Un contributo allo studio degli Editti di Cirene. Il problema del census - di Marco Rolandi
Redazione Archaeogate, 12-07-2006

Il presente lavoro costituisce l'ampliamento di un capitolo della tesi di Dottorato "Ricerche sui censimenti provinciali nell'Impero Romano", di chi scrive; si ringrazia la prof.ssa Livia Migliardi Zingale per i preziosi consigli.
La Cirenaica, formata dalla Pentapoli e dalla Marmarica, in pratica la fascia costiera del Mediterraneo dalle Arae Philenorum al confine dell'Aegyptus, passata ai Romani nel 96 a.C. con il testamento del re Tolomeo Apione, nel 74 a.C. fu costituita in regolare provincia amministrata da un questore. Nel 67 a.C. fu aggregata ad essa l'isola di Creta per mantenere sotto una sola direzione le due rive di uno dei principali passaggi fra Mediterraneo orientale e centrale, sistemazione definita nel 27 a.C. da Augusto con la creazione della provincia senatoria retta da un proconsole di rango senatorio[1]. Il territorio di Cirene, in età romana non conobbe grande urbanizzazione e, guardando una cartina dell'impero, anche il grandioso sistema stradale romano si limita qui ad una sola principale via litoranea, dall'Egitto fino alle Sirti, che aveva come scopo quello di chiudere l'anello del Mediterraneo, ora completamente dominato dai Romani.
La città di Cirene, di fiere origini greche[2], aveva sempre combattivamente difeso la propria autonomia e innumerevoli furono le sue ribellioni in età tolemaica[3]. Nel passaggio alla dominazione romana rimase città libera e durante l'alto impero riacquistò una notevole importanza; all'inizio di questo periodo però, Augusto interverrà nella sua vita interna con l'emanazione dei famosi Editti.
Sede di una forte comunità giudaica, essa fu uno degli epicentri della rivolta esplosa sotto Traiano e Adriano, per cui quest'ultimo assunse provvedimenti immediati per restaurare i danni che ne conseguirono, ma una piena ripresa non avvenne mai. Rivestì notevole importanza commerciale in rapporto alla posizione itineraria.
Basi dell'economia per l'età imperiale, essendo ormai esaurita la tradizionale coltivazione del silfio[4] a causa delle bonifiche e della concorrenza del prodotto asiatico, divennero i cereali, i datteri e le lane.
La cultura cirenaica, molto importante nel periodo greco ed ellenistico per la presenza di scuole filosofiche e matematiche, subì in età romana un notevole regresso; restò invece intensa, se pure discontinua, la produzione artistica che ebbe un particolare incremento nell'età di Adriano.
Tornando adesso più dettagliatamente sul passaggio alla dominazione romana, è possibile constatare come gli accenni delle fonti a questo proposito siano piuttosto scarsi[5]: esse rivelano soltanto che, alla sua morte, Tolomeo Evergete II lasciò l'Egitto alla moglie Cleopatra III e al figlio Tolomeo IX quem illa legisset; la Cirenaica a Tolomeo Apione, forse figlio illegittimo. Si sa inoltre in base ad un accenno della lex Pyratica del 101 a.C.[6] che quest'ultimo regnava, in tale data, sicuramente sulla Cirenaica; infine nel 96 a.C. lasciò il proprio regno a Roma con la consueta clausola di salvaguardia delle libertà cittadine[7].
Pur nella loro sommarietà, queste notizie denotano un quadro ricco di problemi e contrasti, sia sul piano storico che su quello giuridico; infatti le città del κοινόν cirenaico, pur essendo state annesse all'Egitto fin dal regno di Tolomeo I Sotere, avevano spesso fornito, con le loro aspirazioni all'indipendenza, una base ai tentativi di usurpazione volti ad instaurarvi dinastie locali. Infatti nel 155 a.C. si può ad esempio trovare la Cirenaica separata dall'Egitto e sotto la sovranità di Tolomeo Evergete II, in conflitto con il fratello Tolomeo Filometore. In tale occasione l'Evergete II, accusando il fratello di aver attentato alla sua vita, pubblicò e curò fosse inviato in Roma il proprio testamento, con il quale lasciava a quest'ultima in eredità il proprio regno cirenaico, nel caso egli morisse senza lasciare figli legittimi[8]. Grazie a questa "assicurazione sulla vita", la Cirenaica tornò all'Egitto quando Tolomeo Evergete II alla fine ne divenne sovrano, ma, dopo la morte di quest'ultimo, nel 116 a.C. passò, come abbiamo già detto, a Tolomeo Apione il quale nel 96 a.C. lasciò per testamento il proprio regno a Roma[9]. Il senato non ebbe tuttavia alcuna fretta di provvedere all'annessione della Cirenaica, che ebbe luogo soltanto dopo oltre un ventennio, nel 74 a.C.[10].
