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Incontro con Gianfranco Purpura - Intervista rilasciata a Giulia e Piero Pruneti della rivista "Archeologia Viva"

Intervista di Gianfranco Purpura sul Diritto romano e i diritti dell'Antichità rilasciata a Giulia e Piero Pruneti della rivista "Archeologia Viva", gennaio – febbraio 2007, n. 121, pp. 84-86

Siamo a Ustica. Inizi di settembre. Tempo splendido dopo i temporali e le libecciate di fine agosto. Gianfranco Purpura insegna da quindici anni nei corsi di archeologia subacquea che Archeologia Viva organizza ogni estate sull'isola. Esemplare di palermitano che non si lascia scalfire dal tempo, instancabile in terra (durante le lezioni e i sopralluoghi) e in mare (nelle immersioni interminabili e profondissime che affronta ogni giorno), si concede per l'intervista riposandosi sulla terrazza del villaggio che ci ospita. Sole abbagliante, rocce vulcaniche e mare turchino sul fondo, caldo... È il suo mondo. Gianfranco si sente in gran forma. Un'intervista a me? Per dire cosa? Poi abbiamo dovuto tagliare... Dalla modestia dello studioso è uscito un quadro storico di grande respiro e straordinaria chiarezza. Purpura è ordinario di Diritto romano e Diritti dell'antichità all'Università di Palermo. Nel medesimo ateneo insegna anche Esegesi delle fonti del diritto romano, interessandosi di papiri, amministrazione tardoromana, diritto commerciale e marittimo. È direttore del Dipartimento di Storia del diritto e membro del consiglio di presidenza dell'Istituto Italiano per la Civiltà Egizia (IICE). Si occupa di Archeologia sottomarina, pubblicando lavori ed effettuando ricerche soprattutto lungo le coste della Sicilia occidentale. Ha curato la sezione archeologica del Museo Terrasini e allestito il settore archeologico subacqueo dell'Antiquarium di Imera. La lista degli impegni è lunghissima. Quella delle pubblicazioni pure. Chi è interessato può digitare su Google il nome del professore.

Qual è il più antico documento scritto che regola i rapporti sociali di cui siamo a conoscenza?
Il più noto è certamente il codice di Hammurabi. Una raccolta di "leggi" stilata nel XVIII sec. a.C. durante il regno del celebre sovrano babilonese, ma è probabile che già da prima esistessero dei "codici", come quello di Gudea, principe sumerico del XXII a.C., o di Lipit-Ishtar, re di Isin, che governò nel XX sec. a.C. Occorre però chiarire che i "codici" mesopotamici, a differenza dei moderni, non raccoglievano precetti formulati in maniera generale e astratta, ma indicavano specifici casi che il potere aveva risolto per assicurare l'equità, talvolta non senza contraddizioni tra una soluzione e un'altra; incoerenze inconcepibili, in teoria, in un moderno codice. Se oggi nei moderni codici troviamo la norma già pronta per essere applicata, nel "codice" antico la regola da seguire doveva essere ricavata, desumendola dai casi offerti nel testo. I primi codici moderni, frutto del sogno illuministico di porre regole razionali, generali e astratte, prevedendo un ordinamento senza lacune e contraddizioni, compaiono solo alla fine del Settecento.

E prima ancora di queste pur rudimentali regole scritte cosa succedeva all'interno delle comunità?
Non sono mancati documenti non scritti, finalizzati a regolare in maniera pratica i rapporti economici, ma anche la condizione degli individui. Sono convinto che esista un "diritto della Preistoria o della Protostoria" da studiare attraverso le testimonianze archeologiche. Penso alle "collane" preistoriche, talvolta non ornamenti ma controllata esposizione di oggetti simbolici corrispondenti a un'effettiva ricchezza, o ai tokens e alle bullae mesopotamiche. Si tratta, in quest'ultimo caso, di sfere d'argilla, realizzate cave all'interno per racchiudere simboli, come piccoli coni, palline, cubetti..., corrispondenti a derrate, a determinate prestazioni, simboli che venivano riprodotti anche all'esterno, semplicemente disegnati o materialmente impressi nell'argilla ancora fresca. Tali bullae erano rilasciate come una sorta di "quietanza" per prodotti trattenuti o attività rese, con doppia registrazione, interna ed esterna. In caso di sospetto sull'autenticità della registrazione esterna, che avrebbe potuto essere falsificata, si spezzava la bulla integra verificando la corrispondenza con il contenuto. Siamo in presenza di un espediente sofisticato, che avrebbe potuto essere impiegato anche per atti di transazione. Un'ulteriore prova di quanto il Mediterraneo sia debitore di civiltà all'antica Mesopotamia.

