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Mario Amelotti e i papiri - di Gianfranco Purpura

Mario Amelotti e i papiri
Studia in honorem Mari Amelotti - Genova, 18 dicembre 2006

Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo incontro per avermi invitato a partecipare alla presentazione del volume di "Studia in honorem Mari Amelotti", invito che mi offre l'opportunità di accennare all'attività in ambito papirologico del nostro emerito e caro collega, al quale mi legano vincoli di sincera e profonda devozione.
Accennare, dicevo, poiché altri, prima di me e sicuramente con maggiore consapevolezza, hanno già trattato di Mario Amelotti papirologo: Felice Costabile, tracciandone un profilo biografico [1], e Livia Migliardi, l'allieva che, partecipe sovente delle ricerche, ne conosce addirittura le dinamiche interne [2]. Mi limiterò quindi a precisare, se possibile, un quadro già nelle linee generali delineato ed ad approfondire soltanto qualche aspetto.
Va subito detto che se lo studio dei papiri offre l'evidente vantaggio dell'acquisizione di nuovi dati e la possibilità di effettuare riscontri e verifiche indispensabili per la conoscenza scientifica del mondo antico, che Amelotti ha assicurato attraverso la rigorosa edizione di fonti e della prestigiosa collezione dei Papiri di Genova (PUG), l'indagine papirologica offre anche la rara opportunità di cogliere intimi ed insospettati particolari della vita pubblica e privata degli antichi, ai quali Amelotti è stato sempre attento; a percepire cioè "il calore residuo delle esistenze che furono", quelle che sono state dette da Gesualdo Bufalino, "le pedate furtive della Storia minore, quasi sempre più maestra di ogni altra" [3]. Così mi sembra che il costante interesse di Mario Amelotti per il testamento, non solo si possa spiegare naturalmente per l'elevata importanza giuridica dell'atto mortis causa, ma anche per la necessità di entrare nell'intimo della vita giuridica e per il fascino di seguire le impronte lasciate dai personaggi di queste storie minori che nei testamenti si materializzano con i loro dati sensibili. "Non conosce una parola di latino", dichiara Amelotti riferendosi al testatore in un P.Oxy. XXII, 2348 e Costabile - felicemente - coglie come qui rilevi "un accento umano, che rievoca lo stile di Arangio Ruiz". Così, pubblicando due nuovi papiri dell'Università di Genova provenienti dalla Grande Oasi e relativi ad una sorta di societas unius negotiationis contratta nel 319/320 d.C. per l'assunzione di portatori e l'organizzazione di un servizio di trasporto da e verso la Grande Oasi, dopo aver ricostruito con acribia le peculiarità giuridiche, integrate e suffragate da un successivo frammento dell'Università Cattolica di Milano, Amelotti si chiede: "Sarà andato bene l'affare? Lo speriamo, ma esitiamo a crederlo, in un'età così critica e in un luogo così fuori del mondo. In quella sperduta oasi, ricca di miraggi ma avara di prodotti, ultimo rifugio di avventurieri, ad avere il maggiore lavoro erano forse ancora i nekrotaphoi, che negli altri documenti della stessa provenienza vediamo operare alacremente, se a dare questa impressione non è soltanto il caso, restituendoci le carte di una stessa famiglia ". Il papirologo accorto non può non tener conto della casualità della documentazione papiracea, come il vero giurista non può non valutare le differenze tra teoria e prassi, intendere – è stato scritto – "il gioco dei vari fattori umani che influiscono sull'applicazione del diritto, interpretare persino il carattere dei soggetti che nei documenti negoziali o giudiziari erano presenti per accordarsi o per combattere..." [4]. Oltre a ciò, Amelotti ha saputo superare in molti studi, come in quelli sulla "doppia scrittura" o sulla redazione dei documenti, i convenzionali limiti temporali, spaziali e linguistici del giusromanista.