Venendo ora ai famosi Editti[11], essi sono in numero di cinque, incisi su una grande stele marmorea, rinvenuta fra le rovine dell'agorà cirenea. Sono, in tutto, 144 righe di scrittura, pervenute in buono stato di conservazione. I primi quattro testi, datati alla XVII potestà tribunizia dell'imperatore (1° luglio 7- 1° luglio 6 a.C.), appartengono probabilmente al febbraio o al marzo del 6 a.C.[12]. Il quinto, datato alla XIX potestà tribunizia, fu invece redatto fra il 1° gennaio e il 1° luglio del 4 a.C. Tutti e cinque sono in lingua greca, ma, mentre i primi quattro furono scritti direttamente in greco, il quinto consiste nella traduzione di un testo latino[13].
Scorrendo tutti e cinque i testi, è possibile raccoglierne importanti notizie sulla vita che nel tardo I sec. a.C. si svolgeva in Cirenaica, sull'attività dei magistrati romani che governavano quella regione e sulle relazioni esistenti fra la Cirenaica e Roma, centro dell'Impero.
Il primo editto riguarda la nomina delle giurie nei processi capitali ed è appunto di questo che ci si occuperà più in dettaglio per le sue implicazioni con il census, aspetto che si desidera mettere maggiormente in rilievo con questo contributo.
Il terzo editto, sul quale si riferirà altresì direttamente, tocca un problema di carattere amministrativo molto importante, riguardante la situazione dei Cirenei pervenuti alla cittadinanza romana, rispetto all'obbligo delle λειτουργίαι da prestare alla propria comunità d'origine.
Il quinto ed ultimo editto non è altro se non una breve introduzione ad un lungo decreto del senato, il famoso senatoconsulto Calvisiano[14], relativo all'introduzione di un modo più agile e più accessibile ai provinciali di repressione del crimen repetundarum e costituzione, nell'ambito del senato, di apposite commissioni di recuperatores, attraverso le quali si dava inizio ad un procedimento diretto alla restituzione delle somme indebitamente estorte dai magistrati[15].
Questi documenti, oltre a costituire un apporto prezioso per la miglior conoscenza di una quantità di istituti, presentano da un nuovo punto di vista i diversi lati del problema dei rapporti fra Roma e le singole province: la lingua e gli atteggiamenti della cancelleria imperiale, la posizione di Augusto e i suoi rapporti con i funzionari provinciali, il senato e la popolazione delle province. Come si può vedere gli spunti di ricerca che offrono questi documenti sono molteplici, ma in questa sede ci si rivolgerà con particolare riguardo al census.
Si desiderano ora presentare alcuni passi significativi a cominciare dal I Editto (linee 1-27):
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"L'Imperatore Cesare Augusto, pontefice massimo, nell'anno della diciassettesima potestà tribunizia, quattordicesimo da imperatore, dice: «dopo che ho trovato nella provincia di Cirene in tutto 215 Romani di tutte le età, con un census di 2.500 denarii (10.000 sesterzi) o più, fra i quali sono scelti i giudici e poiché le ambasciate dalle città della provincia hanno riferito che essi cospirano fra loro per opprimere i Greci nei processi e nei giudizi capitali, le stesse persone in assemblea agendo a turno come accusatori e come testimoni, ed io stesso ho accertato che gente innocente aveva sofferto in questo modo ed era stata condannata a morte, finchè il senato non avrà deliberato sull'argomento o io stesso non avrò trovato una soluzione migliore, penso che, nel caso di processi che coinvolgano giudizi capitali istruiti contro Greci, i governatori della provincia di Creta e di Cirene in futuro faranno bene ad includere nella lista dei giurati della Cirenaica lo stesso numero di Greci del più alto censo elettorale come i Romani, né Greci né Romani aventi meno di 25 anni di età né aventi un census di meno di 7.500 denarii (30.000 sesterzi) o se, in questa maniera, sarà impossibile raggiungere la cifra dei giudici necessari (a meno che il quorum non possa venire formato), nel qual caso il censo potrà venire ridotto della metà. Un Greco che deve essere giudicato avrà, il giorno prima dell'inizio dell'accusa, il diritto di scegliere tra una giuria completamente romana o per metà greca; in questo ultimo caso, dopo che le palline saranno state pesate ed i nomi iscrittivi sopra, si estrarranno da un'urna i nomi dei Romani, dall'altra quelli dei Greci fino a quando venga raggiunto un numero di 25 per ciascun gruppo»".