Siamo entrati subito in un tema storico di svolta. L'importanza di avere testi scritti per dare certezza al diritto...
L'avvento delle leggi scritte segna il grande passaggio dal mondo arcaico a quello classico greco. La legge parlata era imprecisa, fluttuante, affidata a una memoria che poteva fallire. Ma va pure detto che questo sistema, che a noi pare così imperfetto, aveva una sua funzionalità e poteva assicurare l'equità, la giustizia del caso specifico, non essendo cristallizzato in un testo. Nel mondo arcaico contano gli uomini, gli atti, i gesti, la parola. Quanto viene scritto è immutabile ma non è vivo e non si adatta alle necessità del momento. Quando dunque alla parola del sovrano che "detta legge" si sostituisce la tavoletta scritta che i magistrati delle democratiche poleis affiggono in pubblico, si ha una maggiore precisione, ma si perde quella equità "caso per caso" che prima era assicurata dalla parola indiscussa del re o del saggio. Platone diffidava della scrittura... Con l'avvento delle leggi scritte il magistrato diveniva "legge parlante", mentre la legge scritta era indicata come "magistrato muto", testo che incarnava cioè l'arcaica autorità, ma che purtroppo non poteva rispondere alle domande della gente, adattarsi ai casi specifici. Dunque certezza, ma anche rigidità. In fondo, tale contrasto si è perpetuato nel mondo moderno tra paesi privi di codici (di tradizione anglosassone), che si adeguano a una concezione giurisprudenziale del diritto, e paesi con codici (quelli di tradizione europea continentale) che seguono una "concezione autoritaria" del diritto.

Fu il mondo romano a segnare una svolta fondamentale?
La giurisprudenza romana – in origine sacerdotale, solo successivamente laica – nacque basandosi proprio su casi concreti; creava il diritto riferendosi a casi specifici. La religione romana non era rivelata, con principi divini predeterminati da applicare alla generalità dei casi: la volontà divina si determinava ogni volta interrogando gli dei. Quindi alle origini del diritto romano vi fu una concezione "strumentale"; il diritto, uno "strumento", serviva per risolvere i casi umani attraverso l'interpretazione di segni divini, senza riferimenti a principi predeterminati, che invece gli uomini moderni sono chiamati ad applicare, in base a una diversa concezione, quella "esemplare" del diritto. Quest'ultima concezione, evoluta e astratta, non è del pensiero arcaico. In fondo i giuristi romani "guarivano" i casi degli uomini, come delle malattie: coloro che conoscevano i casi della vita li risolvevano e, superando una concezione strumentale e rituale, si finì per porre regole di condotta esemplari. La "codificazione" delle Dodici Tavole è significativa: dopo l'avvento delle leggi scritte in Grecia, si fissarono a Roma pubblicamente delle equivalenze tra comportamenti, fatti, azioni, secondo una concezione concreta e ancora "strumentale" del diritto. Infatti, le disposizioni tramandate – ad esempio "Se il padre vende il figlio per tre volte, il figlio sia libero dalla potestà del padre" – sono da interpretare come equivalenze di fatti, di situazioni: "Così è: il figlio è stato venduto per ben tre volte, il figlio sia libero dalla potestà del padre", così snaturato, aggiungeremmo noi, da venderlo nonostante il ritorno sotto la sua potestà. Vengono determinate equivalenze tra fatti. Al tempo delle Dodici Tavole – siamo alla metà del V sec. a.C. – fissare per la prima volta in pubblico tali equivalenze, un tempo sacerdotali e di conoscenza riservata ai patrizi, fu rivoluzionario. Da tali iniziali equivalenze passare poi a ricavare principi astratti ed elaborarli in un sistema che finì per essere "esemplare", non fu facile, ma questa è la storia della giurisprudenza romana e solo attraverso tale via si può comprendere il pensiero giuridico moderno.

