La "sorte" del debitore oltre la morte - di Gianfranco Purpura
Redazione Archaeogate, 10-03-2008
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Parte terza
Procediamo adesso nel tempo fino al 376/377 d.C., poco dopo l'elezione del consolare dell'Emilia–Liguria, Ambrogio, brillante consiliarius e figlio di un prefetto del pretorio, a vescovo di Milano. Dichiara nel
De Tobia X, 36-37:
Quotiens vidi a foeneratoribus teneri defunctos pro pignore et negari tumulum dum foenus reposcitur? Quibus ego acquievi libenter, ut suum constringerent debitorem, ut electo eo, fideiussor evaderet; haec sunt enim feneratoris leges. Dixi itaque: Tenete reum vestrum; et ne vobis possit elabi, domum ducite, claudite in cubiculo vestro, carnificibus duriores; quoniam quem vos tenetis, carcer non suscipit, exactor absolvit; peccatorum reos post mortem carcer emittit, vos clauditis; legum severitate defunctus absolvitur, vobis tenetur. Certe hic sortem suam iam memoratur implesse; non invideo tamen, pignus vestrum reservate. Nihil interest inter funus et foenus, nihil inter mortem distat et sortem: personat, personat funebrem ululatum foenoris usura. Nunc vere capite minutus est quem convenitis; vehementioribus tamen nexibus alligate, ne vincula vestra non sentiat: durus et rigidus est debitor, et qui non iam noverit erubescere. Unum est quod non timere possitis, quia poscere non novit alimenta. Iussi igitur levari corpus, et ad foeneratoris domum exsequiarum ordinem duci: sed etiam inde clausorum mugitus ad alta personabant. Ibi quoque funus esse crederes, ibi mortuos plangi putares: nec fallebat sententia, nisi quod plures constabat illic esse morituros. Victus religionis consuetudine foenerator (nam alibi suscipi pignora etiam ista dicuntur) rogat ut ad tumuli locum reliquiae deferantur; tunc tantum vidi humanos foeneratores gravari me; tamen ego eorum humanitatem memorabam prospicere, ne postea se quererentur fraudatos esse, donec feretro colla subiecti, ipsi defunctum ad sepulcra deducerent, graviori moerore deflentes pecuniae suae funus.
Quante volte ho visto i creditori trattenere i defunti come pegno e negare la sepoltura, esigendo il prestito? Volentieri ho loro accordato di stringere il debitore, poiché, scelto lui evadesse il fideiussore. Queste sono infatti le leggi del prestito. Dissi perciò: "Tenete il vostro debitore e, affinchè non possa fuggire, portatevelo a casa, chiudetelo in un cubiculo, voi che siete più duri dei carnefici, poiché chi detenete non è più trattenuto dal carcere e l'esattore ormai l'assolve. Dopo la morte la prigione rilascia i rei, voi richiudeteli! Il defunto è assolto dalla severità delle leggi, e voi trattenetelo! Certamente la sua sorte si è adempiuta; non v'invidio tuttavia, conservate il vostro pegno! Non v'è alcuna differenza tra il funerale ed il prestito, nessuna distanza tra la morte e la sorte: risuona, risuona l'ululato funebre per l'usura del prestito. Ora veramente è capite minutus colui che chiamerete in giudizio! Serratelo ancora più forte, se non sente i vostri vincoli. Il debitore è duro e rigido e ormai non sa arrossire. Di una cosa potete non temere: non può chiedervi il nutrimento!". Ho quindi ordinato di sollevare il corpo e di condurre il corteo delle esequie alla casa del creditore; ma là ancora risuonavano i mugghi dei reclusi. Là si poteva credere vi fosse un funerale, si piangessero i morti; né ci si ingannava, poiché molti colà sembravano sul punto di morire. Vinto dalla consuetudine religiosa infine il creditore (dicono anche: si accettano altrove codesti pegni!) chiede che le reliquie si trasportino nel luogo del tumulo. Solo allora ho visto gli umani creditori trovarmi importuno, mi preoccupavo infatti di vegliare sulla loro umanità, affinchè poi non si lamentassero di essere defraudati, fino a quando curvando il collo sotto il feretro essi stessi portassero il defunto al sepolcro, mostrando più afflizione per la perdita del proprio denaro, che per il funerale.