Il primo editto quindi riguarda la nomina delle giurie nei processi capitali. Poiché erano giunte ad Augusto lamentele delle città cirenaiche intorno a certi complotti (συνωμοσίαι) dei cittadini romani abitanti in Cirenaica a danno dei Greci accusati, Augusto volle rendersi personalmente conto di come stessero le cose ed appurò che in verità gravi e dolorosi abusi avevano avuto luogo. Col presente editto egli suggerisce ai governatori della provincia gli opportuni rimedi, consigliando fra l'altro che nelle giurie una metà dei giudici siano greci. Il provvedimento era tanto più opportuno in quanto (lo apprendiamo dal testo dell'editto) i cittadini romani in grado da fungere da giudici erano pochissimi: appena 215.
Non solo cause civili quindi, ma anche cause criminali riguardanti giudizi capitali furono presiedute da cittadini romani e lo standard di capacità fra questi era evidentemente basso. La qualifica patrimoniale (census) consisteva nella cifra incredibilmente bassa di 10.000 sesterzi, e il ricorso contro un verdetto ingiusto fu stabilito da Augusto, dopo una indagine speciale per essere risolto secondo giustizia. Così egli comanda che il census necessario debba essere triplicato; ma rimane estremamente basso, e il provvedimento deve essere attuato tenendo conto della possibilità di avere un numero insufficiente di persone qualificate. Inoltre egli ordina che una metà della giuria debba essere composta da Greci sempre che l'accusato non preferisca avere una giuria tutta romana. Come a Roma, gli iudices sono giurati e il proconsole non è il giudice supremo, ma meramente il presidente del tribunale, la cui decisione egli rende effettiva[16].
Detto in altri termini, quello che importa è rilevare come il magistrato romano non decidesse direttamente in forza della sua coercitio, ma lasciasse la decisione ad una giuria scelta fra cittadini romani. E' stato infine rilevato[17] come sia pertanto logico supporre che i cittadini romani fossero, già prima di questi editti, organizzati in coniurationes, dalle quali il praetor provinciae poteva scegliere le liste di giurati onde organizzare i collegi giudicanti nelle quaestiones publicae della Cirenaica.
Le organizzazioni dei cittadini romani per la formazione delle giurie preesistevano quindi all'ordinamento augusteo e le quaestiones introdotte dal primo editto avevano quindi il solo scopo di fornire la possibilità, attraverso l'introduzione del requisito di un census, già di per sé molto basso (7.500 denarii, corrispondenti a circa 30.000 sesterzi), e addirittura riducibile alla metà in caso che non si riuscisse ad ottenere il numero prescritto di giurati, di limitare la libertà di scelta del magistrato, sottoponendola a certe determinate restrizioni. Questo è un caso unico; infatti per quanto lontano possano andare le nostre evidenze, non c'è nulla che comprovi l'esistenza di un simile sistema in qualche altra provincia, così che il Mommsen potè affermare che nella repressione dei crimini il governatore provinciale non fu limitato dal sistema delle giurie[18]. Dove i processi di non romani in cause criminali non furono lasciate nelle mani delle autorità locali (il che fu una pratica originale, tutte le volte che esistevano competenti corti indigene), essi presero la forma di una cognitio del governatore assistito da un gruppo di assessori (consilium), davanti alla quale un accusatore poteva esporre il proprio caso[19]. Questo sistema ci è familiare nel periodo imperiale, quando la giurisdizione criminale del governatore fu estesa, in parte come risultato della limitazione dell'autonomia delle corti indigene che si è dimostrata debole per l'amministrazione della giustizia criminale. Mommsen ha voluto datare l'estensione dei poteri del governatore al tempo di Augusto, ma egli ammette che essa deve essere cominciata in epoca repubblicana[20].