Ma restiamo in ambito papirologico, se il compito del papirologo è quello di prestare attenzione a storie minori in frammenti evanescenti come fantasmi, e purtroppo "il tempo ed il caso hanno scelto per noi le testimonianze che si sono conservate" [5], il suo impegno più arduo indubbiamente si esplica nel tentativo di risalire ad un attendibile quadro unitario. Purtroppo è stato osservato che nello studio del mondo antico è stata regola costante per gli specialisti tendere fatalmente a privilegiare i rispettivi campi d'indagine, salvo le eccezioni costituite da pochi eminenti studiosi che, dominando il particolare, hanno mirato ad una visione d'insieme e ad una sintesi. Si finisce invece spesso col prendere in considerazione nella prospettiva limitata dei "proprî" documenti solo alcuni dei molteplici parametri che potrebbero essere utilmente impiegati (come il supporto scrittorio, gli aspetti paleografici, filologici o contenutistici di un testo), fornendo fatalmente "una versione di uno stesso originale" e ponendo un limite così all'interpretazione di ciò che era in realtà un insieme unitario [6]. "Inoltre, una volta che bene o male la storia del documento sia stata ricostruita - e sovente un po' troppo rapidamente o troppo parzialmente - ciascuno passa a considerare ciò che appare ai propri occhi essenziale" [7], finendo magari per porre in primo piano una storia individuale, a scapito di una ricostruzione generale che l'"histoire des documents" è invece potenzialmente in grado di esprimere. Il fatto stesso che nel volume di "Studia in honorem Mari Amelotti", sia stato necessario suddividere l'attività dello studioso tra papirologi, epigrafisti, studiosi del tardoantico, romanisti e bizantinisti con non poche interferenze, dimostra che, in questo caso un ricercatore "singolare" ha saputo conseguire quella ricostruzione generale sulla base dei documenti, che dovrebbe essere comune obiettivo dell'indagine storico-giuridica, di tutte le singole ricerche storico giuridiche.
Non è certo facile sempre riuscirvi!
La monografia di Amelotti, Alle origini del notariato italiano, pubblicata con Giorgio Costamagna nel 1975, rappresenta appunto un esempio di un'intensa sintesi dedicata allo studio del tabellionato che, come ha sottolineato Livia Migliardi, solo chi ha inteso in tutte le implicazioni i numerosi e complessi documenti della prassi ("dall'Egitto, dal Vicino Oriente e in numero minore dall'Occidente") ed i testi dottrinali ed autoritativi raccolti soprattutto nella compilazione giustinianea, è riuscito felicemente a realizzare [8]. Così, prendendo spunto dalla pubblicazione nel XIV volume dei PSI di un testo del III sec. d.C., riguardante una petizione agli imperatori per i privilegi concessi agli atleti, il papirologo si trasforma in romanista per affrontare, con il conforto dei documenti della prassi, il tema generale della posizione degli atleti nel diritto romano, non limitandosi dunque ai testi della giurisprudenza classica o ai soli provvedimenti autoritativi in materia. Costabile ha quindi osservato che da allora "una sentita, benchè contenuta vena polemica pulsò contro l'indifferenza ideologica alle novità documentarie, che affligeva certa pandettistica tradizionale".
Ma procediamo con ordine dagli incunabula: dall'esordio nel 1948 sull'enchoresis, all'edizione l'anno successivo di un nuovo testamento per aes et libram del 224 d.C. che dimostra l'obbligo di testare in latino per i neocittadini dopo la Constitutio Antoniniana de civitate, a causa della presenza di una doppia sottoscrizione riprodotta nel protocollo d'apertura. L'ipotesi di Amelotti che la prima appartenga all'esemplare latino dell'atto e la seconda all'originale greco iniziale, che fino alla costituzione di Alessandro Severo che permise l'uso del greco nei testamenti avrebbe dovuto essere successivamente tradotto, è stata confermata da ulteriori riscontri documentali [9], come molte altre sue ricostruzioni che hanno resistito alla prova del tempo ed al succedersi di rinvenimenti. Così è stato per i dibattuti prostagmata basileōn del §. 37 del Gnomon: leggi tolemaiche o costituzioni imperiali romane? L'iniziale ipotesi che si sia trattato di leggi tolemaiche riconosciute vigenti in Egitto nonostante la dominazione romana, sembra che abbia adesso trovato conferma in seguito al rinvenimento del P.Oxy. XLII, 3014 della prima metà del I secolo d. C. "Quei basileis non possono essere che i Tolemei", dichiara Amelotti con la soddisfazione di chi ha finalmente riscontrato la sospirata conferma documentale. "Né più meraviglia allora che un giudice romano in una sua sentenza, richiamando analoghi precedenti, venga a fondarsi su ordinanze tolemaiche" [10]. Ma già aveva notato che in testi epigrafici di province orientali sussistevano altri casi di leggi dei monarchi ellenistici fatte proprie dall'autorità romana [11].
