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La "sorte" del debitore oltre la morte - di Gianfranco Purpura

Parte prima

Anche se oggi, per gli sviluppi della tecnologia, ci si spinge ad affermare che la nostra potrebbe essere l'ultima generazione a conoscere la morte – e il nostro A. Schiavone non si sottrae alla seduzione di tali ottimistiche previsioni - essa continuerà a lungo a segnare la sorte dell'individuo! [1]
Ancor più questa aveva una forte rilevanza nel mondo romano, che credeva nell'influenza sui posteri delle azioni compiute in vita dai defunti; addirittura nel perpetuarsi del loro aspetto fisico, fissato per sempre non all'istante del decesso, bensì al momento della sepoltura rituale, in una sorta di "vita dopo la morte" dell'anima. E anche se la condizione dei defunti avrebbe potuto essere alterata da successivi turbamenti arrecati alla loro quiete (...si forte cadaveri fit iniuria...) [2], era sempre la situazione al momento della sepoltura rituale che finiva per essere eternata. Non solo le anime non invecchiavano sottratte al flusso del tempo e la donna bella in vita lo restava in morte, ma se inumata gravida rischiava di portare eternamente il suo fardello senza il soccorso di una ben nota lex regia che prevedeva il distacco preventivo del feto [3]. Dunque le operazioni subite dal cadavere dopo la morte, ma prima della sua sepoltura rituale, si riteneva che fossero in grado di influenzare la sua immagine futura, come le eventuali mutilazioni subite post mortem e prima del seppellimento, delle quali l'anima aveva consapevolezza e vergogna e, come nel caso di Deifobo nell'Eneide, si preoccupava di nascondere al parente, Enea [4]. Così essa conservava vesti e ornamenti non tanto dell'istante fatidico del trapasso, ma, ancora una volta, del decisivo momento della sepoltura rituale, che giustificavano e giustificano una toletta funebre dopo il decesso. Il debitore insolvente al momento della morte avrebbe avuto dunque sino all'eventuale rito della sepoltura, che fissava per sempre l'immagine del defunto, la remota possibilità che la sua situazione venisse in qualche modo modificata, per non restare inadempiente per l'eternità.
Il rito del iustum sepulchrum è da distinguere nettamente dal mero interramento (cineres vel corpora levi caespite obruta) per sbarazzarsi di un infame cadavere o dalla massima pena della dispersione in vario modo delle reliquie che poteva essere inflitta a condannati o nemici per punirli oltre la morte, in quanto ritenuta connessa ad un vagabondare in eterno, addirittura per alcuni cristiani in grado di ostacolare la resurrezione promessa e la beatitudine futura [5]. Poena etiam post mortem manet, non solo per i deportati defunti che ancora nel III sec. d.C. non potevano essere trasferiti in luogo diverso [6], ma per quanti ricevevano una c.d. "insepulta sepultura" per mancanza di requisiti oggettivi (piena disponibilità della porzione di terreno o dell'opera sepolcrale; intento di realizzare una sepoltura a titolo temporaneo o definitivo [7]), ma soprattutto soggettivi (integrità corporea tra la morte e la giusta sepoltura, oltre che l'assenza d'infamia, di condanne) ed il rispetto di esigenze rituali (copertura simbolica, anche di un'urna cineraria, con terra (terra condere), di morti a contatto con la terra [8], dunque non impiccati, né annegati [9]). Publio Mucio si poneva il problema se l'impossibilità di assicurare ad un morto in mare sepoltura rituale contaminasse la famiglia e lo risolveva per essa in senso negativo, sostenendo che in tal caso os supra terram non extaret [10]. Bisognava infatti non rifiutare mai la lucem vivis, terram mortuis [11]. Tale collegamento con la terra è, ad esempio, fortemente sottolineato dalla suggestiva epigrafe:
Cinis sum.
Cinis terra est.
Terra Dea est.
Ergo ego mortua non sum
[12].