Questo per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale, ma altri spunti vengono forniti se si riflette sui censimenti. Ci si trova infatti per la prima volta e nel medesimo contesto di fronte alla notizia di censimenti di cittadini a fianco a valutazioni di census di sudditi. Il census alla fine risolve la questione e diventa criterio e garanzia di uguaglianza fra Greci e Romani.
Particolarmente significativo, per la situazione dei provinciali e per i fini perseguiti dalla politica di Augusto verso costoro, il rilievo della riduzione del censo rispetto a quello prescritto nella capitale (il minimo era di 200.000 sesterzi[21]) e la riduzione del limite di età, rispetto ai dati che possedevamo attraverso Svetonio per le quaestiones romane che era di trent'anni[22].
Facendo il punto della situazione, Augusto, evidentemente dal censimento dell'8 a.C.[23], aveva appreso che i cittadini romani residenti in Cirenaica e aventi un censo minimo di 2.500 denarii erano appena 215, compresi i fanciulli[24]. Con le modifiche che egli introduce per mezzo dell'editto, viene modificato il census che dovranno avere i giudici, ma attraverso i dati del censimento non sarà difficile per il governatore della provincia formare le nuove giurie. Il fatto che il nuovo census di 7.500 denarii riguardi anche i Greci mostra benissimo come, fin dalla prima epoca imperiale, censimenti di cittadini e sudditi fossero affiancati e sovrapponibili e per la prima volta qui le due operazioni sono servite al medesimo scopo. Infatti, se per i provinciali fare la professio significava soprattutto la determinazione dell'importo di imposte dovuto a Roma, ora i sudditi, partecipando alla vita civica della provincia, ricevono dal censimento prerogative da veri cittadini.
E' molto interessante vedere come l'istituzione del censimento, nata con la Repubblica, adattatasi al nuovo modello dell'Impero ed entrata infine nel mondo provinciale, abbia scisso le sue componenti ripartendole fra cittadini e sudditi a volte riunendole di nuovo come in questo caso; qui infatti è l'aspetto civico-politico che viene esteso ai Greci, un provvedimento molto felice perché rispettava le grandi tradizioni di quel popolo. Infatti i census locali nelle comunità cittadine di provincia, e non solo in quelle di cives, assolvevano certamente a un ruolo specifico nell'organizzazione del corpo civico: nelle comunità di cittadini, in quelle dotate di Ius Latii e nelle comunità peregrine (in particolare in quelle che presentassero un corpo civico strutturato in senso timocratico), un census locale con cadenza regolare era necessario per il funzionamento stesso delle istituzioni locali; in più esso aveva certamente una specifica funzione fiscale, legata ai rapporti delle singole comunità provinciali con Roma. Una funzione fiscale quanto meno potenziale dovevano assolvere, peraltro, gli stessi census locali anche in Italia: il fatto che la norma della Tabula Heracleensis[25] stabilisse che i dati del censimento dovessero essere conservati a livello della municipalità mostrerebbe che si doveva considerare come realistica la possibilità della ripresa del tributum ex censu, riscosso attraverso le municipalità. Non sembrano esservi dunque sostanziali differenze tra il census dei cives in Italia, condotto localmente, ed i censimenti parimenti condotti localmente nelle comunità cittadine provinciali: entrambi rispondono a esigenze locali, entrambi assolvono o possono assolvere una eventuale funzione fiscale. La connessione fra questi due tipi di census sembra quindi realizzarsi a livello locale, laddove un carattere in qualche misura singolare ed autonomo parrebbero assumere le operazioni che riguardano un'intera provincia o più province e che sono effettuate da mandatari del potere centrale: operazioni che rappresentano una novità dell'età augustea.