Non v'è dubbio, a mio avviso, che la moderna concezione autoritaria del diritto, che ha condotto alla territorialità, tende a distorcere la corretta visione del problema. Leggi invece personali, facenti capo ad autorità politiche destituite dai conquistatori, in un sistema privo di un ordine gerarchico delle fonti di produzione del diritto, avrebbero pur potuto essere mantenute vigenti per i sudditi, come una sorta di "consuetudini locali", ove non fossero risultate in stridente contrasto con le disposizioni di "ordine pubblico" romane.
Tale problema di ampia portata ci conduce verso la dibattuta e complessa questione, alla quale il nostro Autore non si è sottratto, quella relativa alla natura giuridica dell'Egitto augusteo [12]: cosa avvenne al momento della annessione o piuttosto della conquista? Vi fu un rapporto di continuità o di rottura? L'Egitto fu una sorta di riserva personale dell'imperatore, che ne considerava le entrate quale rendita privata, accogliendo la concezione patrimonialistica dei monarchi ellenistici, o fu una provincia romana? Quale fu la posizione del principe e del prefetto? Erede dei Tolomei o innovatore radicale; vicere d'Egitto o funzionario romano? Come si vede, viene in discussione ancora una volta il fondamento stesso del riconoscimento dei prostagmata basileōn, la continuità o frattura nella legislazione e nell'amministrazione dell'Egitto romano.
Credo che sia, a questo punto, necessario rassicurare il moderatore di questa Tavola rotonda sui tempi del mio intervento e piuttosto che rievocare le argomentazioni, tutte convincenti ma confliggenti tra di esse, di Luzzatto [13], Geraci [14], Manfredini [15], Modrzejewski [16] e molti altri, a favore e contro, le due concezioni nettamente contrapposte, ritengo che sia opportuno rievocare la mediazione proposta da Amelotti che risulta assai ragionevole: si tratta di due punti di vista, il locale e il romano, che si prestano ad una duplicità di interpretazione, se non addirittura "di scrittura", inquadrabile nel pragmatismo romano, "che permette di servirsi ai fini pratici, che le esigenze della realtà vengono ad imporre, degli elementi più diversi, senza troppo badare se appartengano alla tradizione e alla normativa romane oppure alle costumanze locali o ancora attingano alle une o alle altre, e che alle volte invece vengono escogitati allo scopo". Salve a mio avviso le profonde ed ineliminabili differenze tra nomos o nomoi tēs chōras, diritto indigeno di età tolemaica equivalente al nomos o nomoi tōn Aigyptìōn, non ancora diritto locale senza riguardo per l'origine greca o egizia di una regola giuridica [17], e gli astikoi nomoi che non furono ius Urbis Romae, come da taluno sostenuto, ma diritto alessandrino, diritto dei Greci che lentamente tendeva a proporsi come "diritto degli Egizi" [18]. Se i prostagmata basileōn sopravvissero non fu dunque per l'accettazione di un'eredità tolemaica, ma come sorta di consuetudini locali per "quel pragmatismo insomma", riprende Amelotti, "che rende già così difficile definire nel suo complesso il principato".
Osservazione acuta questa, che apre la via a mio avviso ad un'interpretazione delle numerose "ambiguità" del principato: le casse dello Stato romano furono distinte da quelle del principe o della "corona"? Dai territori ai funzionari, sino alla natura stessa del potere imperiale: il principe è sottoposto alle leggi o è, esso stesso, fonte di legge? Innestandosi su di un'antica tradizione di potere personale dei magistrati repubblicani, l'auctor rei publicae si avvalse di una risalente concezione cinico-stoica che valutava la vita come rappresentazione, come vera ribalta tra ambiguità e finzione [19], per un'attività che finiva tuttavia per essere autenticamente, e forse sinceramente per alcuni, legittimata dal servizio, dalla phrontis kai prostasìa tōn koinōn pāsa [20]. Da qui l'ambiguità, a mio avviso, dello statuto dell'Egitto romano, provincia romana certo, ma direttamente controllata dal principe per l'utilitas rei publicae; ma da qui anche l' "ambiguità" di tutto il principato.
E torniamo infine ad Amelotti e ai papiri, se in ossequio alla tradizione stoico-cinica troppo fugacemente richiamata il principe finiva per legittimare il suo potere in base alle sue imprese, per essere vero principe per l'utilità di tutti, non v'è dubbio che il papirologo Amelotti con la sua attività costante e silenziosa, accorta e proficua, le sue recensioni corrette e severe nella loro oggettività, il suo insegnamento fruttifero e che ha resistito ai riscontri documentali, ha finito dunque per imporsi nei fatti come vero auctor per tutti noi.