Come applicazione della terribile pena post mortem viene oggi interpretata la feroce crocifissione dei cittadini già suicidi disposta dal re Tarquinio per chi, per sfuggire ai munera imposti, si era suicidato con l'intento di perseguitare dopo la morte il re, ma invece era finito smembrato in croce dagli uccelli, trasformandosi da potente fantasma persecutore in debole larva [13].
Sui requisiti della sepoltura rituale la dottrina non sembra essersi finora adeguatamente soffermata, anche per l'ambiguità del termine stesso "sepoltura", indifferentemente applicato nel tempo anche a insepultae sepulturae, che non hanno goduto in tutte le epoche della protezione accordata alle res religiosae. Il diritto arcaico rifiutava di riconoscere il carattere religioso della tomba di uno straniero, a differenza dello schiavo [14], forse considerato in antico membro di una famiglia [15], e si riservava di rifiutarlo, nel caso sopra ricordato di colpevoli o deportati, senza avvertire alcuna contraddizione con la tutela delle res religiosae, tutela che riguardava la tomba, ma non il corpo o le ceneri [16]. Né si avvertiva ovviamente il disagio, che noi avvertiamo, per una non estesa ed immutabile tutela della condizione umana. La discrezionalità a concedere ai richiedenti il corpo del condannato a pena capitale, ammessa in genere nelle fonti dell'età classica e tardoclassica, si presenta in palese conflitto con la radicata prassi romana del culto del defunto e della memoria, che proprio la pena mirava a cancellare [17]. Si trattava dunque in tali casi normalmente delle c.d. insepultae sepulturae, concesse per il graduale radicarsi di un sentimento di humanitas.
Ma solo la giusta sepoltura, effettuata secondo il rito, consentiva al defunto romano, sino all'avvento del cristianesimo, di perpetuare la propria fama e di trasmettere ai discendenti un modello, certamente in origine negato agli indegni o ai delinquenti. Per propagare fama o infamia, tombe ed esecuzioni erano appunto dislocate lungo le più frequentate vie d'accesso alle città. Il rituale del iustum sepulchrum veniva controllato dai pontefici [18] secondo prescrizioni tanto rigide ed immutabili da prevedere sempre l'impiego di giorno di grandi torce, nonostante che a partire dalla fine dell'età repubblicana i funerali già non si svolgessero più di notte [19] (torce funebri che d'altro canto sembrano essersi perpetuate fino al discutibile decoro di carri moderni). Superato il problema costituito dall'auspicio sfavorevole della visione del cadavere (un tempo non lontano la chiamavano iettatura), ostativo per il compimento degli atti dei sacerdoti e dei magistrati, il rito del funerale, ormai diurno, culminava nei rostra, nell'antichissimo e simbolico luogo dell'agere [20], ed appariva indispensabile per il conseguimento della fama dell'anima che, sul finire dell'età repubblicana, come il fumo dei lumi ascendeva simbolicamente al cielo, fissandosi nel brillar di una luce (lux perpetua) [21]. Scrive Cicerone: "I nostri avi hanno voluto che gli uomini che hanno lasciato questa terra siano contati nel numero degli dei" [22]. Attraverso la celebrazione delle azioni compiute dal defunto e dai maiores la condotta terrena si proponeva da quel momento in poi come modello per i tutti i discendenti ed i concittadini. L'assenza invece di tale cerimonia e di un iustum sepulchrum dannava per sempre all'oblio [23]. Veniva così definita la condizione futura dell'anima che aveva avuto giusta sepoltura [24] - in animae quiescentes o in dii animales, cioè le anime umane trasformate in divinità, secondo Servio invocante Cornelio Labeone, autore nel III secolo d.C. del De diis animalibus [25] - oppure in limine primo nei campi lugentes - insepulti in attesa, con immaturi (áoroi) e biaothánati (vittime di morte violenta), in una sorta di antico purgatorio - se non infine condannata all'infame compagnia di lemuri e larve, anime di malfattori e probabilmente di debitori insolventi, indegne di sepoltura rituale, costrette in età antica a vagare per sempre, senza più alcuna speranza di un monumento funebre [26], al tempo stesso sema e monimento per i posteri. Così poteva essere disposta la distruzione del monumento funebre già eretto e la dispersione delle ossa e delle reliquie in mare per distruggere la memoria [27].
Vi fu un tempo in diritto romano, nel quale la morte del debitore estingueva anche la sorte, il debito, fisicamente legato al corpo in un'esecuzione personale, che non ancora si trasmetteva all'erede. Testimoniando ancora nel I sec. d.C. la persistenza di un'arcaica concezione che collegava il debito al corpo del debitore, San Paolo poteva, senza suscitare sorpresa per l'insolita metafora, dichiarare ai Colossesi: "Cristo..., annullando il chirografo del nostro debito,...lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce." [28]
Le tracce nel diritto classico dell'assoggettamento del corpo del debitore fino ed oltre la morte sono ben note: si è così mantenuta la concezione primitiva dell'obligatio nella regola noxa caput sequitur, che libera l'avente potestà con il rilascio al creditore del corpo del sottoposto [29], o nel fatto che i debiti ex delicto sopravvivano alla capitis deminutio, ma connessi al corpo, si estinguano con la morte [30], sebbene in ossequio ad una arcaica idea di vendetta avrebbero pur potuto colpire i discendenti [31].
Dunque, in antico a causa del vincolo tra debito e corpo, a causa delle conseguenze della c.d. esecuzione personale, al creditore insoddisfatto per la morte del debitore insolvente sarebbe rimasto tutt'al più un cadavere sul quale si sarebbe potuta applicare la grave sanzione della semplice deposizione in terra, che lo avrebbe – paradossalmente per noi - lasciato insepolto, pur essendo stato interrato (...defodit insepultum clam in hisce aedibus, dichiara per il corpo di un fantasma Plauto nella Mostellaria) [32], se non addirittura avrebbe potuto determinare la definitiva dispersione delle reliquie, che per sempre avrebbe impedito anche la speranza della realizzazione di una vera tomba, dunque della perpetuazione di un culto, di una memoria. La condanna dell'anima a vagare dimenticata e senza pace sarebbe stata associata quindi all'assoluta preclusione di proporre all'attenzione dei discendenti viventi e dei concittadini gli infami comportamenti che avevano condotto in vita all'insolvenza.