Per concludere questo studio si desiderano presentare infine alcuni passi del III Editto (linee 55-62):
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"L'imperatore Cesare Augusto, pontefice massimo, (investito) per la diciassettesima volta della potestà tribunizia, dice: «se alcuni della provincia di Cirenaica sono stati onorati della cittadinanza (romana), ordino che costoro siano non di meno obbligati a prestare personalmente i tributi in qualità di Greci, ad eccezione di coloro ai quali o per una legge o delibera del senato o per un decreto del padre mio o mio proprio, non sia stata concessa, insieme alla cittadinanza, anche l'immunità. E per quanto riguarda questi stessi ai quali l'immunità è stata concessa, mi piace ch'essi siano immuni per quei (soli) beni ch'essi possedevano allora, ma che per tutti quelli acquistati in seguito paghino le rispettive imposte»".
Con questo editto Augusto ordina che tutti i Cirenei, anche quelli che hanno ricevuto la cittadinanza romana, paghino le imposte della comunità greca. Sono esentati solo coloro ai quali o il senato romano o Cesare o lo stesso Augusto abbiano concesso l'immunità. L'esenzione è però limitata a quanto essi possedevano quando la concessione fu data: su tutti i beni acquisiti in seguito essi dovranno assolvere le rispettive λειτουργίαι. Al verbo λειτουργεîν deve essere legato il termine σώματι. Gli studiosi che si sono occupati del problema infatti pensano[26] alle prestazioni pagate col proprio corpo mediante lavori di corvée, e non con le proprie sostanze, cioè a quelli che i Romani chiamavano munera personalia, in contrapposizione ai munera patrimonialia. Questo editto permette inoltre di fare alcune riflessioni circa il rapporto fra cittadinanza locale e cittadinanza romana. Infatti l'editto augusteo, pur conservando la cittadinanza romana a coloro che ne avevano già ottenuta la concessione in precedenza, sembrerebbe tuttavia riconoscere dei nuovi cittadini al corpo civico dei Greci, appartenenza che si manifesterebbe nell'obbligo delle λειτουργίαι. Con ciò esso lascerebbe supporre la possibilità della coesistenza di una doppia cittadinanza: la romana, e quella della comunità cui originariamente appartenevano i neo cittadini. La constatazione non è nuova; già il Luzzatto[27] aveva sostenuto che, mentre durante la repubblica vigeva rigidamente la regola dell'incompatibilità della cittadinanza romana con un'altra, durante il principato si veniva affermando il principio opposto, cioè quello della conciliabilità della cittadinanza romana con la peregrina di una comunità autonoma. In più qui, trattandosi di materia fiscale, la regolamentazione pare essere ancora più articolata. Infatti la sola cittadinanza romana non rendeva esenti dal pagamento delle tasse, ma occorreva avere l'immunitas. Questa immunità però valeva solo per i beni posseduti all'atto della sua concessione, non per quelli acquisiti in seguito; è proprio qui che sta la doppia regolamentazione dell'Editto e che induce a riflettere sull'estrema pluripartizione dei privilegi legati alla delicata questione della cittadinanza. In conclusione, mettendo in relazione questo con gli altri risultati dei censimenti augustei così come vengono riportati nelle Res Gestae[28], il Nicolet[29] sostiene che non è senza ragione che Augusto, dopo aver riportato la cifra dell'ultimo censimento, quello del 14 d.C., menzioni subito la nuova legislazione con la quale aveva cercato di ricordare e di imitare gli esempi "felici" dei vecchi tempi: tra cui, sicuramente, la "lex de maritandis ordinibus" del 14 a.C. e soprattutto la "lex Pappia Poppaea" del 9 d.C.[30]. L'imperatore aveva l'ossessione di perdere uomini; di qui deriva sicuramente anche il suo orgoglio di mostrare una progressione nel numero dei cittadini. Nel primo degli Editti il verbo scelto εύρίσκω traduce certamente il latino invenio[31]. Ora questo è normalmente impiegato col significato di "trovare", "constatare" in un documento o presso un autore[32]. Meglio ancora: è il verbo che indica il totale al quale si arriva in un censimento.
