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"Liberum mare", acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico - di Gianfranco Purpura

Diritto greco ed ellenistico

Se ai primi esploratori arcaici che solcavano le lontane rotte verso Occidente il mare ignoto appariva un mondo aperto e libero che si offriva alle scoperte e all'occupazione[16], la concorrenza nelle medesime navigazioni di gruppi nemici e la diffusione della pratica delle rappresaglie (sylai) non erano certo in grado di modificare un'istintiva e naturale concezione di libertà in mare, riflessa in un brano delle Leggi di Platone[17] o in un frammento superstite del commediografo Fenicide di Megara in cui, nel III sec. a.C., si dichiara ancora come cosa ben nota, l'appartenenza esplicita del mare alla comunità umana (...ten men thalassan eleghe koinen einai...), "... tous d'en autei ichthus ton onesamenon" (...diceva che il mare è comune di tutti...), "...mentre il pesce che stava nel mare era solo di chi l'aveva comprato")[18]. Tuttavia è stato sostenuto che il principio platonico e la battuta scherzosa di Fenicide operino a livello di meri enunciati morali, essendo al contrario "la liberté des mers ... une notion inconue de la Grèce archaïque et classique", ove comunità diverse potevano certo accordarsi con trattati per escludere reciprocamente la pratica della rappresaglia nei propri porti, ma non evidentemente in alto mare.

Se si valuta il principio della libertà del mare antico alla stregua di una moderna norma di diritto internazionale marittimo, è evidente che esso può oggi apparire un "mero enunciato morale" e, nel preconcetto dell'esistenza di acque territoriali, ci si può persino spingere a cercare nell'epigrafia giuridica della pesca greca "di porre gli horoi di questa fluttuante chōra delle acque"[19], senza giungere a delimitarne i confini.

Si tratta di stabilire, come ha proposto J. Velissaropoulos, "se tale possibilità di navigare sia mai stata eretta a principio o se, considerata come uno stato di fatto, sia rimasta al contrario al di fuori della sfera istituzionale, come affermava J. Hasebroek"[20].

Si è constatato che ogni violazione della libertà di navigazione in tempo di pace e senza valide giustificazioni venisse in Grecia ripresa, non tanto per il danno subito dalla vittima, quanto per il grave impedimento arrecato alla navigazione ed alla pesca nel "mare comune"[21]. Le violente ed immotivate violazioni della libertà della pesca o della navigazione in alto mare provocavano non solo disapprovazione morale, ma soprattutto reazioni nei rapporti internazionali per le illegittime attività nel mare di tutti[22].

E' evidente che in un diritto concreto e fattuale come quello antico si cercherà invano la proclamazione del principio della "libertà dei mari", nella prassi costantemente rispettato, pur in presenza di meccanismi contrastanti, come sylai e sequestri, operanti nell'ambito marino arcaico. Allo stesso modo non venne mai proclamato il principio della sovranità sul mare in nome di una sola comunità, ma un controllo di fatto potè essere esercitato nominalmente nell'interesse di tutti, anche se poi per ragioni economiche e politiche in determinati momenti ed in zone particolari certamente esso venne espletato per il vantaggio di specifiche comunità statali greche ed orientali.

Ben noto è il problema sollevato dalla nozione di zone marittime protette, profondamente diverso da quello delle acque territoriali moderne[23], che si evidenzia attraverso le clausole di alcuni trattati internazionali o di regolamenti interni: i trattati tra Roma e Cartagine[24], le leggi di Eretria[25], di Thasos[26], di Creta[27]. Se il moderno concetto di acque territoriali oggi richiede un riconoscimento assoluto della comunità internazionale, nel mondo antico tali zone marine protette derivavano talvolta da accordi con comunità determinate o scaturivano da particolari necessità di difesa, di polizia fiscale in zone particolari, che non modificavano il generale riconoscimento della libertà di navigazione in alto mare e che non implicavano uno sfruttamento patrimoniale attraverso pubbliche concessioni.