Secondo un'opinione risalente ad oltre un secolo fa [33], proprio da tali antiche credenze sarebbe derivato il principio dell'obbligo al pagamento dei debiti del defunto da parte degli eredi, che, prima ancora che da necessità civili, sarebbero stati costretti da pressanti doveri religiosi e familiari, a riscattare il cadavere, e il buon nome della famiglia, pagandone i suoi debiti, al fine di consentire una sepoltura rituale, che avrebbe potuto essere effettuata, riflettendosi sulla condizione dell'anima anche a distanza di tempo dal momento della morte, con il trasformare una semplice deposizione in un vero e proprio monumento tombale, ma solo se il corpo fosse stato mantenuto integro in tutte le sue parti e non disperso. Scrive Tertulliano: ...creditum est insepultos non ante ad inferos redigi quam iusta perceperint [34]. La sorte dell'anima, ma anche dell'intero gruppo familiare, sarebbe stata così redenta col pagamento del debito in connessione alla conservazione dell'integrità corporea del debitore defunto. Infatti "non si concepiva affatto che avrebbe potuto esservi questione di funerali nell'ipotesi di mutilazione del corpo" [35]. Ciò anche per i casi più illustri, ad esempio per Pompeo, decapitato dopo la morte, per il quale si affermava: "...sine funeris ullo / ardet honore rogus..." [36], in rapporto ad una cremazione di fortuna del corpo effettuata sulla spiaggia dal liberto Filippo, che raccolte le ceneri potè consegnarle alla moglie Cornelia. Ma solo dopo la riunione con la testa potè esser effettuata la sepoltura rituale di Pompeo nella villa di Albano [37]. O Caligola, risepolto dopo un errato e parziale interramento delle ceneri semicombuste [38]. Celebre il caso riferito da Plinio il Giovane di una casa di Atene disinfestata dai fantasmi in seguito ad esecuzione di una corretta sepoltura rituale [39]. L'integrità corporea per la iusta sepultura è ancora ricordata da Accio nel II sec. a.C. in un testo riferito nelle Tusculanae Disputationes e poi da Ovidio, Orazio, e così via [40]. Né la pratica dell'os resectum, inumato dietro suggerimento e controllo pontificale per consentire l'incinerazione, pare che in alcun modo violi il principio dell'integrità corporea del defunto [41]. Così il giurista Paolo si poneva il problema limite di un unico defunto sepolto in diversi luoghi che determinava una sola sepultura, non plura sepulchra, nel luogo ove era la parte principale, cioè il capo [42]. La cui assenza rendeva invece l'anima particolarmente temibile. Ancora oggi le anime dei corpi "decollati" vengono considerate oltre modo infelici, pericolose e possenti nel concedere grazie [43].
Un passo di Apuleio [44] attesta nel II sec. d.C., ormai con intenti palesemente satirici, l'antica prassi della sorveglianza notturna del cadavere per garantirne appunto l'assoluta integrità corporea [45] – veglia che si è perpetuata fino ai giorni nostri, senza più saperne intendere il remoto significato - e sembra curiosamente equiparare il corpo del defunto alle tavole del testamento pretorio la cui integrità è controllata, sigillata ed attestata proprio dai sette testimoni indicati nel testo, e non dai quattro o cinque richiesti per le comuni testationes. Ciò avviene sia all'inizio, che alla fine della veglia funebre, con la pronuncia di una sorta di formula nuncupatoria.
Sembra possibile connettere l'integrità corporea del defunto all'integrità patrimoniale e proporre l'ipotesi che un tempo ad un patrimonio non integro, cioè all'insolvenza post mortem, venisse associata la sanzione della violazione dell'integrità corporea del cadavere del debitore per impedirne la sepoltura rituale e dunque conseguire così l'obliterazione dell'infame memoria, come sembra essere in qualche caso accaduto per nemici particolarmente odiati, sia presso i greci, che i romani, primo fra tutti Mezio Fufezio (se non addirittura Romolo [46]), puniti non solo con la dispersione del corpo, ma anche dell'anima [47].
Siamo così pervenuti attraverso un'insolita via ad una delle innumerevoli spiegazioni proposte per il dibattuto "partis secanto" dell'arcaica insolvenza [48]. Se è stato di recente rilevato da M. Talamanca che "tutti i tentativi, razionalisteggianti, dei moderni per intendere figuratamente questa norma, come rivolta al patrimonio del debitore, sono falliti", altri ritengono, come L. Peppe, che "la spartizione del corpo del debitore, con la conseguenza della impossibilità dei riti funebri, costituiva una modalità aggravante della condanna a morte. Ed è infatti in relazione con questa fattispecie, evidentemente più grave secondo Gellio [49], del concorso dei creditori, che i maiores resero horrifica la poena capitis al fine di sancire la fides, per rendere ancora più solenne l'inviolabilità; in realtà Gellio non ci dice mai quale sia la causa della pena di morte per il debitore di un solo creditore, ma l'impostazione generale del suo discorso in termini di perfidia debitorum conferma che tutto il problema dell'insolvenza è visto da lui in chiave di rottura della fides e della tutela di questa, cioè della sua sanctio. Viene a cadere con questa spiegazione di partis secanto, ogni necessità di ricorrere all'anticipazione di istituti romani assai più tardi, come fanno le ricorrenti teorie "patrimonialiste" (il corpo del debitore sarebbe in realtà il suo patrimonio)". La morte del debitore con la lesione dell'integrità corporea, sia nel caso di una pluralità di creditori come indicano le fonti, che di un unico creditore che da solo ne avrebbe potuto disperdere l'intero corpo, sembra essere stata una sanzione collegata ai culti funebri, alla memoria e al conseguente "dovere" dei discendenti nel caso di giusto sepolcro di riprodurre i comportamenti degli antenati. La spartizione del corpo era solo simbolicamente rapportata alla pluralità dei creditori, che ovviamente nel mondo romano dall'entità delle parti non ne avrebbero ricavato alcun vantaggio (...Si plus minusve secuerunt, se fraude esto), nonostante l'opinione di chi asserisce che il seppellimento nel campo del creditore ne avrebbe potuto magicamente incrementare la fertilità [50]. Non mancano certo le prove archeologiche di sicure mutilazioni post mortem di defunti romani, privi di corredo: a Casalecchio di Reno [51], ad esempio; l'ultima a Baggiovara (Modena) nei pressi di una villa attiva tra il II a.C. ed il VI d.C., ma certo le lacune anatomiche non possono essere riferite con qualche attendibilità proprio a quelle di debitori insolventi [52]. Piuttosto significativo è invece il fatto che la noxae deditio del colpevole possa essere effettuata, non solo con la consegna del cadavere, ma si discute nei Fragmenta Augustodunensia anche con l'attribuzione di parti corporee minime, come capelli ed unghie, che sarebbero state solo utili a violare l'integrità corporea e dunque soltanto ad impedire il iustum sepulchrum [53].