La prassi tardo romana del sequestro del cadavere del debitore insolvente, autorizzata ancora da Ambrogio, non come giudice dell' episcopalis audientia , ma in qualità di iudex ordinarius , forse in sede d'appello, poco prima dell'ottobre 373 (essendo stato scritto il De Tobia nei primi anni del suo episcopato) [101], è ulteriormente repressa in termini molto decisi in tre costituzioni imperiali di Giustino I e di Giustiniano [102].
C. IX, 19, 6, del 526 d.C.:
Cum sit iniustum et nostris alienum temporibus iniuriam fieri reliquiis defunctorum ab his, qui debitorem sibi esse mortuum dicendo debitumque exigendo sepulturam eius impediunt, ne in posterum eadem inuiria procederet cogendis his ad quos funus mortui pertinet sua iura perdere, ea quidem, quae mortuo posito ante sepulturam eius facta fuerint vel exigendo quod debitum esse dicitur vel confessiones aliquas aut fideiussorem ut pignora capiendo, penitus amputari praecipimus: redditis vero pignoribus vel pecuniis quae solutae sunt vel absolutis fideiussoribus et generaliter omnibus sine ulla innovatione in pristinum statum reducendis principale negotium ex integro disceptari: eum vero, qui in huismodi deprehensus fuerit flagitio, quinquaginta libras auri dependere vel, si minus idoneus sit ad persolvendum, suo corpore sub competenti iudice poenas luere.
Essendo ingiusto e lontano dai nostri tempi che si arrechi ingiuria alle reliquie dei defunti da parte di coloro che si oppongono alla loro sepoltura, sostenendo di essere creditori del morto ed esigendo il debito, affinchè in futuro la stessa ingiuria non si ripresenti e coloro che sono tenuti a rendere al defunto gli ultimi doveri non siano costretti a sacrificare il loro buon diritto, ordiniamo di annullare interamente tutto ciò che sarà fatto prima che il morto sia condotto alla tomba, sia che sia stato esatto ciò che si dice esser dovuto, sia che sia stati effettuati riconoscimenti di debito o prestato un fideiussore o presi pegni. Siano restituiti i pegni, reso il denaro che è stato pagato, sciolti i fideiussori, e in generale tutto si riporterà allo stato pristino senza alcuna innovazione, consentendosi la trattazione del negozio principale in base allo stato originario. Colui che sarà colpevole di tale crimine paghi cinquanta libbre d'oro o, se non è in condizione di pagare, il giudice competente lo condanni alle debite pene corporali.
Anche il cap. 75 dell'Editto di Teodorico redatto intorno al 512 d.C. prevedeva il caso, suscitando oggi il dibattito se abbia ammesso o vietato (come è più probabile) tale pratica [103]. E ancora nel 537 Giustiniano, prendendo spunto dal ricorrente scandalo [104] dell'invasione armata della casa di un debitore morente, che naturalmente ne aveva affrettato la morte, e dagli impedimenti frapposti dal creditore alla sua sepoltura, represse duramente tale pratica. Di nuovo nella Novella 115, 5, 1 del 542 d.C. si ritorna sul problema vietando ogni azione contro gli eredi, parenti e fideiussori del defunto nei nove giorni successivi al decesso, particolarmente consacrati al lutto, sospendendo ogni prescrizione. Ma nonostante i provvedimenti postclassici tale prassi si riscontrerà ampiamente diffusa nel medioevo sino all'età moderna, recepita da un'ampia letteratura popolare multietnica e riesumata dall'obligatio (cum clausula) de nisi, che implicando la scomunica, precludeva al debitore insolvente la sepoltura in terra consacrata [105]. Ancora nel XVIII sec. in Belgio esistevano luoghi ove la sepoltura era rifiutata ob debitum civile [106].