Gianfranco Purpura
Dipartimento di Storia del Diritto Università di Palermo

La versione originale dell'articolo è disponibile in allegato in formato .pdf


Note

[1] F. COSTABILE, Per un profilo biografico di Mario Amelotti, Minima Epigraphica et Papyrologica (MEP), V-VI, 2002-3, 7-8, pp. 15-22.

[2] L. MIGLIARDI ZINGALE, Mario Amelotti Papirologo, Minima Epigraphica et Papyrologica (MEP), IX, 2006, 11, pp. 11-17.

[3] G. BUFALINO, Museo d'ombre, Milano, 1993, p. 21.

[4] P. DE FRANCISCI, Vincenzo Arangio Ruiz, BIDR, 67, 1961, VII-XX.

[5] G. R. CARDONA, Storia universale della scrittura, Milano, 1986, p. 201.

[6] C. NICOLET, A la recherce des archives oubliées: une contribution à l'histoire de la bureaucratie romaine, La mémoire perdue, Publications de la Sorbonne, Paris, 1994, pp. VIII- IX.

[7] NICOLET, l.c.

[8] L. MIGLIARDI ZINGALE, Mario Amelotti papirologo, MEP, IX, 2006, 11, p. 16.

[9] L. MIGLIARDI ZINGALE, op. cit., p. 12.

[10] Vedi L. MIGLIARDI ZINGALE, Ancora sui Prostagmata Basileon nella provincia romana d'Egitto, Symposion, 1997, pp. 234 ss.

[11] M. AMELOTTI, L'epigrafe di Pergamo sugli astynomoi e il problema della recezione di leggi straniere nell'ordinamento giuridico romano, SDHI, 24, 1958, pp. 80-111 = Scritti giuridici, Torino, 1996, pp. 282-313; ID., Leggi greche in diritto romano, Symposion 1997, pp. 225-234 = ID., MEP, IV, 2001, pp. 11-23.

[12] M. AMELOTTI, L'Egitto augusteo tra novità e continuità, JJP, XX, 1990, 19-24.

[13] G.I. LUZZATTO, Roma e le province. I. Organizzazione, economia e società, Bologna, 1985, pp. 285 ss.

[14] G. GERACI, Genesi della provincia romana d'Egitto, Bologna, 1983.

[15] A.D. MANFREDINI, Ottaviano, l'Egitto i senatori e l'oracolo, Labeo, 32, 1986, pp. 7-26.

[16] J. MELEZE MODRZEJEWSKI, Entre la cité et le fisc: le statut grec dans l'Egypte romaine, Actas de la Sociedad de Historia del Derecho Griego y Helenistico, Symposion, 1982, Valencia, 1985, pp. 241-280.

[18] G. PURPURA, Diritti di patronato e astikoi nomoi in P.Oxy. IV, 706, Atti del V Convegno Nazionale "Colloqui di Egittologia e Papirologia", Firenze, 10-12 dicembre 1999, a cura dell'Istituto Papirologico "G. Vitelli", Firenze, 2000, pp. 199 – 212 = Studi Talamanca VI, Napoli, 2001, pp. 465-483.

[19] P. GRIMAL, Auguste et Athénodore, Rome. La Lettérature et l'Histoire, II, Roma, 1986, pp. 1147-1176; G. PURPURA, Il regolamento doganale di Cauno e la Lex Rhodia in D. 14, 2, 9, AUPA, XXXVIII, 1985, pp. 42 ss.

[20] G. GILIBERTI, Studi sulla massima Caesar omnia habet. Seneca, De beneficiis 7, 6, 3, Torino, 1996, pp. 61 ss.; ID., Cosmopolis. Politica e diritto nella tradizione cinico-stoica, Pesaro, 2002, pp. 47 ss.; ID., La memoria del principe. Studi sulla legittimazione del potere nell'età giulio-claudia, Torino, 2003, pp. 1 ss.







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Il Prof. Mario Amelotti
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