La costruzione dell'obligatio sotto il profilo di diritto di appropriarsi del corpo del debitore o piuttosto di un garante, da considerare condebitore, più che debitore accessorio [54], si riferisce certo all'antichissima analogia tra obligatio e dominio che "è così intima", come rileva B. Albanese [55], "da far dubitare addirittura che non si tratti di sola analogia, ma di identità di concezioni". La stessa forma mentale "concreta" che solo tardivamente è giunta a distinzioni, sfumature, astrazioni, che smaterializzano i rapporti mediante la concezione generale del diritto soggettivo. Osserva Albanese che "il problema della successione dell'erede nelle obbligazioni del de cuius va, per l'epoca precedente alla Lex Poetelia e forse anche per un'epoca di poco susseguente, impostato diversamente da come si suole impostare abitualmente in dottrina". E ancora che "la norma decemvirale, di cui sembra doversi ammettere l'esistenza e che sancisce la divisione ipso iure dei nomina tra i coeredi, deve avere una portata ed un senso che ci sfuggono, ma che non possono essere stati quelli stessi che l'interpretazione classica le attribuisce, sia per la natura personalissima dell'obbligazione, sia per la trascurabile importanza di essa in un'economia non monetaria. Il problema, ad ogni modo, va considerato partendo dalla nozione d'obbligazione che importa la soggezione materiale del debitore al creditore e, in questa luce, bisognerà indagare che cosa è possibile ereditare d'un consimile rapporto, sia in senso attivo, che in senso passivo" [56].
Vi è stato invece chi ha affermato che la responsabilità patrimoniale dell'erede sia stata una creazione pretoria [57], cercando di confutare la serie di testimonianze che indicano, come si è detto, una responsabilità dell'erede già all'epoca delle XII tavole, ma tale tentativo non ha avuto successo [58]. Ritengo piuttosto che sia necessario cercare di attribuire al termine nomen il probabile significato originario al fine di risalire così alla reale portata assunta dalla disposizione nelle XII Tavole: "nomina inter heredes pro portionibus hereditariis ipso iure divisa sunto" [59].
Il problema è tra le questioni più vessate e coinvolge addirittura il vivace dibattito tra la bonfantiana politicità dell'antica hereditas o la sua corporalità, seguita da B. Albanese e R. Orestano [60]. Aderendo sommessamente all'indirizzo magico religioso tracciato da R. Santoro e tentando di recuperare gli aspetti indubbiamente accettabili delle altre due concezioni, ritengo che sia possibile che nelle XII Tavole si parlasse di nomina e che con tale denominazione si volesse alludere alle "personalissime" obbligazioni arcaiche.
Il termine nomen, riferito ad un'età tanto antica, non può però indicare a mio avviso né un rapporto obbligatorio, né un rapporto concreto di debito o di un credito, ma il suo più risalente significato, come rileva Orestano, "non ha alcuna etimologia connessa col profilo genetico, 'razziale' ", ma allude a significante e significato, collegandosi alla "forza creatrice della parola" [61]. Ritengo che il termine nomen si riferisca certamente al nome di un individuo, evocando l'individuo medesimo, e dunque la sua fama. Solo successivamente e proprio attraverso tale origine, esso divenne titolo di credito, addirittura collegato alla scrittura (nomina arcaria, transcripticia) .
Anche la proporzione (...pro portionibus hereditariis...) ricordata nella presunta disposizione decemvirale, collegata all'idea astratta di quota, non esisteva ancora, come si vedrà, al tempo delle XII Tavole. Si giungerebbe così ad una formulazione semplificata del tipo: "nomina inter consortes (heredes) ipso iure ercta cita sunto" , che tuttavia testi assai più tardi, ma univoci, finiscono per attribuire alla trasmissione delle obbligazioni.
Se dunque la morte del debitore originariamente estingueva solo il debito specifico legato ad un corpo determinato, ma essa non avrebbe evidentemente precluso ad un creditore accorto che si fosse procurato più garanti la possibilità di soddisfarsi egualmente, così neppure la morte del creditore avrebbe dovuto estinguere il credito come invece è stato affermato [62], ma rientrando i corpora di uno o più debitori nella sfera reale del potere e dell'azione [63] del defunto è probabile che anche i suoi successori, i consorti dell'antichissimo consorzio familiare, ne avessero potuto disporre. Rinviando ad Orestano per le questioni gravissime implicate, come il profilo politico dell'hereditas o la valutazione materialistica delle potestates arcaiche [64], osservo soltanto che diverso dovrebbe essere il caso dei debiti, che "morivano con il debitore". L'assoluta necessità per i consorti della prosecuzione del culto dell'antenato defunto (sacra), affinchè il buon nomen della famiglia non venisse annientato, travolgendoli, avrebbe potuto implicare il ben più cogente "obbligo solidale", tipico del consorzio; obbligo di adempiere non ancora civile (né politico, né economico), ma specificatamente sacrale. Nel fondamentale brano in materia del De Legibus di Cicerone [65] innanzitutto si dichiara: "il principio sia il seguente, che i riti si conservino sempre e si tramandino nelle famiglie, e, come ho enunciato nella legge, siano perpetui. Ciò posto, questo diritto per autorità dei Pontefici fece sì che nemmeno alla morte del capo famiglia cadesse la memoria del culto familiare, ed esso venisse di pertinenza di coloro che per la morte del padre fossero eredi del patrimonio. Stabilito questo soltanto, che è sufficiente per la conoscenza delle norme connesse, ne nascono innumerevoli corollari, dei quali sono pieni i libri dei giuristi".