La dottrina romanistica dinnanzi alla sconcertante pratica postclassica ha cercato in ogni modo di allontanarla dal diritto romano in genere e, con apparentemente valide argomentazioni, dal diritto classico in particolare: dapprima rifiutando l'attendibilità giuridica della testimonianza di Ambrogio, poi relegando l'incontestabile, ma barbarica, pratica del sequestro del cadavere all'età tarda, all'influsso del diritto orientale o germanico, o addirittura celtico. Qualcuno si è spinto a parlare di sfondo indoeuropeo o di pratiche egizie! [107]
Più fondate sono state le considerazioni relative all'assenza di testimonianze per l'età classica [108].
D. 32, 1, 38, 4 (Scevola):
Iulius Agrippa primipilaris testamento suo cavit, ne ullo modo reliquias eius et praedium suburbanum aut domum maiorem heres eius pigneraret aut ullo modo alienaret...
richiamato nel XVII e XVIII sec., ad esempio, non riguardava evidentemente il nostro problema, ma, per alcuni, pegni forniti da un erede di un soldato, forse in Egitto, ove è attestata l'antica pratica di utilizzare persino le mummie dei genitori a garanzia dei propri debiti [109], per altri, la trasmissione ereditaria delle tombe di famiglia [110].
La questione in realtà ruota per il diritto classico sull'applicabilità, al caso del sequestro del cadavere del debitore, delle sanzioni previste dalla Lex Iulia de vi privata per coloro che impedivano i funerali [111], o sul silenzio in proposito del decretum Divi Marci, che concerneva gli atti illecitamente compiuti dal creditore contro il debitore [112], o sulla portata di un testo di Ulpiano [113], che sembra riguardare la traslazione delle salme da un luogo di sepoltura ad un altro, come dimostra il riferimento ad un editto, in materia, di Settimio Severo che Ulpiano stesso effettua in altro testo [114]. Anche un testo di Macro [115] che menziona turbative arrecate a cortei funebri e sepolture, provenendo dal commento della Lex Iulia de vi publica, e non privata, non sembra potersi applicare al caso del sequestro del cadavere del debitore, ma ai disordini conseguenti alle aspre lotte politiche dell'ultima repubblica repressi dalle leggi Giulie. Sembra dunque possibile che in generale le Leges Iuliae de vi reprimessero le turbative dei funerali e dei seppellimenti, dubbio è semmai se il caso del debitore insolvente vi rientrasse, almeno se vi rientrasse fin dall'inizio [116].
Tuttavia, una significativa certezza, che in passato ha sorretto in dottrina l'ipotesi che il diritto classico rinnegasse del tutto la barbarica usanza, sembra oggi venuta a mancare: è stato infatti erroneamente scritto che bisogna tenere presente che la responsabilità corporale del debitore vivente era caduta già con la lex Poetelia e questi non rispondeva ormai più col proprio corpo da vivo, non si vede perchè dovesse rispondere col corpo da morto. Ci sembra invece certo che la Lex Poetelia Papiria del 339-313 a.C., abolendo il nexum, non sostituì affatto l'esecuzione personale con la patrimoniale [117]. Non solo l'esecuzione personale per debiti si perpetuò a lungo e certamente non scomparve nel IV sec. a.C., ma soltanto alla fine del IV sec. d.C. cominciarono ad essere proibite le carceri private, mirando alla sostituzione con le pubbliche [118] e, come è noto, attraverso l'arresto personale per debiti e afflizioni di ogni sorta in età medievale, essa è rimasta teoricamente in vigore in Italia almeno fino al Codice Civile del 1942!
