La riforma del CNR: il Decreto Legislativo del Governo sopprime l'Istituto Papirologico "G.Vitelli" - Tullio Gregory - tratto da "IL SOLE-24 ORE" del 19 febbraio 2003
Redazione Archaeogate, 20-02-2003 -
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Rischio verticalismo
Il verticalismo - quindi il controllo politico - si realizza con le nomine dall'alto non solo del presidente (secondo le procedure del decreto legislativo 204/98), ma del consiglio di amministrazione (che ha insieme compiti gestionali e di programmazione scientifica), nonché dei direttori dei dipartimenti e degli istituti, secondo procedure rinviate al regolamento di cui si dirà fra breve.
I direttori dei dipartimenti, ai quali spettano compiti vastissimi e determinanti per gli orientamenti e il finanziamento della ricerca, nominati dal presidente su delibera del cda, agiscono senza alcun controllo della comunità scientifica cui sono preposti: anche il Consiglio scientifico di dipartimento ha puramente "compiti consultivi, di monitoraggio e valutazione dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi" (art. 12 comma 5). Non è previsto neppure un consiglio dei direttori degli istituti afferenti a ciascun dipartimento: è di fatto negata la pur riconosciuta autonomia degli istituti che, va sottolineato, sono propriamente ed esclusivamente i luoghi della ricerca. Peraltro molte delle procedure attuative della riforma sono demandate al "regolamento di organizzazione e funzionamento" che dovrà essere preparato dal direttore generale e approvato dal cda, lasciando a questi organi larghissima discrezionalità, senza alcun coinvolgimento degli organi di ricerca. Pure il regolamento dovrà fra l'altro definire le procedure di nomina dei direttori dei dipartimenti e degli istituti, nonché l'afferenza di questi ai dipartimenti. Aspetto non marginale per comprendere il carattere verticistico della riforma che attribuisce tutti i poteri gestionali e di programmazione scientifica al cda. Anche il consiglio scientifico generale "ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva dell'ente" (art. 8), senza potere reale rispetto al cda che nomina 10 dei suoi 20 componenti; gli altri 5 sono nominati dal presidente e 5 dal Cnel.
Ma l'aspetto forse più discutibile dal punto di vista dell'organizzazione della ricerca è la trovata delle macroaree in cui si dovranno articolare le attività del Cnr. Queste macroaree, in prima approssimazione" sette (art. 3 comma 2) salvo la possibilità di arrivare a 15 per iniziativa del cda sono state individuate secondo criteri che sfuggono a ogni considerazione di carattere scientifico e definite per legge rischiano di imbrigliare e condizionare la dinamica della ricerca stessa.