T. SPAGNUOLO VIGORITA, Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte, in Convegno "I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica", Torino 17-19 ottobre 1994, Napoli, Jovene (1996), p. 46.
[61] GALENO, De compositione medicamentorum XII, 633; AETIUS MED. Iatricorum VII, 114, l. 75. Nel PSI 18 fr. B 26 (Congr. XVII) una libbra di porpora è inserita in un elenco con tre once di conchiglie (di murice, evidentemente) senza che vi sia necessità di ulteriori chiarimenti.
[62] PLINIO, Nat. Hist. IX, 126.
[63] VITRUVIO VII, 13, 3 ss.: Ea conchylia, cum sunt lecta, ferramentis circa scinduntur, e quibus plagis purpurea sanies, uti lacrima profluens, excussa in mortariis ferendo comparatur, et quod ex concharum marinarum testis eximitur, ideo ostrum est vocitatum. Ostro è il prodotto della lavorazione del murice.
[64] Sulla lavorazione della porpora cfr. P. FERNÁNDEZ URIEL, La púrpura, más que un tinte, De la mar y de la tierra, XV Jornadas de Arqueología Fenicio-Punica (Eivissa, 2000), pp. 62 ss. e la lett. ivi cit.
[65] DE LAET, op. cit., pp. 428 ss.
[66] W. RADCLIFFE, Fishing from the earliest time, Londra, 1921, pp. 116 ss. per un valutazione della pesca greca e romana.
[67] GIOVENALE., Sat. IV, 35.
[68] Forse nei dintorni di Pesaro. La raffigurazione del tempio di Venere appare nella colonna di Traiano per la partenza da Ancona dell'imperatore per la campagna dacica. Esso domina l'antico porto restaurato.
[69] Potrebbe dunque cogliersi un doppio senso nell'espressione, non soltanto riferita alla posizione dell'edificio sacro sul porto, ma anche alle rendite che consentivano la sussistenza dell'istituzione religiosa, in maniera simile a come avverrà nel Medioevo per chiese e conventi ai quali andranno i proventi delle tonnare.
[70] I conti dell'anno 279 a.C. del tempio di Apollo a Delo (IG XI, 161 A 25) con rendite derivanti dalla pesca sono stati, ad esempio, presi in considerazione da HOMOLLE, op. cit., pp. 391-444. Cfr. anche DUMONT, La Pêche, cit., pp. 137 e s. per Asklepio ad Epidauro, Priapo a Callipoli ed altri casi del genere. Indipendentemente dalla varietà dei tassi locali ed dal trascorrere del tempo, il meccanismo sembra essere abbastanza simile e diffuso.
[71] Questa è invece la giustificazione del dono all'imperatore, ma potrebbe ricordare l'ironica difesa del pescatore nei confronti delle pretese dei doganieri. Per una valutazione del testo nel quadro dell'occupazione delle coste in età imperiale cfr. M. FIORENTINI, Sulla rilevanza economica e giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l'Impero, Index, 24, 1996, pp. 165 e 189 nt. 81.