Uno dei più antichi e ricorrenti testi invocati a sostegno della possibilità di uno sfruttamento patrimoniale del mare da parte degli stati greci o orientali è un brano pseudoaristotelico[28] che fornisce la notizia, attribuibile al VI sec. a.C., che gli abitanti di Bisanzio, pressati da ristrettezze economiche, ricorsero alla cessione di fondi pubblici, della pesca marittima e del commercio del sale, ma nulla nel testo indica che ciò avvenisse proprio attraverso locazioni pubbliche di determinate zone di mare. Con molta chiarezza è stato sostenuto da un giurista del Cinquecento, Enrico Bocero (1561-1630) che "est enim aliud ius piscationum, aliud item reditus piscationum. Ius piscationum in mari et fluminibus publicis regale non est, sed iure gentium omnibus est commune, at reditus piscationum est iuris regalis...Per reditum autem piscationum eo loco significatur vectigal, quid ex piscationibus quae in mari et fluminibus publicis fiunt, fiscus Imperatoris capit[29]. Anche se è stato affermato che i diritti regalistici delle entrate della pesca "corrispondevano al concetto che le rive e il mare appartenevano allo Stato, che aveva il diritto di cederne l'uso"[30], è piuttosto probabile invece che ciò si effettuasse attraverso l'appalto della riscossione dell'imposta sulla pesca; imposta ampiamente diffusa fin da età antica nelle comunità greche (télos ichthyikès o aliéōn), riscossa allo sbarco o alla vendita del pesce nel mercato[31], e perpetuatasi fino all'età romana. Al tempo di Claudio, quell'imposizione sul pesce che per la città di Bisanzio era stata fonte di grandi ricchezze, essendo riscossa dai publicani come portorium, si era trasformata in un grave onere per la comunità[32].

Anche gli altri testi addotti[33] per vantare la patrimonialità delle acque territoriali greche risultano incongrui: talvolta si riferiscono ad appalti non di zone di mare ma dell'imposta sul pesce, come nel caso degli abitanti di Bizanzio sopra ricordato, o a pesca praticata in acque interne, come è stato già osservato in età romana per i diritti della colonia di Patrai, menzionati da Strabone[34] o per quelli ricordati in una notizia di Pausania collegata ad una sorgente d'acqua dolce (peghé), dedicata ad Hermes[35]. Né il versamento ai templi dei proventi della pesca di tonnare ateniesi o la corresponsione dei singoli pescatori alle comunità cittadine di parte dei benefici della loro attività, riescono a dimostrare l'esistenza di un dominio pubblico sul mare dato in esclusiva concessione, anche se i guadagni di stabilimenti antichi per la cattura e lavorazione del pesce sembrano talvolta essere stati suddivisi tra diverse comunità cittadine[36], operanti sulla riva in stretta collaborazione[37]. Poteva anche essere oggetto di pubblico appalto il servizio di guardia a terra per l'avvistamento del tonno, derivante dalle particolari modalità di pesca di tale pesce, le quali richiedevano il controllo della zona di cattura per circondare il branco che veniva ucciso a riva. Desumere da tutto ciò una sovranità pubblica sul mare territoriale in diritto greco è certamente errato ed anche lo stesso Dumont è costretto a concludere: "la souveraineté halieutique n'est pas absolue. Elle est limitée à son object et n'emporte pas incorporation au territoire civique. Elle devient très vite un simple support fiscal". Ci si chiede, però, come una specifica zona di mare avrebbe potuto esser data in appalto da una comunità statale, senza implicare incorporazione al proprio territorio civico.

Occorre dunque focalizzare meglio l'attenzione sull'imposta sulla pesca e sulla sua natura, in quanto essa appare come un tevloı, un'imposta sui prodotti della pesca in mare importati in terraferma, più che come un fovroı, un'imposta fissa prevista per l'uso di una determinata zona di mare.

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Note

[16] L'occupazione era certamente conosciuta in diritto greco (KLINGENBERG, Der Ring des Polykrates. Kannte das griechische Recht eine Dereliktion ?, in Festschrift f. A. Kränzlein, Graz 1986, pp. 43-52), anche se il fenomeno della derelizione sembra essere ignoto, persistendo sempre il diritto del proprietario (A. BISCARDI, Diritto greco antico, Varese 1982, pp. 193 e 195).

[17] PLATONE, Leggi VII, 824 b.

[18] KOCH, Com. Gr. Fragm., Phoenikides 5, p. 335 = MEINECKE I, 481, 2, 5 = ATENEO 8, 345 e. Secondo A. MARCHIORI, in ATENEO, I Deipnosifisti, II, Roma, 2001, p. 852 nt.1, si tratta della parodia di un verso di ESCHILO (RADT fr. 389): "La sorte è di tutti, la decisione è solo di chi l'ha presa".