Come nel consorzio ad ognuno sarebbe stato concesso di disporre integralmente delle cose di tutti [66], così tutti avrebbero avuto lo stesso nomen del defunto a lui succedendo e condiviso la necessità di una sua integrale tutela. Tale condivisione, non ancora collegata all'idea di quota o di proporzione, avrebbe implicato una indivisa "sorte" del nome, del culto dell'antenato defunto ed indirettamente dei suoi debiti. Ma "inscindibilità originaria del consorzio non significa affatto inestinguibilità", come acutamente colto da G. Anselmo Aricò [67], e se il iudicium familiae erciscundae fu introdotto in età decemvirale per consentire il progressivo subentrare ai fratres dei loro rispettivi successori, anche la presunta disposizione delle XII Tavole sui nomina, ricostruita in modo univoco, anche se indiretto, in base a fonti assai più tarde [68], ma abbastanza attendibili, come riferibile al principio della trasmissibilità mortis causa dei rapporti obbligatorii, o almeno di alcuni di essi, avrebbe potuto invece riferirsi semplicemente al fatto che la morte avrebbe attribuito al consorzio tanto la fama che l'onere religioso di soddisfare i debiti del padre defunto; debiti non ancora suddivisi in base a proporzioni o quote, cioè ad inesistenti frazioni astratte di titolarietà, ma ripartiti secondo l'empirico criterio del "tanto ad uomo" solo dopo l'affermarsi del iudicium familiae erciscundae. Solo con la nascita della "proiezione intellettiva dell'unita del patrimonio, nell'ideale pluralità delle sue parti", con il frazionamento della moneta di bronzo denominata asse, solo dopo i debiti ereditarii avrebbero potuto essere divisi ormai in proporzione tra i coeredi. Ritengo in adempimento sempre ad un obbligo sacrale, piuttosto che civile, tipicamente romano. Catone ci informa ad esempio che ad Arpino heredem sacra non secuntur. [69]
Furono dunque i Pontefici o i Veteres, stando sempre a Cicerone a collegare sacra cum pecunia. "Vedete dunque che tutto deriva da quell'unico principio, secondo il quale i pontefici vogliono che il culto vada connesso col patrimonio ed ai medesimi eredi ritengono che si debba attribuire la celebrazione delle festività e dei riti ... Nam sacra cum pecunia pontificum auctoritate, nulla lege coniuncta sunt" [70]. Ciò ovviamente per supplire all'inconveniente che si potesse inane nomen heredis relinquere. La necessità di identificare in modo esclusivo, a prescindere dalle vicende del patrimonio, un responsabile per gli obblighi sacrali e patrimoniali del defunto, secondo B. Albanese, "non dovette essere stata operata compiutamente molto tempo prima del II sec. a. C., se è vero che, proprio al principio di quel secolo, si hanno i primi indizi di una reazione legislativa all'abuso" di lasciare gli eredi onerati dei sacra e indirettamente dei debiti, privi del patrimonio [71].
Anche l'usucapio hereditatis fu utilizzata affinché i creditori ricevessero il dovuto [72] nel caso di mancanza di un erede, fenomeno ormai accentuato dal fatto che gli eredi volontari non erano certo incentivati ad accettare dalla generalizzata connessione della pecunia con i sacra. Se la responsabilità per i debiti dei sui atque necessarii, che dovevano difendere il buon nome della famiglia, fu dunque necessariamente ultra vires hereditatis [73], salvo temperamenti pretori dell'ultima età repubblicana, l'anomalo principio [74] tendeva invece a non essere applicato per gli altri eredi, ma seguire questo percorso di ricerca ci condurrebbe lontano.
Per ovviare all'inconveniente che l'erede volontario non accettasse un'eredità sospetta, lasciando il defunto infame, si ricorse, come è noto, alla prassi di istituire e al contempo manomettere un proprio servo (heres cum libertate), al quale, essendo precluso ogni rifiuto, inevitabilmente sarebbe stata comminata per l'insolvenza l'ignominia (infamia) , evitandola così al defunto [75]. E' probabile che, più che incappare in una postuma disistima sociale, si trattasse per il morto di sfuggire alle conseguenze dopo la morte di un'antica credenza, quella di restare dannato a vagare per sempre senza pace. Il testo in proposito di Gaio (II, 154) sembra dimostrare che tale superstizione si conservasse ancora tanto forte sino al II sec. d.C. da respingere il ragionevole tentativo di qualche giurista di superarla.
Superstizioni persistenti dunque e concezione mentale "concreta" che ancora traspare nella tardiva trasformazione del concetto di hereditas o nell'evoluzione dell'heredis institutio: da raccolta di cose corporali appartenute al defunto inevitabilmente associate ai sacra, nell'ottica di una concezione magico - religiosa evidenziata da R. Santoro [76], si sarebbe giunti solo intorno al II sec. d.C., ad "eliminare" – è stato scritto in maniera colorita [77] – "in qualche modo la morte dalle imprese umane" – non attraverso gli sviluppi tecnologici ipotizzati da A. Schiavone – ma per mezzo ormai della mirabile invenzione della personalità giuridica che si trasmetteva all'erede, con sacra, debiti e crediti. Attorno al 60 d.C. sembra che la giurisprudenza stesse ancora elaborando la distinzione tra res hereditariae concrete ed astratta hereditas, se un filosofo come Seneca, dotato certamente di non trascurabili conoscenze giuridiche, considerava un'acuta sottigliezza di giureconsulti [78] la concezione astratta dell'hereditas, ammettendosi ormai l'usucapibilità di tutte le cose corporali che componevano l'eredità, ma negandosi al contempo l'usucapione della stessa [79]. La linea evolutiva che partiva dall'originaria usucapibilità dell'eredità composta della raccolta di cose corporali appartenute al defunto, sacralmente connesse con il suo culto, si concluse infine con un SC adrianeo che ammise la revocabilità dell'usucapione di quelle res [80], finendo con Gaio per stabilire che l'hereditas, composta da cose incorporali come debiti e crediti, non fosse usucapibile. Labeone aveva ancora rigorosamente sostenuto che, nell'intervallo che separava la morte del de cuius dall'adizione, l'hereditas fosse res nullius, sussistendo la cesura della morte, ma ora con la teoria di Giuliano della personalità giuridica dell'eredità giacente il patrimonio, con debiti e crediti, avrebbe potuto essere trasmesso ad un erede senza soluzione di continuità [81]. E tuttavia Papiniano avvertiva ancora nel III sec. d.C. la necessità di ricordare ai suoi lettori che l'hereditas, etiam sine ullo corpore, iuris intellectum habet [82].
Ma lasciamo l'età arcaica e gli sviluppi dell'eredità, per farvi successivamente ritorno.

