La "sorte" del debitore oltre la morte - di Gianfranco Purpura
Redazione Archaeogate, 10-03-2008
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Parte seconda
Sul finire dell'età repubblicana il collegamento tra l'insolvenza, il funerale del debitore e l'obliterazione della sua memoria civile è stato considerato una mera esagerazione retorica di Cicerone nella
Pro Quinctio XV, 49:
Cuius vero bona venierunt, cuius non modo illae amplissimae fortunae sed etiam victus vestitusque necessarius sub praeconem cum dedecore subiectus est, is non modo ex numero vivorum exturbatur, sed, si fieri potest, infra etiam mortuos amandatur. Etenim mors honesta saepe vitam quoque turpem exornat, vita <tam> turpis ne morti quidem honestae locum relinquit. Ergo hercule, cuius bona ex edicto possidentur, huius omnis fama existimatio cum bonis simul possidetur; de quo libelli in celeberrimis locis proponuntur, huic ne perire quidem tacite obscureque conceditur; cui magistri fiunt et domini constituuntur, qui qua lege et qua condicione pereat pronuntient; de quo homine praeconis vox praedicat et pretium conficit, huic acerbissimum vivo videntique funus indicitur, si funus id habendum est quo non amici conveniunt ad exsequias cohonestandas, sed bonorum emptores ut carnifices ad reliquias vitae lacerandas et distrahendas.
Quando invece va in vendita il patrimonio di qualcuno, quando non sono soltanto i suoi beni più cospicui, ma pure il necessario per nutrirsi e vestirsi che viene vergognosamente posto alla mercé di un pubblico banditore per la vendita all'asta, costui non viene soltanto bandito dal novero dei vivi, ma è addirittura relegato, se è possibile questa condizione, anche più in basso dei morti. Infatti la nobiltà della morte abellisce non di rado perfino la turpitudine della vita, ma una vita <tanto> piena di turpitudine non lascia posto nemmeno ad una onesta morte. Quando dunque i beni di un uomo passano in forza dell'editto in possesso di un altro, tuttavia la reputazione e il credito di cui gode cambiano contemporaneamente proprietario insieme con i beni; quando vengono affissi nei luoghi più frequentati gli avvisi di vendita all'asta del patrimonio di un cittadino, questi non può più nemmeno morire in silenzio e oscuramente; quando per i beni di uno si nominano gli esecutori fallimentari facendoli arbitri di stabilire le regole e le condizioni in base alle quali egli deve morire; quando la voce del banditore grida il nome di un uomo e ne fissa il prezzo, è mentre è ancora in vita, è davanti ai suoi occhi che gli si fa il più crudele dei funerali, se funerale si può ritenere quello al quale partecipano non già gli amici per rendere solenni le esequie, ma i compratori dei suoi beni riuniti come carnefici per lacerare in tanti pezzi quel che resta della sua esistenza.
La ricostruzione della situazione della substantia debitoris tra corpus e bona effettuata nella prassi della bonorum venditio [83] consente di non considerare un mero espediente oratorio quello utilizzato da Cicerone. Una pubblica rappresentazione dell'insolvenza [84] si effettuava in realtà ante rostra ove si svolgeva la cerimonia del funerale e venivano lette le orazioni funebri, commemorando le imprese del defunto [85]. Un "funerale al contrario" per il debitore insolvente, che determinava in un luogo affollato d'immagini e di simboli lo spettacolo, al tempo di Cicerone, di una vera "morte civile", che colpiva ancora la persona del debitore, più che il suo patrimonio. Non solo persistevano le tracce di una procedura personale che, molto più lentamente di quanto finora non si sia supposto, tendeva a perdere i suoi tratti afflittivi, a spersonalizzarsi, ad essere "addolcita", ma se colleghiamo le parole di Cicerone all'arcaica e terrorizzante condanna dell'anima si spiega la ragione della posizione infra mortuos, non inter mortuos, del venditus. La sfumatura non sembra essere stata colta da chi traduce "tra i morti" [86], non ponendo in risalto l'arcaico terrore magico (timor) che si associava alle larvae e circondava in antico la figura, ad esempio, di un infame, come Caco [87]. Se si fosse trattato infatti di mera morte civile, il "bandito dal novero dei vivi" sarebbe stato relegato tra i morti ed invece si trovava in una condizione peggiore, quella appunto di larva vivente, condannata a vagare per sempre senza speranza di onesta morte (...ne morti quidem honestae locum relinquit), di giusto sepolcro, né di memoria, essendo stata la sua esistenza lacerata in tanti pezzi, come il suo patrimonio.
Tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C., il caso del debitore morto senza eredi aveva infatti determinato che, per forza di cose, qualcuno si esponesse ad usucapire pro herede, se pur si voleva risolvere la situazione debitoria. Dunque a quella data già l'erede era certo responsabile per i debiti del defunto. Poichè tutto ciò suggeriva l'idea che un unico soggetto, divenendo titolare dei beni da aggredire, potesse utilmente proporsi per procedere alla soddisfazione pro quota dei vari creditori, tale prassi fu utilizzata come modello per l'esecuzione, a carico di viventi, mediante bonorum venditio. Ecco perchè i beni nella bonorum venditio furono posseduti in blocco come un patrimonio ereditato e ciò finì per rappresentare un inconveniente che si dovette superare con la successiva bonorum cessio.
Quando da un pretore, per la prima volta [88], per un debitore vivente, non latitante o che non si difendesse, ma presente e nell'impossibilità di adempiere, fu concesso che si celebrasse un 'funerale civile' immettendo un sostituto, quasi un 'erede' del vivo, allora non vi fu più veramente alcuno scampo: o si finiva, in seguito a procedura personale, se non uccisi, addicti o ducti con i compedes a trascinarsi per la vita in attesa di un improbabile riscatto di un debito, probabilmente non col proprio lavoro [89], ma da parte di parenti ed amici, in una società che per l'afflusso di schiavi aveva visto crollare il valore della manodopera o si assisteva vivi ad un terrificante 'funerale' che celebrava immediatamente la dannazione perpetua della propria memoria. Ed era proprio la necessità per gli esponenti delle più eminenti famiglie di tentare di sfuggire a tale terribile alternativa che determinava o la partecipazione a progetti rivoluzionari come quello di Catilina, o l'adesione a proposte di novae tabulae, di condoni più o meno globali, suscettibili di alterare, secondo Cicerone, i valori fondamentali dello Stato [90].
Potrebbe così trovare spiegazione l'anomala condizione dell'addictus o ductus, che pur essendo come il venditus insolvente, non sarebbe stato afflitto dall'infamia [91]. Nello stesso momento storico cioè l'avvenuta sottoposizione ad un altro soggetto a cagione della propria incapacità a soddisfare i debiti, in un caso non avrebbe implicato conseguenze sulla personalità giuridica (per l'addictus), e nell'altro (per il venditus) l'espropriazione dei bona avrebbe invece comportato gravi conseguenze sulla sua condizione.
Ma il primo avrebbe conservato una remota speranza di iustum sepulchrum, che invece all'altro sarebbe stata preclusa dalla cerimonia della spartizione del patrimonio nel luogo dei funerali, con le arcaiche credenze ad essa connesse. L'aporia rilevata tra gli altri da Giuffrè invece lo induce a supporre che l'ignominia, quae accidit ex venditione bonorum [92] non fosse addirittura ab origine collegata a tale fattispecie, visto che l'antica figura dell'addictus non ne era adfectus. Si appiglia dunque al presunto silenzio di Cicerone nella Pro Quinctio (XV, 49) per sostenere che "l'ignominia (infamia), nel senso 'tecnico' che le sarà poi dato, non era ancora inerente alla condizione del venditus nell'81 a.C." e dunque per ipotizzare che essa fosse stata introdotta nell'Editto tra l'81 ed il 45 a.C. Il testo di Cicerone sembra invece collegato ad una afflizione personale, più che patrimoniale [93], intriso di antiche superstizioni che certo non richiedevano spiegazione per i contemporanei e spostava "l'attenzione dalla res pecuniaria al periculum fortunarum", come è stato riconosciuto [94], non solo per mera astuzia oratoria dell'abile avvocato [95], ma per rievocare antiche convinzioni, ormai prossime ad essere superate. E' significativo il dubbio insorto tra gli studiosi se l'infamia costuisca un attentato al caput e dunque possa collegarsi alla capitis deminutio [96], non solo in base alla Pro Quinctio, alle Verrine, alla Pro Roscio Comoedo [97], ma anche ad un testo di Callistrato [98] considerato, in riferimento all'infamia, interpolato [99]. Le reiterate e testuali "esagerazioni" (...et paene dicam capitis) dell'avvocato Cicerone relative al caput, sono state giustificate collegandole alla bonorum venditio, piuttosto che all'infamia, quasi "un'eco dell'antica istituzione dell'esecuzione sulla persona", che eliminava un caput dalla città [100]. Ma in antico nomen e fama (existimatio est dignitatis inlaesae status) , integrità del patrimonio e della persona erano state forse connesse da antiche credenze funerarie. In fondo oggi dell'individuo onesto si dice che è sostanzialmente integro!