[19] Così DUMONT, op. cit., p. 55.

[20] J. VELISSAROPOULOS, Les nauclères grecs. Recherches sur les institutions maritimes en Grèce et dans l'Orient hellénisé, Genève - Paris, 1980, pp. 128 ss.

[21] Così in ESCHINE, De falsa legatione 71. Cfr. J. VELISSAROPOULOS, op. cit., p. 128 nt. 3.

[22] J. VELISSAROPOULOS, l.c.

[23] Così in VÉLISSAROPOULOS, op. cit., p. 136.

[24] Cfr. POLIBIO III, 22, 5 per il I trattato del 509 a.C. e POLIBIO III, 24, 2; III, 24, 3-13 per il II trattato del 348 a.C.

[25] IG XII, 9, 1273-4.

[26] IG XII, 347 suppl. II, ll. 8-9; ll. 14-15.

[27] INSCR. CRET. III, VI, 7, ll. 10-17; SEG XXIII, 1968, 589. Su queste epigrafi e quelle sopra cit. cfr. VÉLISSAROPOULOS, op. cit., pp. 136 – 140.

[28] PS. ARIST., Oecon. II, 2, 3 = 1346 b: "Quelli di Bisanzio, avendo bisogno di ricchezze, cedettero i fondi pubblici, quelli produttivi a tempo determinato, quelli improduttivi per sempre... Ai tiasoti cedettero altri terreni pubblici, quanti ce n'erano intorno al ginnasio e all'agorà o al porto. Lo stesso fecero per i luoghi del mercato, in cui si svolgevano le vendite, per la pesca del mare, e per il commercio del sale e <fecero pagare l'esercizio del mestiere> ai giocolieri, agli indovini, agli spacciatori di droghe e ad altri del genere: stabilirono che pagassero la terza parte del guadagno." (trad. R. LAURENTI, in ARISTOTELE, Opere, IX, Roma - Bari, 1973, p. 295).

[29] C. M. MOSCHETTI, op. cit., pp. 98 e s.

[30] ANDREADES, Storia delle finanze greche dai tempi eroici fino all'inizio dell'età greco-macedonica, Atene, 1928 (trad. it. di F. De Simone Brouwer, Padova, 1961), p. 173.

[31] Erano assoggettati anche il pesce salato, le conchiglie di murice per la fabbricazione della porpora, forse le ostriche ed i frutti di mare in genere. A Creta [DITTENBERGER, SIG 427 = IC III, VI (Praisos), 7 A ll. 6 e 7] l'imposta del porto (ellimenion) è associata a quella della porpora e sul pescato. DITTENBERGER, SIG 615 (Mikonos) accenna alla gabella dei pesci e a Colofone (IK IV, 31) è ricordata un'imposta dei pesci, ma non è chiaro se si tratti di pesci di mare. Imposte sulla porpora sono frequentemente ricordate, oltre che a Creta, a Delo, ove il santuario di Apollo godeva dei proventi dell'imposta sul murice. A Delo è attestata l'imposta dei pesci ed anche un tributo (upotrópion), interpretato come tributo sulla pesca. Cfr. IG XI, 2, 161 A l. 26; 162 A l. 30; 199 A l. 16; 287 A l. 9 e HOMOLLE, Comptes et inventaires des temples délies en l'anneée 279, BCH, XIV, 1890, p. 442 ; ANDREADES, op. cit., pp. 171 ss. ; J. DUMONT, La Pêche dans le Fayoum hellénistique: traditions et nouveautés d'après le Papyrus Tebtynis 701, Chron. d'Ég., 52, 1977, pp. 137-140.

[32] TACITO, Annales XII, 63.

[33] Da DUMONT, Liberté des mers, cit., pp. 55 ss.

[34] STRABONE, X, 2, 21. FIORENTINI, op. cit., p. 462.

[35] PAUSANIA VII, 22, 2.

[36] E' il caso di Trezene nel II sec. a.C. che divide i proventi dell'imposta sulla pesca del tonno con una città confinante in IG IV, 941, ll. 7-8.

[37] E' questa la spiegazione adesso accolta per il celebre garum sociorum. Non si pensa più ad una società di privati, ma a comunità cittadine dello Stretto di Gibilterra, alleate per la cattura e la produzione congiunta.






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