La Lex Poetelia fu "...aliud initium libertatis..." in quanto sottrasse alla discrezionalità del privato l'assoggettamento di un cittadino, sottoponendolo esclusivamente all'addictio di un pretore, dal 337 anche plebeo, e quindi l'espressione liviana: "... pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset..." [119] - interpretata alla luce della cesariana Lex Iulia de pecuniis mutuis che finalmente escludeva proscriptio e infamia e, naturalmente, l'esecuzione personale in caso di bonorum cessio - è da intendere con Giuffrè nel senso che si escogitò un'altra maniera di esecuzione, una esecuzione più soddisfacente (per i creditori) sotto il profilo 'patrimoniale' [120], ma non certo nel senso che allora fosse stata eliminata per sempre la responsabilità corporale del debitore vivente, e neppure del morto. Se bonorum cessio e bonorum distractio consentirono di sfuggire all'ignominia (infamia) , tutti coloro che invece continuarono ad essere assoggettati all'esecuzione personale certo non poterono sottrarsi alle arcaiche e terrorizzanti prospettive, anche se sul finire dell'età repubblicana, col venir meno delle antiche superstizioni, con il mutare di radicati valori superstiziosi legittimanti il potere, come gli auspicia, nuove credenze tendevano ormai ad affermarsi. Cicerone ad esempio ammoniva: le immagini degli antenati sono, non animorum simulacra, sed corporum [121]. Al messaggio politico emanante dalle imagines maiorum adesso si sostituiva la raffigurazione degli homines novi, che si erano fatti strada, non commendatione fumosarum imaginum [122], ma grazie alla specifica individualità. La legittimazione del potere non viene più ricercata nel profondo dell'Ade [123] e il tempo sembra accorciarsi, contare meno i secoli del passato, di più gli anni del presente. Alla decadenza della familia per la mancanza di eredi generati e la sfiducia in eredi estranei, che determina la trascuratezza o l'impossibilità della continuazione dei culti familiari e dei defunti, sembra che si accompagni la diminuzione dei sepolcri familiari e gentilizii con l'affermarsi della tomba individuale e della concezione del sepulchrum come domus eterna del singolo [124], più che del gruppo familiare. La nascita delle fondazioni funerarie connota la sostituzione della carente solidarietà familiare con la solidarietà degli individui, associati ora in fondazione [125].
Si è a lungo dubitato dell'esistenza, a partire dalla prima età imperiale, di una forza-lavoro costituita dagli obaerarii/oberati, debitori insolventi ormai posti al lavoro nei campi [126]. F. De Martino, convinto che dalla ductio, e prima ancora dall'addictio, non nascesse la conseguenza che il debitore fosse costretto a prestare giornate di lavoro al creditore, "anche se è verosimile che egli lo facesse nella speranza di poter estinguere i propri debiti" [127], ha mostrato grande incertezza sugli obaerarii, come forza-lavoro nell'età imperiale, cercando di svalutare le testimonianze di Quintiliano e di Columella [128], come letterarie, e di Varrone, Gaio ed altri [129], come riferentesi al passato. Ma V. Giuffrè [130], ha ironicamente osservato che la 'norma', 'crudele', oltre che 'anacronistica persino nel tempo delle XII Tavole' " (cioè quella sull'addictus) sarebbe stata altresì 'antieconomica'. Adesso la questione delle operae degli addicti o ducti appare convincentemente risolta da L. Peppe nel senso che l'esistenza della possibilità di un autoriscatto non risulta dalle fonti e poi, non sussistendo criteri per la valutazione del lavoro prestato e considerandosi l'esecuzione personale come poena, pare che essa avrebbe potuto protrarsi indefinitivamente, sino quando un parente o un amico non si fosse fatto avanti, estinguendo il debito [131]. Indubbiamente l'affievolirsi del riverbero che le immagini di amici e parenti avevano riflesso sulle famiglie rendeva più improbabile il riscatto. Da quì il persistere degli obaerarii/oberati, sia addicti o ducti, debitori assoggettati ad esecuzione personale impossibilitati ad adempiere e lavoranti per il creditore senza speranza, alloggiati in ergastula privata [132] ed ululanti nel testo di Ambrogio, "dei quali, così come avveniva un tempo in Italia, anche ora ve ne è un gran numero in Asia, Egitto ed Illirico" (Varrone). Ad essi vanno aggiunti, per completare il quadro degli insolventi nell'età imperiale, i venditi, per i quali ovviamente il creditore non aveva l'obbligo di fornire alcun vitto ed allogio [133], ma che erano stati colpiti immediatamente dall'infamante prospettiva dell'obliterazione della memoria. Per tutti costoro la morte in povertà avrebbe potuto implicare l'eventualità di essere gettati nei puticuli o condotti in quella che veniva chiamata publica culina [134]. Forse non sarebbe stata più loro preclusa la possibilità di una pietosa "sepoltura insepolta" nei "campi dei poveri", che pure era concessa agli schiavi [135]. La minaccia del sequestro del cadavere del debitore però avrebbe potuto ancora essere consentita dall'esclusione dei debitori dalla protezione della Lex Iulia de vi privata, sia per il persistere dell'ideologia romana dell'esecuzione personale come poena, sia per il retaggio dell'antica credenza, che richiedeva che di tutti costoro si perdesse per sempre la memoria. La Storia, si sa, non viene scritta dai poveri debitori!