Note
[83] V. GIUFFRÈ, La substantia debitoris tra corpus e bona, Praesidia Libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana. Atti del Convegno internazionale di Diritto Romano, Copanello, 7-10 giugno 1992, Napoli, 1994, pp. 280 ss. = Sull'origine della bonorum venditio come esecuzione patrimoniale (con note aggiunte), Labeo 39, 1993, pp. 317-364 = (con modifiche ed in forma semplificata) Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni, Napoli, 1997, pp. 37-104.
[84] G. PURPURA, La pubblica rappresentazione dell'insolvenza. Procedure esecutive personali e patrimoniali al tempo di Cicerone, Convegno "Lo spettacolo della giustizia: le orazioni di Cicerone", Palermo 7-8 marzo 2006 (Palermo, 2006, pp. 63-75) = Studi Luigi La Bruna (in corso di stampa) = IURA. Portale di diritto romano e dei diritti dell'antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Universita di Palermo (http://www.unipa.it/dipstdir/portale/) = Archaeogate, marzo 2007 (http://www.archeogate.it/iura/).
[85] POLIBIO VI, 53-54.
[86] V. GIUFFRÈ, La substantia, cit., p. 277.
[87] OVIDIO, Fasti I, 549 ss: Cacus, Aventinae timor atque infamia silvae; L. POMMERAY, Études sur l'infamie en droit romain, Paris, 1937, pp. 68
[88] Non, secondo GIUFFRÈ, il P. Rutilio Rufo del 123, come credeva Gaio nel II sec. d.C. (G. IV, 35).
[89] Così L. PEPPE, Studi sull'esecuzione personale. I. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana, Milano, 1981, pp. 180 e s.; V. GIUFFRÈ, Sull'origine della bonorum venditio , cit., p. 320 e s. praecipue nt. 7.
[90] M. P. PIAZZA, op. cit., pp. 39-107.
[91] V. GIUFFRÈ, La substantia, cit., p. 276.
[92] GAIO II, 154.
[93] G. PURPURA, La pubblica rappresentazione dell'insolvenza. Procedure esecutive personali e patrimoniali al tempo di Cicerone, Convegno "Lo spettacolo della giustizia: le orazioni di Cicerone", Palermo 7-8 marzo 2006 (Palermo, 2006, pp. 63-75) = Studi Luigi La Bruna (in corso di stampa).
[94] V. GIUFFRÈ, Sull'origine della bonorum venditio , cit., p. 334.
[95] Così invece V. GIUFFRÈ, La substantia, cit., p. 277.
[96] F. DESSERTEAUX, Études sur la formation historique de la capitis deminutio, I, Paris, 1909-1928, p. 357 n. 4; L. POMMERAY, Études sur l'infamie en droit romain, cit., pp. 68-73.
[97] CIC., Pro Quinctio 8, 9; 9, 32; 9, 33; 13, 22; 22, 71; 22, 72; 31, 95; In Verrem 3, 20, 52; 57, 131; 132; 133; 135; CIC., Pro Roscio Comoedo 6, 16 (...et paene dicam capitis).
[98] D. 50, 13, 5, 1-3: Existimatio est dignitatis inlaesae status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro auctoritate legum aut minuitur aut consumitur. Minuitur existimatio, quotiens manente libertate circa statum dignitatis poena plectimur: sicuti cum relegatur quis ...vel cum in eam causam quis incidit, quae edicto perpetuo infamiae causa enumeratur...
[99] U. COLI, Saggi critici sulle fonti del diritto romano, I, Capitis deminutio, Firenze, 1922, p. 36; U. RATTI, BIDR, 40, 1932, p. 173 nt. 24.
[100] L. POMMERAY, Études sur l'infamie, cit., pp. 71 e s. Sulle conseguenze dell'insolvenza nei moderni sistemi legali cfr. B. SITEK, The infamy of the consequences of insolvency of the debtor in roman law and the consequences of announcing bankruptcy by the insolvent entity in modern legal systems, Au-delà des frontières. Mélanges W.Wołodkiewicz, II, Varsovie, 2000, pp. 841-857.