Quindi è chiaro che Augusto nel 7/6 a.C. ebbe a disposizione i risultati di un censimento: quello dell'8 a.C. che gli forniva il numero esatto dei cittadini romani di Cirenaica e la loro ripartizione censitaria: non ne trova, si è visto, che 215 che possiedono più di 10.000 sesterzi. Ciò dimostra indubbiamente che i censimenti decisi e portati a Roma per l'occasione di un lustrum concernevano anche i Romani d'oltremare ed i risultati erano disponibili per le autorità. L'espressione έκ πάσης ήλικίας prova essa stessa che erano censiti cittadini di ogni età. E non solamente i maschi adulti "qui arma ferre possunt". Senza dubbio Augusto all'occorrenza non parte dalle donne che, essendo incapaci di essere nominate giudici, non erano interessate. Ciò non prova che esse non fossero state egualmente censite. Un altro documento viene a confermare l'ampiezza delle operazioni di censimento nell'epoca augustea, al di fuori del quadro stretto e preciso del census civium romanorum: la "lex Irnitana[34]", recentemente scoperta nella Betica, una legge municipale d'epoca flavia ma risalente, come la lex Malacitana che essa conferma, a una lex Iulia municipalis di poco posteriore al 18 a.C., la quale prescrive che il duoviro sceglierà i giudici "fra gli abitanti del municipio, oltre che fra decurioni e coscritti, di nascita libera purchè essi abbiano più di 25 anni e che loro, il loro padre, il loro nonno e bisnonno paterni, o il loro padre adottivo posseggano un patrimonio non inferiore a 5.000 sesterzi" (capitolo 86). Questi giudici, membri di un municipio latino, possono essere cittadini romani; questo perché è specificato che il duumviro dovrà fare affiggere "praenomina nomina item patrum praenomina ipsorum tribus cognomina" (cap. 86, ll. 20-21)[35]. Ecco dunque dei cittadini romani, in una provincia d'oltremare, che figurano al momento di un censimento municipale, poiché si conosce il loro stato civile e la loro fortuna. Ma è molto probabile, a mio avviso, che il governatore della provincia debba aver avuto conoscenza di queste operazioni municipali.
É questi, in effetti, che deve fissare il numero di giudici da scegliere nel municipio, da una parte tra i decurioni, dall'altra fra gli abitanti del municipio che non sono né decurioni né conscripti, e che soddisfano alle condizioni di età e di censo precitate. A nome di che cosa il governatore può precisare il numero dei giudici che apparentemente poteva variare? Il passaggio deve qui essere lo stesso del primo editto di Cirene: i cittadini vengono reperiti dopo un'inchiesta con la quale il governo centrale si è informato del numero degli individui che possedevano le capacità richieste. Pare quindi inverosimile che i risultati delle operazioni del censimento dei municipi latini, che contavano forzatamente un gran numero di cittadini romani nel loro seno, non siano stati trasmessi almeno al praeses della provincia e da lì a Roma. In ogni caso, noi constatiamo che nel 7/6 a.C. l'imperatore disponeva del numero totale e della ripartizione censitaria dei cittadini romani della Cirenaica, quando solo il governatore (ll. 14-17) sarà in grado di conoscere le informazioni corrispondenti per gli Elleni[36]. La cifra fornita dunque per il censimento augusteo del 14 d.C. dalle Res Gestae comprendeva, in principio, i Romani d'oltremare.
Note
[1] Per un primo inquadramento della storia di questa regione, si veda G.I. Luzzatto, Roma e le province, Bologna 1985, pp. 146-152; M. Sartre, L'Orient Romain. Provinces et sociétès provinciales en Méditerranée orientale d'Auguste aux Sévères (31 avant J.C.-235 après J.C.), Paris 1991, p. 22 sgg; A. Laronde, La Cyrenaïque romaine, des origines à la fin des Sévères (96 av. J.C.-235 ap. J.C.), ANRW II, 10, 1, 1988, pp. 1006-1064.
[2] Venne fondata infatti nel 631 a.C. dai Terei in un luogo distanziato dal mare, dove era possibile il rifornimento idrico; cfr. G. Abitino, La Cirenaica negli autori antichi, Roma 1980, p. 13 sgg.