Se Ulpiano ricorda che Augusto nel decimo libro della sua vita serbava memoria di aver sempre concesso i corpi dei giustiziati ai parenti [136], in Svetonio invece si riferisce la spietata risposta data dal medesimo ad un condannato illustre che chiedeva la grazia di essere almeno sepolto, risposta che non lascia presagire nulla di buono per i debitori insolventi: ...iam istam volucrum fore potestatem (...che cioè la grazia non sarebbe stata nel suo potere, ma in quello degli uccelli, che avrebbero evidentemente spolpato il cadavere) [137]. Nel caso della Biografia di Augusto forse si alludeva ad una insepulta sepultura, che sarebbe stata sempre concessa, nel secondo caso, nella richiesta del condannato, si aspirava ad un iustum sepulchrum, ma nella risposta dell'imperatore ancora una volta ci si riferiva ad una insepulta sepultura, questa volta però negata.
Ancora per Paolo ed Ulpiano il creditore pignoratizio che s'impadroniva con violenza delle cose pignorate poteva farlo, essendo tale comportamento un incumbere pignori suo [138]. Ciò non fu più ammesso dagli inizi del IV sec. d.C. ed è pure un dato di fatto che il funzionario Ambrogio, buon conoscitore di diritto, non ha effettuato nel De Tobia alcuna menzione della Lex Iulia de vi privata, nonostante tutta la sua sferzante ironia ed il suo veemente sdegno contro l'inumana e radicata prassi del sequestro del cadavere del debitore insolvente.
Gianfranco Purpura
Dipartimento di Storia del Diritto
Università di Palermo
Note
[101] Su tali questioni cfr. M. CASTAING, Saint Ambroise et les debiteurs prives de sepulture, Annales de la Faculté de droit de Toulouse, 1, 1953, pp. 90-131, praecipue p. 109. Secondo A. ESMEIN, Débiteurs privés de sépulture, cit., pp. 253-258 la pratica riferita da Sant'Ambrogio potrebbe essere stata applicata dai tribunali dell'episcopalis audientia, anche se con sincerità finisce per riconoscere che la soluzione appare alquanto forzata e che in realtà è finito per accedervi in assenza di altra valida. Il punto è criticato da L. ARU, Sul sequestro del cadavere del debitore, Studi Albertoni, I, Padova, 1935, p. 294.
[102] C. IX, 19, 6 del 526 d.C., nella Nov. LX, 1, 1 del 537 d.C. e nella Nov. CXV, 5, 1 del 542 d.C.
[103] Sul punto L. ARU, Sul sequestro del cadavere del debitore, cit., pp. 298 ss. B. BIONDI, Diritto romano cristiano, III, Milano, 1954, p. 224 e s., reputando tale pratica barbarica, segue A. GAUDENZI, Gli editti di Teodorico e Atalarico e il diritto romano nel regno degli Ostrogoti, Bologna, 1884, p. 18, nell'ammetterla nel cap. 75. Sui debitori privi di sepoltura cfr. C. BERTOLINI, Il processo civile romano, I, Torino, 1913, pp. 21 e s.; E. CUQ, op. cit., pp. 1397 e 1400; A. ESMEIN, Débiteurs privés de sépulture, cit., pp. 245- 266; É. JOBBÉ – DUVAL, Les morts malfaisants, cit., pp. 582 e s.; G. I. LUZZATTO, Procedura civile romana, Bologna, 1946, pp. 131-133; L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht, Leipzig, 1891, pp. 444-458; V. SCIALOIA, Esercizio e difesa dei diritti, Roma. 1894, pp. 79-80; VAN DER WAL, Man. Nov., Groningen-Amsterdam, 1964, p. 102.