Dunque un diritto originariamente basato su casi concreti. Come si pervenne a regole più ampie e condivisibili?
Ovviamente in seguito a un'evoluzione. Il sistema giuridico dei Romani continuò a essere casistico fino al III sec. d.C., ma dopo la morte dell'imperatore Severo Alessandro, nel 235, ebbe inizio un'anarchia militare fino all'avvento di Diocleziano, che travolse la giurisprudenza. È stato scritto in maniera colorita che la giurisprudenza romana «morì di morte violenta, non nel proprio letto», per indicare la fine di una raffinata cultura, l'ascesa al potere di una nuova classe sociale – i funzionari di Diocleziano e Costantino – in seguito alla spinta dal basso di nuovi ceti e categorie, immessi nel mondo della parola scritta, del diritto, del potere. Il rotolo di papiro, simbolo dell'arte letteraria riservata ai ceti superiori, alla giurisprudenza classica, appariva ormai superato dai codici dei burocrati, che esprimevano e diffondevano, attraverso libri di un formato simile al moderno, unitamente al retaggio della nuova religione cristiana, le loro ansie di maggiore preparazione professionale e di progresso. Il mondo nuovo di Diocleziano si basava su un ordine gerarchico preciso, sulla figura di un imperatore, dio in terra, che aveva una corte di esperti, semplici esecutori della sua volontà, non più corrispondenti agli antichi giuristi capaci di creare diritto autonomamente. Nasce così la concezione autoritaria del diritto, ancora oggi seguita nei paesi dell'Europa continentale, che pongono al vertice la legge dello Stato.

I codici di diritto furono dunque concepiti in età tardoromana?
Certamente. I primi codices – così denominati dal tipo di libro adottato dai funzionari – consentivano che le disposizioni dell'imperatore, ora leggi, potessero essere raccolte organicamente e soprattutto ritrovate all'istante, cosa impossibile utilizzando gli antichi rotoli che dovevano essere non solo svolti, ma anche riavvolti. Il celebre Codice di Giustiniano fu una raccolta di leggi imperiali, da Adriano (II sec. a.C.) in poi, redatta nel VI secolo a opera di una commissione di esperti nominati dall'imperatore, che diede a costoro il potere di modificare gli antichi testi per adeguare il diritto classico alla situazione del tempo.

Come mai l'esperienza giuridica anglosassone si è staccata da quella dell'Europa continentale, determinando il moderno divario tra paesi con codici e paesi senza codici?
I paesi dell'Europa continentale, tra i quali l'Italia, sono diretti eredi dell'esperienza romano giustinianea. Il mondo anglosassone invece, dopo l'abbandono romano della Britannia, rifiutò nel Medioevo lo stesso diritto romano, per una precoce autonomia delle corti di giustizia locali e per un distacco dal continentale Sacro Romano Impero. Al maestro di diritto romano Vacario nel 1151 fu vietato l'insegnamento a Londra in un periodo in cui gli studenti, che dopo il Mille avevano studiato a Bologna, tornavano invece a diffonderne i principi in tutta l'Europa. Enrico VIII (1509-1547) tentò di introdurre il diritto romano nel paese per avallare le sue pretese assolutistiche, ma il tentativo fallì. Nonostante ciò l'esperienza anglosassone ha diversi punti di contatto con l'esperienza romana, soprattutto tardorepubblicana e classica; si tratta pur sempre di un diritto giurisprudenziale, anche se nel senso moderno del termine, cioè di un diritto che scaturisce più dall'attività dei giudici che degli esperti di diritto.

Il diritto romano ha influenzato solo le legislazioni dei paesi occidentali o anche il mondo arabo
A Roma il diritto finì per essere separato dalla religione, dalla morale, dalla politica, e ciò, attraverso il succedersi delle vicende storiche, influenzò la formazione del pensiero moderno. Nel mondo arabo – come nella fase più arcaica dello stesso diritto romano – i precetti religiosi non erano invece staccati da quelli giuridici. Ma tanti antichi accostamenti "mediterranei" possono essere riscontrati tra i due mondi. Ad esempio, parliamo di "fonti" del diritto per indicare i testi dai quali deriviamo i princìpi della legislazione, gli organi o gli atti dai quali essa scaturisce. L'espressione è metaforica e si riferisce a una sorgente che può essere concepita come principio, punto di passaggio dal non-essere all'essere, o come luogo del disvelamento, del rinvenimento di qualcosa che esiste da sempre: l'acqua sotterranea all'interno di un monte o i principi fondamentali appunto! È possibile che il collegamento tra produzione del diritto e linfa vivificatrice, diffuso nel mondo romano, arabo e moderno, risalga addirittura, ancora una volta, a una comune matrice mesopotamica. Il caso di Gudea, sovrano di Lagash (circa 2150-2100 a.C.), uno dei più antichi legislatori, è significativo. Una statua in calcite di Gudea mostra il sovrano con un vaso zampillante, oggetto che nel resto dell'arte mesopotamica compare solo nelle mani degli dei. Gudea rimise a nuovo i templi di Girsu, ove sono state ritrovate ben undici statue che lo raffigurano. In una delle immagini il sovrano tiene in grembo una pianta dell'edificio templare che sta costruendo. È dunque possibile che nel tempio di Geshtinanna, la dea "dell'acqua vivificante", il sovrano legislatore venisse precocemente raffigurato come dispensatore di linfa vitale, oltre che di precetti per il suo popolo, mediatore tra l'uomo e la divinità. Tutte idee sottese nelle – successive e lontane nel tempo da quest'epoca remota – teorie tardoromane, bizantine e medievali del sovrano come lex animata, governante il mondo per autorità divina; poi bizantina immagine vivente di Cristo in terra e dispensatore di acqua viva. L'antichissima metafora dell'acqua e della sorgente, dal doppio significato, si ritrova nel mondo arabo. Nel film Lawrence d'Arabia un capo beduino, sfidato dal colonnello inglese a convincere la sua gente ad attraversare l'infernale deserto di Aqaba, risponde: «Io sono un fiume per il mio popolo». Lo sceneggiatore moderno che ha fatto pronunciare al capo beduino quella frase nota nel mondo arabo con l'antichissima metafora della sorgente – del legislatore prima rivelatore e poi produttore di norme, "legge incarnata e acqua viva" – certo non poteva immaginare il complesso di valori storico giuridici che vi erano sottesi.