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Note

[1] A. SCHIAVONE, Storia e destino, Torino, 2007, p. 74: "Credo che la generazione cui appartengo e quella dei suoi figli saranno fra le ultime a fare i conti con l'esperienza della morte, almeno nei termini in cui la nostra specie l'ha incontrata finora".

[2] D. 47, 10, 4 (ULPIANO); DE VISSCHER , Le droit des tombeaux romains, Milano, 1963, p. 51.

[3] D. XI, 8, 2: Marcellus libro vicensimo octavo digestorum. Negat lex regia mulierem, quae praegnas mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur: qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur.

[4] VIRGILIO, Eneide VI, 494 ss.: Atque hic Priamiden laniatum corpore toto / Deiphobum videt et lacerum crudeliter ora, / ora manusque ambas, populataque tempora ruptis / auribus et truncas inhonesto vulnere nares.

[5] V. CAPOCCI, Sulla concessione e sul divieto di sepoltura dei condannati nel mondo romano ai condannati a pena capitale, SDHI, 22, 1956, p. 282 nt. 32. Sulla pratica greca dell'imprigionamento del morto cfr. V. GIUSTOLISI, Il costume dell'imprigionamento del morto nelle antiche aree di cultura greca, Humana, 23, Quaderni dell'Istituto di Scienze Antropologiche e Geografiche dell'Università di Palermo, 1979, pp. 1-16.

[6] D. 48, 24, 2 (MARCIANO, libro secundo publicorum): Si quis in insulam deportatus vel relegatus fuerit, poena etiam post mortem manet, nec licet eum inde transferre aliubi et sepelire inconsulto principe: ut saepissime Severus et Antoninus rescripserunt et multis petentibus hoc ipsum indulserunt.

[7] V. CAPOCCI, Sulla concessione e sul divieto di sepoltura dei condannati nel mondo romano ai condannati a pena capitale, cit., p. 268 nt. 4.

[8] VARRONE, De lingua lat. V, 23; CICERONE De Legibus II, 57; F. DE VISSCHER , Le droit des tombeaux romains, cit., pp. 32 ss.; J.M.C. TOYNBEE, Death and burial in the roman world, London, 1971, p. 37.

[9] É. JOBBE – DUVAL, Les morts malfaisants. Larvae, lemures d'apres le droit et les croyances populaires des Romains, RHDFE, 12, 1923, pp. 561 ss.; 588 ss.

[10] CICERONE De Legibus II, 57: Itaque in eo qui in nave necatus, deinde in mare proiectus esset, decrevit P. Mucius familiam puram, quod os supra terram non extaret.

[11] LATTANZIO, Divin. Inst. V, 11, 6-7: ...et ossa ipsa comminuit et in cineres furit, ne quis extet sepulturae locus, quasi vero id adfectent qui deum confitentur, ut ad eorum sepulchra veniatur, ac non ipsi ad deum veniant, quaenam illa feritas, quae rabies, quae insania est lucem vivis, terram mortuis denegasse?; V. CAPOCCI, Sulla concessione e sul divieto di sepoltura, cit., p. 279.

[12] CIL VI, 4, 29609.

[13] SERVIO, In Aen. XII, 603 : Cassius autem Hemina ait, "Tarquinium Superbum, cum cloacas populum facere coegisset, et ob hanc iniuriam multi se suspendio necarent, iussisse corpora eorum cruci affigi...". Altre fonti in É. JOBBÉ – DUVAL, Les morts malfaisants, cit., pp. 586 ss., con una rassegna delle diverse opinioni.

[14] D. 11, 7, 2 pr. : Locum ubi servus sepultus est religiosum esse Aristo ait.

[15] Così DE VISSCHER , Le droit des tombeaux romains, cit., p. 53.

[16] DE VISSCHER , Le droit des tombeaux romains, cit., p. 52.

[17] V. CAPOCCI, Sulla concessione e sul divieto di sepoltura, cit., pp. 266 ss., praecipue p. 277 nt. 20, pur rendendosi conto dell'insanabile e radicale incongruenza, insiste nel parlare in ogni caso di "regolare sepoltura e regolare sepolcro" (p. 272).

[18] F. SINI, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, Torino, 2001, pp. 60 ss. Per F. DE VISSCHER , Le droit des tombeaux romains, cit., pp. 142 non v'è prova di una giurisdizione pontificale in materia, congetturata da BRUNS, Fontes, p. 157 e s. A causa della scarsezza delle informazioni disponibili, la dottrina ha mostrato grande incertezza sulla protezione delle sepolture prima dell'editto del pretore; cfr. M. MOREL, Le "sepulchrum". Étude de Droit romain, Annales de l'Université de Grenoble, V, 1928, Paris, pp. 94 ss. Per F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, Napoli, 1958, p. 69, gli "aristocratici" pontefici sarebbero stati addirittura ostili ad ogni idea di sopravvivenza oltre la morte ed avrebbero intrapreso una "vera guerra all'oltretomba", opponendosi ad ogni misura di protezione; invece l'avvento dell'actio de sepulchro violato avrebbe marcato il trionfo delle credenze plebee sull'immortalità dell'anima; F. DE VISSCHER, Le droit des tombeaux romains, cit., p. 143.

[19] SERVIO, Ad Aen. XI, 143: Sed apud Romanos moris fuit ut noctis tempore efferrentur ad funalia – unde etiam funus dictum est – quia in religiosa civitate cavebant, ne aut magistratibus occurrerent aut sacerdotibus, quorum oculos nolebant alieno funere violari. Inde etiam qui funeri praeerant a vespera primum vesperones, deinde vespillones dicti videntur ; VI, 224: Facem de fune, ut Varro dicit: unde et funus dictum est. Per noctem autem urebantur: unde et permansit ut mortuos faces antecedant. E. CUQ, Funus, DS, II, 2, 1896 (rist. Graz, 1969), p. 1390; S. ROSE, Nocturn funerals in Rome, Class. Quarterly Review, 17 1952, pp. 191 ss.; F. DE VISSCHER, Le droit des tombeaux romains, cit., pp. 35 ss.

[20] R. SANTORO, Il tempo ed il luogo dell'actio prima della sua riduzione a strumento processuale, AUPA, XLI, 1991, pp. 281 ss.; G. PURPURA, Luoghi del diritto, luoghi del potere, Seminario interdisciplinare "Principia iuris", Palermo, 26 maggio 2005 = AUPA, 50, 2005 (pubbl. 2006), pp. 247-268; ID., La pubblica rappresentazione dell'insolvenza. Procedure esecutive personali e patrimoniali al tempo di Cicerone, Convegno "Lo spettacolo della giustizia: le orazioni di Cicerone", Palermo 7-8 marzo 2006 (Palermo, 2006), p. 73.

[21] F. CUMONT, Lux perpetua, Paris, 1949. Sul rapporto fama-fumus cfr. F. LUCREZI, Ius imaginum, nova nobilitas, Labeo, 32, 1986, pp. 172 e s.