[104] Cfr. anche SIDONIO APOLLINARE, Ep. IV, 24, testo relativo al 472-3d.C.; A. ESMEIN, Mélanges d'Histoire du Droit et de Critique, Droit Romain, Paris, 1886, pp. 377-383 ; Id., Débiteurs privés de sépulture, cit., p. 249 ; R. BONINI, Comportamenti illegali del creditore e perdita dell'azione o del diritto (nelle Novelle giustinianee, SDHI, 40, 1974, pp. 120 ss.
[105] Oltre alla lett. sopra cit. sul sequestro del cadavere del debitore cfr. in particolare A. ESMEIN, Débiteurs privés de sépulture, cit., pp. 258 ss.; E. HINOJOSA, La privation de sepultura de los deudores, Estudios sobre la Historia del Derecho Español, Madrid, 1903, p. 454 ; J. KOHLER, Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz, Wurtzburg, 1883, p. 20; J. COROÏ, La violence en droit criminel romain, Paris, 1915, pp. 234 ss.; M. CASTAING, Saint Ambroise et les debiteurs prives de sepulture, cit., pp. 119 ss.
[106] A. ESMEIN, Débiteurs privés de sépulture, cit., p. 266 nt. 2.
[107] M. CASTAING, l.c.
[108] M. CASTAING, Saint Ambroise et les debiteurs prives de sepulture, cit., pp. 115 ss., ma soprattutto L. ARU, Sul sequestro del cadavere del debitore, cit., pp. 295 ss.
[109] ERODOTO II, 136 ; DIODORO I, 92 ; 93; STOBEO Serm. 38; LUCIANO, De luctu 21. J. GUTHERIUS, De iure Manium, Lipsia, 1671, pp. 531e s.; FREVET, Traité de l'abus, Lyon, 1736, p. 410 ; M. CASTAING, Saint Ambroise et les debiteurs prives de sepulture, cit., p. 115 nt. 5.
[110] DE VISSCHER , Le droit des tombeaux romains, cit., p. 135.
[111] PAOLO, Sentenze V, 26, 3: Lege Iulia de vi privata tenetur... qui funerari sepelirive aliquem prohibuerit, funusve eripuerit, turbaverit...; o D. 48, 6, 5 (MARCIANO): ...eadem lege tenetur...quique fecerit, quo minus sepeliatur, quo magis funus diripiatur, distrahatur...
[112] D. 48, 7, 7 (CALLISTRATO): Creditores si adversus debitores suos agant, per iudicem id, quod deberi sibi putant, reposcere debent: alioquin si in rem debitoris sui intraverint id nullo concedente, divus Marcus decrevit ius crediti eos non habere. Verba decreti haec sunt. 'Optimum est, ut, si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris: interim ille in possessione debet morari, tu petitor es.' et cum Marcianus diceret: 'vim nullam feci': Caesar dixit: 'tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur? Vis est et tunc, quotiens quis id, quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit. non puto autem nec verecundiae nec dignitati nec pietati tuae convenire quicquam non iure facere. Quisquis igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris non ab ipso sibi traditam sine ullo iudice temere possidere, eumque sibi ius in eam rem dixisse, ius crediti non habebit'. Cfr. anche D. 48, 7, 8 (MODESTINO): Si creditor sine auctoritate iudicis res debitoris occupet, hac lege tenetur et tertia parte bonorum multatur et infamis fit.
[113] D. 11, 7, 38 (ULPIANO): Ne corpora aut ossa mortuorum detinerentur aut vexarentur neve prohiberentur quo minus via publica transferentur aut quominus sepelirentur, praesidis provinciae officium est.