I popoli del Mediterraneo antico, Greci, Egiziani, Fenici e Punici, Etruschi, avevano leggi scritte?
Tutti avevano un diritto e tutti quelli indicati utilizzavano la scrittura, ma del diritto dei Fenici, Punici ed Etruschi non ci sono pervenute le disposizioni. Vorrei però ribadire che il diritto non scritto è comunque un diritto. Ordinare il caos, comporre le discordie tra gli uomini introducendo la regola, il numero, la legge, è istanza di base della società umana, anche nelle forme primordiali. Certamente senza una documentazione scritta è oggi per noi più difficile la ricostruzione di un'esperienza giuridica antica. L'invenzione del diritto in Occidente fu comunque specificatamente romana e – dal ritualismo al formalismo, dai giuristi ai codici – l'idea della legalità, come procedura in grado di misurare ogni grandezza, «per un ordine del mondo che sia insieme realistico e aperto alla speranza» non avrebbe potuto affermarsi, come è stato di recente sottolineato.

Quale fu il risultato più apprezzabile dell'ordine romano nella vita dei cittadini dell'impero?
Credo che il sogno più importante della società attuale sia quello di realizzare un mondo dove tutti possano vivere in pace e in armonia. Ebbene, nell'antichità, il mondo allora conosciuto, l'oikumene, governato dai Romani per secoli, mantenne tale traguardo, nei limiti ovviamente della società del tempo, che era classista e schiavista. Tuttavia, realmente il mondo restò a lungo pacificato in quanto regolato da leggi giuste per il suo tempo e governato da un'amministrazione efficiente che non solo realizzò strutture monumentali e giuridiche che sopravvivono sino ai giorni nostri, ma soprattutto fornì un'impareggiabile tecnologia di controllo delle relazioni umane, che può validamente proporsi per un equilibrato assetto globale.

Almeno secondo il nostro modo di vedere, il diritto romano dal punto di vista sociale era giusto o ingiusto?
Beati gli uomini del passato, che avevano su noi un grande vantaggio: "Les Anciens n'avaient pas d'antique", 'non conoscevano il peso dell'Antichità'. Il paradosso è di Diderot e può essere utilizzato in vari modi. Anche per eludere la richiesta di valutare gli Antichi "secondo il nostro modo di vedere". Tenendo conto della prospettiva storica, se in età arcaica "giusto", come ho detto, equivaleva a "rituale", conforme cioè a una manifestazione favorevole della volontà divina in rapporto a un'attività umana (e quindi "giuridica"), fu certamente un progresso straordinario quello che si verificò in età classica, quando "giusto" per la prima volta cominciò a essere riferito alla conformità di un dato atto o comportamento a un ordinamento "legale" romano o a principi astratti, riferibili prima al "diritto delle genti" o a una "ragione naturale", poi a valori etici ribaditi anche dal Cristianesimo, superando il giusnaturalismo antico che già aveva affermato l'eguaglianza di tutti gli uomini: l'humanitas, la pietas, l'aequitas, la clementia, la charitas, la stessa idea ellenistica e romana del "servizio" del re o dell'imperatore, che è "schiavo del suo popolo, se veramente è degno di regnare", essenza del fondamentale tema cristiano del "servizio". Sono questi valori alla base della vita dell'uomo e della stessa Europa. Era stato dunque percorso un lungo cammino, se partendo da quelle premesse arcaiche, Costantino nel 314 poteva affermare: «Piacque che in tutte le cose si ricercasse la specifica ragione della giustizia e dell'equità, piuttosto che la rigida applicazione del diritto».

