"Liberum mare", acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico - di Gianfranco Purpura
Redazione Archaeogate, 11-07-2005
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La nascita della tonnara moderna ed il mutamento della concezione giuridica del mare e delle spiagge
La situazione della pesca del tonno era dunque destinata a mutare radicalmente in conseguenza dell'innovazione della cattura in una "camera della morte", che ora consentiva di raccogliere con celerità e continuità i "frutti del mare", proprio come se fossero i prodotti di un fondo in terraferma[150]. Ma la tonnara con un complesso di strutture fisse che culminavano nella suddetta "camera", pur essendo ubicata in mare aperto e ben lungi dai fondi rivieraschi, necessitava ora di vasti impianti stabilmente appoggiati sulla terraferma antistante. L'incremento del guadagno ripetuto in breve tempo con poca fatica fu dunque causa dell'insorgere di continue liti tra pescatori e proprietari di fondi rivieraschi[151]. Non si trattava più infatti di qualche rete di sbarramento in mare e di una faticosa pesca volante di modesta entità che, salvo casi particolari come quello illustrato in D. 8, 4, 13 pr., avrebbe potuto pur essere tollerata dai proprietari dei fondi rivieraschi ed effettuata in un lido il cui uso da tempo immemorabile era comune a tutti gli uomini.
Si trattava di un'apparecchiatura costosa e complessa, che richiedeva ampio ricovero in terraferma nel periodo invernale, ma che poteva anche procacciare grandi guadagni, determinando un'accanita concorrenza. Per sedare le liti insorte in seguito all'uso di tale apparato di pesca, che - espressamente si dichiarava - i precedenti legislatori non conoscevano e dunque non avevano mai disciplinato[152], furono emanate cinque leggi da Leone VI il Saggio, tra l'886 al 912 d.C.[153].
La loro promulgazione è oggi non solo utile per datare con precisione l'introduzione in Mediterraneo del nuovo tipo di tonnara, le cui caratteristiche greco – arabe nella nomenclatura degli attrezzi trovano così adeguata spiegazione, ma soprattutto per spiegare la ragione della improvvisa modifica dei principi antichi sulla condizione delle spiagge e del mare. Assicurando ora ai proprietari dei fondi rivieraschi l'uso esclusivo e libero dei litorali e della fascia di mare adiacente al proprio territorio costiero (mare districtum), le suddette leggi bizantine vennero incontro agli interessi di latifondisti, di potenti, di istituzioni religiose e in più per la prima volta impedirono l'assegnazione del mare e del lido alla categoria delle cose comuni di tutti, interrompendo quella continuità che vi era stata tra mondo greco e romano[154].
E' stato scritto, in maniera colorita, che i principi della giurisprudenza classica con queste nuove leggi finirono annegati nel Bosforo. Le nuove regole fecero sorgere tante di quelle contraddizioni che l'imperatore fu costretto a provvedere con altre disposizioni, che ben presto accrebbero ulteriormente la confusione[155].
La Nov . 56 di Leone VI il Saggio stabiliva che: "...ciascuno resti il padrone incontestato della propria riva ed abbia il diritto di respingere coloro che vogliono servirsi di tali spiagge senza autorizzazione". Come il proprietario di una casa poteva allontanare dal vestibolo del proprio edificio gli intrusi, così il padrone di un fondo litoraneo avrebbe potuto scacciare i pescatori estranei. Si finiva in pratica per ammettere che i proprietari dei fondi rivieraschi, soggetti alle imposte annuali in quanto proprietari[156], potessero impiantare tonnare nelle acque circostanti, impedendo a tutti gli altri pescatori l'esercizio della pesca nei pressi e persino l'approdo sulla spiaggia.
La Nov. 57 fissava la distanza consuetudinaria di almeno 365 orgyiai (700 m.) tra le reti di diverse tonnare, trasformando una prassi in legge. Occorreva dunque poter disporre di un adeguato fronte marino, comprendente lo spazio di dispiegamento delle reti della vera e propria tonnara, oltre a 182 orgyiai e mezzo di spazio libero sia da un lato, che dall'altro, in modo che i proprietari di due fondi con tonnare adiacenti dividessero a metà la distanza, che era necessario rispettare tra le rispettive reti. Era fatto salvo il mantenimento delle situazioni preesistenti all'emanazione della Nov. 57.
Con la Nov. 102, l'imperatore Leone, resosi conto che non sempre era possibile rispettare la distanza prevista, si spinse addirittura a disporre una communio rerum coattiva tra proprietari di fondi adiacenti, nettamente in contrasto con i principi del diritto classico[157].