[114] D. 27,12, 3, 4 (ULPIANO): Non perpetuae sepulturae tradita corpora posse transferri edicto divi Severi continetur, quo mandatur, ne corpora detinerentur aut vexarentur aut prohiberentur per territoria oppidorum transferri.
[115] D. 47, 12, 8 (MACRO, libro primo publicorum): Sepulchri violati crimen potest dici ad legem Iuliam de vi publica pertinere ex illa parte, qua de eo cavetur, qui fecerit quid, quo minus aliquis funeretur sepeliaturve...
[116] Sull'unicità della Lex Iulia de vi publica et privata cfr. G. COSSA, Attorno ad alcuni aspetti della Lex Iulia de vi publica et privata, Roma, 2002.
[117] V. GIUFFRÈ, Sull'origine della bonorum venditio come esecuzione patrimoniale, Labeo 39, 1993, pp. 330 e 336.
[118] C. Th. IX, 11, 1 del 388; C. IX, 5, 1 e 2 (486); ancora in C. VII, 71, 8 pr. Giustiniano avverte che contro i debitori insolventi è vietato omnis corporalis cruciatus; B. ALBANESE, Le persone nel diritto privato romano, Palermo, 1979, p. 393 nt. 223; M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Palermo, 1994, pp. 118 e 215; O. ROBINSON, Private prisons, RIDA., XV, 1968, p. 389-398.
[119] LIVIO VIII, 28, 8.
[120] V. GIUFFRÈ, Sull'origine della bonorum venditio, p. 336.
[121] CIC., Pro Archia 30, 6.
[122] CIC., In Pisonem I, 1.
[123] F. LUCREZI, op. cit., p. 40.
[124] A. PARROT, Malédictions et violations de tombes, Paris, 1939, p. 184 e s.
[125] G. LE BRAS, Les fondations privée du haut Empire, Studi Riccobono, III, p. 29; E. F. BRUCK, Foundations for the deceased in roman law, religion and political thought, Scritti Ferrini, IV, Milano, 1947-1949, pp. 10 ss.; F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, cit., pp. 72 ss.
[126] H. LEWALD, Zur Personalexecution im Rechte der Papiri, Leipzig, 1910, li identifica con gli agōgimoi delle province ellenistiche; diversamente in V. SCIALOIA, BIDR, XXVI, 1911, p. 263 e s.
[127] F. DE MARTINO, Storia economica di Roma antica, II, Firenze, 1980, pp. 269 ss.
[128] QUINTILIANO, Inst. or. III, 6, 5; V, 10, 60; VII, 3, 26; PS. QUINT. Decl. 311(lex dicit: addictus donec solverit serviat); COLUMELLA I, 3, 12.
[129] VARRONE, De re rustica I, 17, 2-3; De lingua latina VII, 105; CIC., De rep. II, 21, 38; LIVIO VI, 6, 27,6; DONATO, Ad Ter. Phorm. 334.
[130] V. GIUFFRÈ, La substantia debitoris tra corpus e bona, cit., p. 269.
[131] Così L. PEPPE, Studi sull'esecuzione personale, cit., pp. 164-181.
[132] R. ÉTIENNE, Recherches sur l'ergastule, Actes du Colloque1972 sur l'esclavage, Paris, 1974, p. 261 nt. 7.
[133] D. 42, 1, 34 ; L. PEPPE, op. cit., pp. 148 e 180.
[134] E. CUQ, op. cit., p. 1392 ; É. JOBBE – DUVAL, Les morts malfaisants, cit., p. 563 nt. 1.
[135] E. CUQ, op. cit., p. 1403.
[136] D. 48, 24, 1 (ULPIANO, libro nono de officio proconsulis)
[137] SVETONIO, Aug. XIII, 2.
[138] D. 47, 2, 56 pr. (ULPIANO, libro tertio disputationum): Cum creditor rem sibi pigneratam aufert, non videtur contrectare, sed pignori suo incumbere. C. BERTOLINI, Il processo civile romano, I, Torino, 1913, p. 21.