[22] CICERONE, De Leg. II, 22; cfr anche II, 9; VARRONE ap. AGOSTINO, De Civitate Dei VIII, 25; IX, 11. N. D. FUSTEL DE COULANGES, La città antica, Firenze, 1934, p. 13.

[23] Sul mos ed il ius imaginum cfr. F. LUCREZI, Ius imaginum, cit., pp. 172 e s.; HARRIET I. FLOWER, Ancestor masks and aristocratic power in roman culture, Oxford, 1996.

[24] N. D. FUSTEL DE COULANGES, La città antica, cit., p. 13.

[25] SERVIO, Ad Aen. 3, 168: ...de quo dicit Labeo in libris qui appellantur de diis animalibus: in quibus ait, esse quaedam sacra quibus animae humanae vertantur in deos, qui appellantur animales, quod de animis fiant. Hi autem sunt dii penates et viales.

[26] É. JOBBE – DUVAL, Les morts malfaisants. Larvae, lemures d'apres le droit et les croyances populaires des Romains, cit., pp. 558 ss.

[27] SVETONIO, Dom. VIII, 5: Ac ne qua religio deum impune contaminaretur, monimentum, quod libertus eius e lapidibus templo Capitolini Iovis destinatis filio extruxerat, diruit per milites ossaque et reliquiasquae inerant mari mersit.

[28] Colossesi II, 12-14: ...convivificavit cum illo donans vobis omnia delicta delens quod adversum nos erat chirographum decretis quod erat contrarium nobis et ipsum tulit de medio adfigens illud cruci.

[29] V. SCIALOJA, Sulla noxae deditio del cadavere. Breve nota ai frammenti d'Autun fol. 105 v. ad Gai IV, 81, BIDR, XIII, 1900 (Roma, 1901), pp. 72-74.

[30] E. CUQ, Recher. hist. sur le testament per aes et libram, RHDFE, X, 1886, p. 544.

[31] A. ESMEIN, L'intrasmissibilité première des créances et des dettes, cit., p. 54.

[32] PLAUTO, Mostellaria II, 2, 68 ss.

[33] A. ESMEIN, Débiteurs privés de sépulture, Mélanges d'Histoire du Droit et de critique, Droit romain, Paris, 1886, p. 247; E. CUQ, Rech. hist. sur le testament per aes et libram, RHDFE, 10, 1886, pp. 533 ss.; A. ESMEIN, L'intrasmissibilité première des créances et des dettes, RHDFE, 11, 1887, pp. 48 ss.

[34] TERTULLIANO, De anima 56.

[35] Così in É. JOBBÉ – DUVAL, Les morts malfaisants, cit., pp. 555 ss., che confuta con valide argomentazioni l'isolata opinione contraria di H. BLÜMNER, Die röm. Privatalterthümer, München, 1911, p. 495 nt. 6. La lesione corporale arrecata allo schiavo dal marchio (stigma) determinava in base alla lex Aelia Sentia l'inquadramento dei liberti marchiati tra i dediticii. Gaio I, 13 ; É. JOBBÉ - DUVAL, Les morts malfaisants. Larvae, Lemures d'après le droit et les croyances populaires des romains, Paris, 1924, p. 223 nt. 1.

[36] LUCANO IX, 62; IX, 234; IX, 54: ...ostenditque rogum non iusti flamma sepulchri. Sul punto É. JOBBE – DUVAL, Les morts malfaisants, cit., pp. 555 ss. Cfr. anche ANTOLOGIA LATINA 402 : ...membra pater (Pompeo) Libyco posuit male tecta sepulchro.

[37] LUCANO X, 167; É. JOBBÉ – DUVAL, l.c. ; J. LEACH, Pompeo, Milano, 1983, p. 218.

[38] SVETONIO Calig. 59.

[39] PLINIO Ep. VII, 27, 5.

[40] CICERONE, Tusculanae Disputationes I, 106 ; OVIDIO, Ibis 163 ss.; ORAZIO, Epod. V, 99, 100; XVII, 11, 12; Sat. I, 8, 14; É. JOBBE – DUVAL, Les morts malfaisants, cit., p. 560.

[41] CIC., De legibus II, 55; 57; VARRONE, De lingua latina V, 23; E. CUQ, Funus, DS, II, 2 (1896 ), p. 1393; É. JOBBE – DUVAL, Les morts malfaisants, cit., pp. 352 e s. ; F. CUMONT, Lux perpetua, cit., p. 23; 388.

[42] D. 11, 7, 44 (PAOLO, libro tertio quaestionum): Cum in diversis locis sepultum est, uterque quidem locus religiosus non fit, quia una sepultura plura sepulchra efficere non potest: mihi autem videtur illum religiosum esse, ubi quod est principale conditum est, id est caput, cuius imago fit, inde cognoscimur; M. MOREL, Le "sepulchrum", cit., pp. 29 e s.

[43] É. JOBBE – DUVAL, Les morts malfaisants, cit., p. 575 nt. 4.

[44] APULEIO, Metamorph. II, 26 ss.

[45] PROPERZIO IV, 7, 25; FIRMICO MAT., Math. III, 9, 3; P. THOMAS, Bull. Acad. De Belgique, VIII, 1922, pp. 415 ss.; F. CUMONT, Lux perpetua, cit., p. 21.

[46] A. FRASCHETTI, Romolo il fondatore, Roma-Bari, 2002, pp. 93 ss.; praecipue, pp. 114 e s.

[47] É. JOBBE – DUVAL, Les morts malfaisants, cit., pp. 357 e s.

[48] LEX XII TAB. III, 6.

[49] GELLIO XX, 1, 41-52

[50] Sono state proposte le più varie spiegazioni, dalle "magiche" (H. LEVY- BRUHL, Quelques problèmes du très ancien droit romain, Paris, 1934, pp. 156 ss.; V. A. GEORGESCU, Partes secanto, RIDA, 2, 1949, pp. 367 ss.), alle "patrimonialiste" (VANDICK LONDRES DA NOBREGA, Partis secanto, ZSS, 76, 1959, pp. 499-507; G. MAC CORMACK, Partes secanto, TR, 36, 1968, pp. 509-524).