Il grande commercio si svolgeva per mare. Esisteva un diritto commerciale nel Mediterraneo oppure tutto era affidato alla consuetudine e ai rapporti di forza?
Tra le diverse popolazioni si instaurarono rapporti basati su una prassi di scambi. Una prassi assai antica era quella del "commercio muto" descritta da Erodoto in riferimento ai Fenici, ma probabilmente adottata generalmente. Lo scambio avveniva senza contatti diretti, depositando merci su una spiaggia e seguendo da lontano l'accrescersi del corrispettivo. L'eventuale inganno, con la perdita della singola offerta, sarebbe stato sanzionato con la cessazione di ogni contatto, per sempre. I naviganti avrebbero toccato altri lidi. Come si comprende, all'assoluta diffidenza si accompagnava l'estrema lentezza e ripetività delle operazioni di scambio. Il pericolo dei contatti con gli stranieri derivava dalla diffusione della pratica dei diritti di rappresaglia (sylai), che consentiva il soddisfacimento sui beni di un concittadino. I traffici dunque potevano effettuarsi in località protette, come i santuari sotto il controllo del dio (asili, appunto), o facendo ricorso allo scambio tra signori di oggetti simbolici. Nell'antica valutazione dello straniero, come ospite sacro da proteggere o reietto maledetto dagli dei, le due pratiche arcaiche, dell'ospitalità e della rappresaglia, determinarono fin dall'età più antica un dualismo che non è ascrivibile al progressivo affermarsi di istanze religiose o umanitarie nel mondo greco, come invece è stato sostenuto. Era evidente dunque che non solo gli sbarchi dovevano avvenire in luoghi autorizzati ai pericolosi contatti con stranieri (santuari o emporia), delimitati da horoi (cippi di confine) e muri (kleistos limen) – che non servivano solo per difendere, ma anche per evitare la fuga imprevista – ma che fossero necessari accordi internazionali e fosse imprescindibile una soluzione per l'approdo forzato a causa di avverse circostanze marine.

Come nacquero i dazi doganali?
Quando, alla fine, si preferì percepire un dazio doganale in luogo dell'esercizio dell'antico diritto di naufragio – del diritto cioè d'impadronirsi dei relitti e di assoggettare a schiavitù i naufraghi – e a Rodi si esentarono dai dazi le navi straniere spinte in porto dalla tempesta (Lex Rhodia), si finì per incrementare notevolmente l'entità degli scambi e si arrivò a organizzare una rapida giurisdizione commerciale tra mercanti greci e stranieri, i cui processi dovevano concludersi nel lasso di soli tre mesi (dikai emporikai). Molte delle pratiche nautiche e commerciali mediterranee, come l'avaria (la ripartizione del danno tra i mercanti in caso di getto in mare di merci per necessità), il prestito marittimo, necessario per finanziare il commercio, o la corresponsione e l'esenzione dai dazi, furono riconosciute da varie popolazioni marittime e finirono per essere costanti nel tempo e nello spazio, seppure con peculiarità locali.

Alcuni ritengono che la caduta di Roma sia dovuta anche al fatto che al sistema giuridico più avanzato del mondo antico mancò una "costituzione", ovvero un insieme di norme che regolassero il potere imperiale...
È un grave errore di prospettiva storica. Non possiamo applicare all'antica realtà romana il nostro modo di pensare. Noi intendiamo per "costituzione" un insieme di norme e principi giuridici fondamentali che stanno alla base dell'ordinamento dello Stato. Tale concetto fu elaborato in Inghilterra e Francia solo fra XVII e XVIII secolo. I Romani – lo abbiamo visto – avevano una concezione del diritto anormativa e "fattuale", basata più sugli uomini, sugli atti, i fatti, sui singoli casi, che su senso moderno del termine, con la mancanza di un principio che regolasse stabilmente la successione del potere imperiale. Ciò concorse in maniera determinante a generare l'anarchia. Credo che la caduta di Roma sia da ascrivere piuttosto all'incapacità della mentalità antica di aprirsi al nuovo, superando se stessa. Il limite estremo nella civilizzazione si riteneva già raggiunto! Il Vallo di Adriano è stato considerato simbolo di un mondo che si chiudeva al diverso, fortificandosi per mantenere le antiche posizioni. È una battuta, ma riferendosi agli aspetti economici, dei Romani è stato scritto che «non riuscirono a trasformare gli schiavi in consumatori». A noi, a quanto pare, l'operazione opposta è invece riuscita, anche se poi stentiamo ad accogliere le autentiche novità, ad abbattere i limiti di consolidati orizzonti!






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Il Prof. Gianfranco Purpura
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