Ma ancora una volta le contestazioni lo costrinsero a tornare, con la Nov. 103, sui benefici di tale associazione, disponendo che essi non dovessero essere suddivisi in parti proporzionali al terreno posseduto, ma in parti eguali, "...poiché il pesce non sta sempre nello stesso luogo ad attendere il pescatore e, d'altra parte, la particella apparentemente più importante non presenterebbe alcuna utilità in assenza della più piccola", non potendosi impiantare una tonnara in comune per mancanza dello spazio necessario. E' stato osservato che in tal modo si finiva per dissociare l'impianto di pesca proprio dall'estensione della riva che ne aveva giustificato l'installazione[158].
La Nov. 104 infine fissava il termine di dieci anni per la prescrizione della contestazione relativa al mancato rispetto della distanza prevista, prorogandolo a venti inter absentes. Chiese, monasteri, istituzioni caritatevoli e fisco godettero del termine allungato di quaranta anni; i soccombenti per il compimento dei termini di prescrizione non furono destinati comunque a perdere "i guadagni della riva", consentendosi l'impianto di una nuova tonnara in violazione delle distanze previste o la partecipazione a quella esistente[159].
Sono evidenti le ragioni dei conflitti sottesi alla privatizzazione di beni un tempo aperti all'uso di tutti. Le "skalai" di legno di Costantinopoli e dei dintorni, banchine lignee per l'approdo e la pesca assai numerose nel Bosforo, per consuetudine utilizzate in comune come avanzamenti nel mare e luoghi di scambio tra marinai e mercanti, venivano adesso riservate a grandi proprietari terrieri, monasteri, ospedali. Poco dopo, sotto Michele VII Dukas (1071/78), venne rivendicato su sollecitazione del sacellario imperiale, il metropolita Balsamone, il ripristino della situazione preesistente alle riforme di Leone, "registrando i diritti marittimi della città", ma la reazione non si fece attendere e Niceforo Botaniate (1078/81), l'imperatore "amico di Cristo" finì per rendere "a Dio ciò che era di Dio" e restituì a monasteri, fondazioni pie, ma anche a proprietari di fondi rivieraschi le skalai e le épochai, considerate "prolungamento naturale delle proprietà terriere" [160]. Secondo Michele Attaliate tale concessione dello Stato appariva tanto più meritoria e caritatevole, in quanto privava il fisco di prospettive di reddito importanti[161].
Sembra dunque che mare e spiagge possano essere ormai privatizzati o dati in concessione; sfruttati dallo Stato secondo l'opportunità del momento, finiranno per essere rivendicati dal potere pubblico che vanterà la sovranità ed il rispetto di acque territoriali[162], ma anche l'esclusività di un demanio marittimo, che per il persistere di un antico retaggio, viene ancora oggi da tutti apprezzato come "necessario"[163], cioè inalienabile, in quanto ritenuto patrimonio comune di tutti i cittadini[164].
Il testo di Ulpiano sulla piscatio thynnaria costituisce in conclusione una rara testimonianza dell'atteggiarsi nel III sec. d.C. degli interessi dei domini dei fondi litoranei in rapporto ad una pesca a sciabica del tonno effettuata sulla riva. Praticata in un lido il cui uso da tempo immemorabile era comune a tutti gli uomini, tale attività alieutica avrebbe potuto essere tollerata dai proprietari dei fondi rivieraschi finché non entravano in gioco interessi economici apprezzabili, come quelli coinvolti negli stabilimenti per la lavorazione del pesce nordafricani, iberici o siciliani dell'età imperiale.
Ancor prima dell'età dei Severi è dunque possibile che la servitus thynnos non piscandi, abbia trovato opportuno riconoscimento, anche perché si basava su di una astensione, che - mutate le tecniche di cattura del tonno - coinvolgeva direttamente attività da non effettuare in mare, ma in un fondo servente a vantaggio di un fondo dominante, ove tra terra e mare avrebbero potuto essere impiantate le vasche per la lavorazione del pesce, che procuravano ingenti guadagni.
L'alto mare resta e resterà a lungo, almeno nelle aspirazioni, nonostante le seicentesche "battaglie dei libri", un "demanio marittimo dell'umanità" affidato finalmente ad un'unica "Autorità Internazionale del Mare"[165], che tuttavia stenta a trovare adeguato e generale riconoscimento.
Palermo, 3 aprile 2005
Gianfranco Purpura
Dipartimento di Storia del Diritto
Università di Palermo
Note
[150] Così nella Nov. 56, 9 ss. di Leone il Saggio: "...e come in terra ferma non è consentito ad alcun altro di raccogliere i frutti senza la volontà del proprietario, ma se qualcuno percepisce i frutti di un fondo ciò avviene o grazie alla accondiscendenza del padrone o pagando il corrispettivo per l'uso del luogo, così decidiamo che avvenga egualmente sul mare".
[151] Nov. 56, 4 ss. di Leone il Saggio: "Sulle rive del mare. V'è una legge" (D. 47, 10, 13, 7; Bas. 60, 21, 13) "che non sembra rispetti la giustizia ed è quella che spoglia il proprietario del suo diritto sui fondi marittimi, o meglio sulle rive del mare, ma non solo ciò, sottopone inoltre ad azione d'ingiuria il proprietario che voglia allontanare coloro che vogliono utilizzare le rive per la pesca...". Cfr. DAGRON, Poissons, pêcheurs et poissoniers, cit., pp. 61 – 73.