[51] P. PANCALDI, Revantes e paura dei morti. Considerazioni sulle ritualità in alcuni complessi sepolcrali tra l'età del ferro e l'età romana, in "Pagani e cristiani. Forme ed attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia", II, Bologna, 2002, pp. 13-50.

[52] D. LABATE, C. PALAZZINI, Modena, loc. Baggiovara, in "Pagani e cristiani. Forme ed attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia", V, Bologna 2006, pp. 183-188; D. LABATE, Modena. Antica paura dei morti, Archeologia Viva, 126, 2007, pp. 10 e s.

[53] GAIO, Inst. Fragm. Augustodun. IV, 82-83: ...condemnatus dominus noxali actione potest servum etiam mortuum in noxam dare. Et non solum si totum corpus det liberatur, sed etiam si partem aliquam corporis. Denique tractatur de capillis et unguibus an partes corporis sint. Quidam enim dicunt <ea additamenta corporis esse ; sunt enim> foris posita. V. SCIALOJA, Sulla noxae deditio del cadavere, cit., p. 72 e la lett. ivi cit.

[54] A. ESMEIN, L'intrasmissibilité première des créances et des dettes, RHDEF, XI, 1887, pp. 52 e s.

[55] B. ALBANESE, La successione ereditaria in diritto romano antico, Palermo, 1949 (AUPA, XX), p. 254.

[56] B. ALBANESE, La successione ereditaria in diritto romano antico, cit., pp. 301-303 nt. 2.

[57] V. KOROŠEC, Die Erbenhaftung nach römische Recht, I, Leipzig, 1927; G. CORNIL, Ancien droit romain, p. 117; F. PRINGSHEIM, Studi Bonfante, I, p. 569. Ancor prima J. BINDER, Die Plebs, p. 511.

[58] P. BONFANTE, Corso di diritto romano, VI, Le successioni, Milano 1974, p. 108 e s.; H. KRELLER, Gnomon, 7, pp.375 ss.; S. SOLAZZI, Diritto ereditario romano, I, Napoli, 1932, pp. 77; II, Napoli, 1933, pp. 204 ss.; B. ALBANESE, La successione ereditaria, cit., pp. 65 e s.; pp. 301 ss.; p. 329; P. VOCI, Diritto ereditario romano, I, Milano, 1967, pp. 46 ss.

[59] Tab. V, 9; cfr. FIRA I, 41.

[60] R. ORESTANO, Il « problema delle persone giuridiche » in diritto romano, Torino, 1968, pp. 140 ss.; praecipue nt. 70.

[61] R. ORESTANO, Il « problema delle persone giuridiche », p. 115 nt. 30.

[62] A. ESMEIN, L'intrasmissibilité première des créances et des dettes, cit., p. 48: "...la créance mourant avec le créancier et la dette avec le debiteur ".

[63] R. SANTORO, Potere e azione nell'antico diritto romano, AUPA, XXX, 1967, pp. 103 ss.

[64] R. ORESTANO, Il « problema delle persone giuridiche », pp. 142 e s., nt. 70.

[65] CICERONE, De Legibus II, 19-21.

[66] Sul consorzio cfr. il fondamentale lavoro di G. ANSELMO ARICÒ, "Societas inseparabilis" o dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno, AUPA, 46, 2000, pp. 79-114; praecipue, pp. 86 ss. e pp. 106 ss.

[67] G. ANSELMO ARICÒ, "Societas inseparabilis", cit., pp. 90 ss.

[68] D. 10, 2, 25, 9 (Paolo); 13 (Paolo); C. 2, 3, 26 (294); 3, 36, 6 (Gordiano); 4, 2, 1 (204); 4, 16, 7 (294); 8, 31, 1 (257); 8, 35, 1 (212).

[69] CATONE, fr. 61. DE VISSCHER , Le droit des tombeaux romains, cit., p. 132.

[70] Sul punto cfr. B. ALBANESE, La successione ereditaria, cit., p. 335.

[71] B. ALBANESE, La successione ereditaria, cit., p. 346.

[72] GAIO II, 55: ...voluerunt veteres maturius hereditates adiri, ut essent, qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit, ut et creditores haberent, a quo suum consequerentur.

[73] Così già A. ESMEIN, L'intrasmissibilité première des créances et des dettes, cit., pp. 60 e s.

[74] P. BONFANTE, Corso di diritto romano, VI, Le successioni, Milano 1974, p. 108 e s.

[75] GAIO II, 154: Unde qui facultates suas suspectas habet, solet servum suum primo aut secundo vel etiam ulteriore gradu liberum et heredem instituere, ut si creditoribus satis non fiat, potius huius heredis quam ipsius testatoris bona veneant, id est, ut ignominia, quae accidit ex venditione bonorum, hunc potius heredem quam ipsum testatorem contingat; quamquam apud Fufidium Sabino placeat eximendum eum esse ignominia, quia non suo vitio, sed necessitate iuris bonorum venditionem pateretur; sed alio iure utimur.

[76] R. SANTORO, Potere e azione, cit., pp. 106 ss.

[77] E. CUQ, op. cit., p. 542.

[78] SENECA, De Benef. VI, 5, 3

[79] B. ALBANESE, La successione ereditaria, cit., pp. 278 ss.

[80] B. ALBANESE, l.c. GAIO, Inst. II, 57: ...nam ex auctoritate <divi> Hadriani senatus consultum factum est, ut tales usucapione<s> revocarentur; et ideo potest heres ab eo, qui rem usucepit, hereditatem petendo proinde eam rem consequi, atque si usucapta non esset.

[81] D. 43, 24, 13, 5 ; 41, 1, 33, 2 ; CUQ, op. cit., pp. 551 e s.

[82] D. 5, 3, 50, pr.







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L'incipit di Luciano, Del lutto, fol. 97 v. del Ms. Gr. 193, sec. X-XII della Biblioteca Estense di Modena
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