[3] Per un inquadramento dei rapporti fra Tolomei e Cirene, si veda R.S. Bagnall, The administration of the ptolemaic possessions outside Egypt, Leiden 1976, pp. 78-85; A. Laronde, Cyrène et la Libye hellénistique, Paris 1987, oltre all'utile sintesi storica sull'Egitto in O. Montevecchi, La Papirologia, Milano 1988, pp. 104-117.
[4] L'identificazione di questa pianta, citata da un buon numero di autori antichi (in particolare Teofr., Hist. Plant., XI, 3; Dioscor., Mat. Med., III, 94; Plin., NH, XIX, 15; Arr., Alex., III, 9; Gal., De Antid., III), è incerta dal momento che la specie originale è completamente scomparsa dalla Cirenaica.
[5] E anche là dove riscontriamo qualche notizia, questa è sempre di carattere sommario: Giustin., XXXIX, 3, 1; App., Bell. Mythr., 121; Bell. civ., I, 111; Eutrop., VI, 11, 2; Liv., Per., 70; Sall., Hist., II, 43.
[6] Cfr. SEG, I, 161; FIRA, I2, IX B lin. 9.
[7] App., Hist., XII, 121, si esprime così: " Κυρήνην γὰρ αυτὴν ̉Απιων Βασιλεὺς του̃ Λαγιδω̃ν γένους έν διαθήκαις α̉πέλιπεν "; cfr. T. Liebmann-Frankfort, Valeur juridique et signification politique des testaments faits par les rois hellénistiques, RIDA XIII, 1966, pp. 73-94.
[8] Cfr. DAAI, I, 1; SEG, IX, 7. G. De Sanctis, Il primo testamento regio a favore dei Romani, RFIC LX, 1932, pp. 59-67.
[9] J. Machu, Cyrene: La cité et la souverain à l'époque hellenistique, RH CCV, 1951, pp. 41-55, esamina gli scarsi documenti relativi a questo periodo.
[10] Cfr., nelle fonti classiche: Plut., Luc., 2, 7; Sallust., Hist., 2, 43; Flav. Ios., Ant., XIV, 7, 2. Cfr. R.M. Kallet-Marx, Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C., Berkeley-Los Angeles-Oxford 1995, pp. 364-367; D. Braund, The Social and Economic Context of the Roman Annexation of Cyrenaica, in Cyrenaica in Antiquity, a cura di G. Barker, J. Lloyd, J. Reynolds, Oxford 1985, pp. 319-325; S. Oost, Cyrene, 96-74 B.C., CP LVIII, 1963, pp. 11-25.
[11] Questa è la bibliografia principale: G. Oliverio, Notiziario archeol. del Ministero delle Colonie, IV 1927, pp. 13-67, tavv. 1-5; I.G.C. Anderson, Augustan Edicts from Cyrene, JRS XVII, 1927, pp. 33-48; F. De Visscher, Les édits d'Auguste découverts à Cyrène, Louvain-Paris 1940; G.I. Luzzatto, Epigrafia giuridica greca e romana, Milano 1942, pp. 239-284; A. Momigliano, Edicts of Cyrene, Oxford Class. Diction., 1959, p. 250; P.F. Girard-F. Senn, Les lois des Romains, ed. a cura di V. Giuffrè, Camerino 1977, pp. 408-421; R.K. Sherk, Rome and the Greek East to the death of Augustus, Cambridge 1984, pp. 127-132; L. De Biasi-A.M. Ferrero (a cura di), Gli atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto Imperatore, Torino 2003, pp. 390-415. SEG, IX, 8; FIRA, I, 404-407.
[12] Cfr. M. Guarducci, Epigrafia Greca, Roma 1969, II, p. 80.
[13] La Guarducci offre un'utile sintesi sulle problematiche degli Editti nel suo manuale di epigrafia greca (citato qui sopra) alle pp. 79-83; cfr. inoltre Sherk, Rome and the Greek East, cit. p. 127.
[14] Una interessante, anche se datata, monografia sull'argomento è quella di A. La Pira, Contenuto processuale del SC di Augusto ai cirenei, RFIC LVII, 1929, p. 59 sgg; si veda inoltre R.K. Sherk, Roman Documents from the Greek East, Baltimore 1969, pp. 174-182.