[152] Nov. 57 di Leone il Saggio: "Sulla distanza delle epochai (tonnare). Nonostante vi siano numerose leggi regolanti la cattura dei pesci, non ve n'è alcuna che definisca questo tipo di pesca che si ha l'abitudine di chiamare epoché (tonnara), senza dubbio perché tale procedimento non era ancora conosciuto all'epoca in cui tali leggi erano state promulgate; noi vogliamo che una disposizione colmi tale lacuna...".
[153] Novv. 56; 57; 102; 103; 104 di Leone il Saggio (P. NOAILLES, A. DAIN, Les novelles de Léon VI le Sage, Paris, 1944). FERRARI DELLE SPADE, Di alcune leggi bizantine riguardanti il litorale marino e la pesca nelle acque private, Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 42, 1909, pp. 588-596 = Scritti Giuridici, Milano, 1953, pp. 91- 98; K. TRIANTAPHYLLOPOULOS, Die Novelle 56 Leos des Weisen und ein Streit über das Meeresufer im 11. Jahrhundert, Festschrift P. Koschaker, III, Weimar 1939, pp. 309 – 323; G. DAGRON, Lawful Society and Legittimate Power, in Law and Society in Byzantium. Ninth-Twelfth Centuries (a cura di A. Laiou e D. Simon), Washington, 1994, pp. 47-50 e la lett. in tali opere cit.
[154] TRIANTAPHYLLOPOULOS, op. cit., pp. 309 – 323.
[155] DAGRON, Poissons, pêcheurs et poissoniers, cit., p. 66.
[156] Da tale riferimento al pagamento di un'imposta fondiaria non può in alcun modo desumersi una demanialità del lido ed una sovranità bizantina sul mare. Sul punto si vedano le giuste osservazioni di FIORENTINI, op. cit., pp. 378 e s. a G. VISMARA, Il diritto del mare, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 25, La navigazione mediterranea nell'alto medioevo (Spoleto, 14-20 aprile 1977), Spoleto, 1978, pp. 689-730 = Scritti di Storia Giuridica, VII, Comunità e Diritto Internazionale, Milano, 1989, pp. 445 e s. E' molto probabile che i proventi ai quali lo Stato rinunciava secondo Michele Attaliate sotto Niceforo Botaniate, restituendo gli approdi e le banchine ai privati (v. infra), fossero quelli relativi ai diritti di ormeggio e non concernenti imposte per la concessione di tratti di mare o di lido.
[157] D. 12, 6, 26, 4 (ULPIANO 26 ad edictum): Nemo enim invitus compellitur ad communionem.
[158] DAGRON, Poissons, pêcheurs et poissoniers, cit., p. 65 nt. 34.
[159] Così in DAGRON, Poissons, pêcheurs et poissoniers, cit., p. 66.
[160] Si tratta di una evidente svista di FIORENTINI, op. cit., p. 379 l'aver invertito l'attività e la successione in carica dei due imperatori.
[161] Si trattava soprattutto di proventi d'ormeggio e di scarico delle mercanzie. Cfr. TRIANTAPHYLLOPOULOS, op. cit., p. 313 nt. 3.
[162] Sul concomitante sviluppo in Occidente, proprio nel IX sec., dell'idea di un dominio esclusivo dello Stato su una certa estensione di mare antistante alle sue coste e le relative testimonianze cfr. VISMARA, op. cit., pp. 446 e s.
[163] M. G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, Torino, 1999, pp. 70 ss; cfr. anche G. IMPALLOMENI, La ammissibilità della proprietà privata sulle darsene interne, Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, Padova, 1996, pp. 366-390; ID., Le rade, i porti, le darsene e le opere a terra, Scritti di diritto romano, cit., pp. 582-599; ID., Demanialità accidentale nell'ambito marittimo ed idrico, con particolare riguardo a darsene e canali artificiali, Scritti di diritto romano, pp. 601-610; Sul dibattito nel XIX sec. in merito al patrimonio dello Stato e gli orientamenti della dottrina romanistica sul mare ed il demanio marittimo si veda FIORENTINI, op. cit., pp. 25 ss.
[164] Cenni sull'attuale condizione del mare e delle spiagge in Spagna e le oscillazioni dottrinali tra res communes omnium e res publicae (o res publicae iuris gentium) in J. M. ALBURQUERQUE, La proteccíon o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio público, Madrid, 2002, pp. 162 ss.
[165] In base all'United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Montego Bay, 1982; A. MIELE, publica", "res communis omnium", "res nullius": Grozio e le fonti romane sul diritto del mare, Index, 26, 1998, p. 283.