[15] Sugli aspetti squisitamente giuridici si rimanda, oltre alle monografie su questo editto citate appena sopra, all'Epigrafia giuridica del Luzzatto, cit., p. 244 sgg; si veda inoltre F. De Marini, La funzione giurisdizionale del Senato Romano, Milano 1957, p. 7 sgg; Ead., Il Senato Romano nella repressione penale, Torino 1977; e, da ultimo, F. Arcaria, Senatus Censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale, Milano 1992, p. 50 n. 56, p. 60 n. 77 e p. 127 n. 214.
[16] Cfr. Anderson, Augustan Edicts, cit., p. 41, che è stato uno dei primi a rivolgere l'attenzione su questo importante aspetto.
[17] Cfr. Luzzatto, Epigrafia giuridica, cit., p. 256 sgg.
[18] Cfr. Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, Berlin 1899, p. 239.
[19] Fu in seguito l'Anderson, Augustan Edicts, cit., p. 42, seguendo questa osservazione del Mommsen, che espresse questa costatazione.
[20] Cfr. Mommsen, Strafrecht, cit., pp. 238 e 240.
[21] Sia l'Arangio Ruiz, L'Editto di Augusto ai Cirenei, RFIC LVI, 1928, p. 332, sia il Luzzatto, Epigrafia giuridica, cit., p. 260, fanno riferimento a questa riduzione di censo paragonandolo con quello dei ducenarii della capitale, infima categoria di giudici introdotti dalla lex Iulia.
[22] Cfr. Suet., Vita Aug., 32, 3: "Iudices a tricesimo aetatis anno adlegit, id est quinquennio maturius quam solebant".
[23] Come viene anche detto nel cap. 8 delle Res Gestae, Augusto compì tre censimenti di cittadini: nel 28 e nell'8 a.C. e nel 14 d.C.
[24] L'Arangio Ruiz, L'Editto di Augusto ai Cirenei, cit., p. 327 n. 1, oltre a notare che le donne erano escluse, si sbilancia a valutare in Cirenaica la presenza di circa cinquecento Romani che raggiungono il sopracitato census.
[25] Per la Tavola di Eraclea (CIL, I2, 593) uno degli studi più recenti è quello contenuto in M.H. Crawford, Roman Statutes, London 1996, p. 355 sgg.; E. Lo Cascio, Le professiones della Tabula Heracleensis e le procedure del census in età cesariana, Athen LXXVIII, 1990, pp. 287-317, compie uno studio del documento epigrafico in relazione al problema del census.
[26] Cfr. De Visscher, Les édits, cit., pp. 106-108 ; Luzzatto, Epigrafia giuridica, cit., pp. 262-265.
[27] Cfr. Luzzatto, Epigrafia giuridica, cit., p. 265 n 1.
[28] Cfr. R.G., 8.
[29] Cfr. Cl. Nicolet, Les Fastes d'Ostie et les recensements augustéens, A. Degrassi, Actes du colloque en mémoire (Roma 27-28 maggio 1988), Roma 1991, p. 127 sgg.
[30] Cfr. Brunt, Italian Manpower 225 BC-AD 14, Oxford 1971, pp. 558-566.
[31] Cfr. Nicolet, Les Fastes d'Ostie, cit., p. 127.
[32] Cfr. TLL, VII, 2, 1, p. 141. La spiegazione di questo termine si trova anche in Plin., N.H., XVIII, 31,1.
[34] Cfr. J. Gonzàlez, The Lex Irnitana: a New Flavian Municipal Law, JRS LXXVI, 1986, pp. 147-243; F. Lamberti, "Tabulae Irnitanae". Municipalità e "ius Romanorum", Napoli 1993, p. 79.
[35] Cfr. Nicolet, Les Fastes d'Ostie, cit., p. 129, n. 21: "La mention de la tribu parmi les renseignements d'état-civil à fournir ne doit pas occasionner d'erreur: cela ne signifie pas que les municipes ordinaires d'un municipe latin en possèdent; mais il s'agit bien évidement de ceux d'entre eux qui ont acquis la citoyenneté complète per honores"
[36] Cfr. l. 17: "άν γε ευποριατ οιούτων άνθρώπων ήι".