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Giuseppe Ignazio Luzzatto e gli studi di papirologia giuridica* - di Livia Migliardi Zingale

*La relazione è stata tenuta a Bologna presso la Facoltà di Giurisprudenza il 1 ottobre 2004, in occasione della giornata in memoria di G.I. Luzzatto.

Nel giorno in cui viene presentata la ristampa del volume intitolato a Il problema d'origine del processo extra ordinem che Giuseppe Ignazio Luzzatto aveva pubblicato nel lontano 1965 e nel quale viene ricordata da illustri maestri la sua figura e la sua opera di giusromanista, mi piace parlare di fronte ad un auditorio più ristretto ma non per questo meno attento di Giuseppe Ignazio Luzzatto nei suoi rapporti con la scienza dei papiri.

Lo studioso bolognese infatti non ha mai trascurato nel suo lungo ed articolato percorso scientifico di indagare, accanto alle tradizionali fonti di cognizione giuridiche, anche quelle fonti, che molta manualistica ancora oggi qualifica meramente sulla base del supporto scrittorio che le ha conservate e per ciò stesso tende a considerare meno rilevanti. Egli era dotato – come ha scritto felicemente Roberto Bonini nella prefazione degli Scritti minori epigrafici e papirologici da lui curati e dati alle stampe nel 1984[1] - di quella "solida e completa impostazione storica ... che doveva fargli apparire ogni fonte ed ogni tipo di fonte, degne di attenzione e di utilizzazione e ciò tanto più nella crisi di incertezza, dovuta alle esasperazioni del metodo interpolazionista".

Sono trascorsi vent'anni dall'edizione degli Scritti minori e proprio in questa felice ricorrenza mi è stata offerta l'opportunità di riprendere in mano un'opera assai preziosa, dove sono raccolti, utilmente riprodotti in ordine cronologico, tutti gli articoli, le voci di enciclopedia, le letture e le recensioni che il Luzzatto ha scritto in un lungo arco di tempo, quale attento ed appassionato cultore di due discipline, che hanno ad oggetto specifico le testimonianze scritte della civiltà giuridica romana e greca, a noi pervenute attraverso le iscrizioni e i papiri.

Rileggendo ora questi contributi, ci si accorge facilmente che due sono gli argomenti principali intorno ai quali si accentra l'interesse dello studioso: da un lato l'ordinamento delle province romane e il rapporto tra ius di Roma e diritti locali, dall'altro il documento e la documentazione.

Per quanto riguarda il primo tema, non pochi sono gli articoli che possono testimoniare questa precisa scelta del Luzzatto, a partire dalle Ricerche sull'efficacia delle costituzioni imperiali nelle provincie[2] al saggio dedicato a La cittadinanza dei provinciali dopo la Constitutio Antoniniana[3], cui si aggiungono l'ampio lavoro Sul regime del suolo nelle province romane[4] o ancora le brevi ma dense pagine In tema di processo provinciale e autonomia cittadina[5], che si completano nel piccolo contributo Processo provinciale e autonomie cittadine[6], dal titolo pressoché identico ma diverso nel suo contenuto incentrato su documenti ancora diversi.

Si tratta di indagini nelle quali il Luzzatto giustappone alla profonda conoscenza delle più consuete fonti giuridiche una buona padronanza di quelle altre fonti cosiddette extragiuridiche, anche se tale aggettivazione appare ormai desueta e inadatta a qualificare le uniche testimonianze, non mediate da una tradizione codicologica il più delle volte assai tarda, che l'età più antica ci abbia conservato ora su lastre di bronzo, di pietra o di marmo ora su fogli di papiro o di pergamena ora su tavolette lignee: si pensi al testo di una legge, al passo di un giurista, al documento contrattuale o all'atto di ultima volontà che ci sono restituiti direttamente e talvolta soltanto attraverso questo tipo di fonti.

Nelle ricerche qui ricordate, cui bisogna peraltro aggiungere le più ampie monografie dedicate allo stesso tema –oggetto in questa giornata di una puntuale analisi da parte di Mario Amelotti, cui ovviamente rinvio- è peraltro l'epigrafista ad imporsi sul papirologo: Giuseppe Ignazio Luzzatto dedica infatti la sua attenzione soprattutto alle province romane dell'Asia minore e alle iscrizioni colà rinvenute, anche se non può tralasciare di ricorrere ai papiri, quando deve affrontare la complessa realtà della provincia d'Egitto[7].

Alle fonti papirologiche e alla scienza dei papiri sono invece più propriamente ascrivibili due contributi, sui quali voglio ora soffermarmi se pur brevemente: si tratta delle riflessioni scritte A proposito di una "Datio tutoris muliebris" da parte del "Praefectus Aegypti"[8] e A proposito di Pap. Michigan VII, 422 (inv. 4.703)[9]. In entrambi i casi oggetto dell'indagine sono documenti di provenienza egiziana, redatti in latino e conservati il primo su una tabula lignea e cerata, che faceva parte di un originario dittico, mentre il secondo è un foglio di papiro confezionato anch'esso singolarmente nella forma di un dittico.

Per il giusromanista tradizionale queste peculiarità avrebbero ben poco rilievo, perché la sua attenzione si accentrerebbe esclusivamente sui dati sostanziali, che appaiono già di per sé interessanti. Nel primo documento c'è infatti un preciso riferimento alla lex Iulia Titia e ad un senatoconsulto, in base ai quali il prefetto T. Flavio Tiziano – siamo in un anno imprecisato tra il 126 e il 132 d.C. - provvede alla nomina di un tutor per Erennia Antonia e questa apparente confusione fra tutela dativa e tutela legittima, estranea quest'ultima al diritto locale, potrebbe meravigliare lo studioso che si accontenti di una chiave di lettura rigorosamente romana, mentre tutto si spiega quando si accetti che nella prassi provinciale – scrive il Luzzatto - l'alto magistrato "deformi l'applicazione della legge romana e prepari la via ad un accostamento tra gli istituti romani ed i provinciali".

Nel secondo documento indirizzato da una tal Demetria ad un certo G. Valerio Gemello, miles della flotta alessandrina, si trova un esplicito richiamo ad una dotis dictio, che la frammentarietà del testo non permette peraltro di contestualizzare, suggerendo così le più diverse interpretazioni, da chi lo ha erroneamente definito un vero e proprio certificato di matrimonio, vietato – come è noto - ai militari in servizio attivo, a chi ha pensato ad una successiva costituzione di dote relativa ad una matrimonio già esistente e poi annullato, a chi ancora vi ha ravvisato una restituzione di dote in vista di un secondo matrimonio della donna. Congetture differenti che non convincono il Luzzatto, per il quale anche se resta difficile una più precisa identificazione del documento appare comunque chiaro che esso non solo si inserisce bene "in quel complesso di espedienti notarili che –sono le parole dell'autore- compensano nel mondo greco-egizio la mancanza di una giurisprudenza cautelare", ma soprattutto "sembra proporsi la finalità di garantire, sia sul piano patrimoniale che dello stato civile, la condizione di Demetria e dei figli nati dall'unione con G.Valerio Gemello.

Si tratta in entrambi i casi di due testimonianze di provenienza egiziana, che invero hanno suscitato anche l'interesse di altri studiosi del ius di Roma, ma il nostro Luzzatto diversamente da loro non limita la propria indagine ai dati meramente sostanziali, bensì ne sottolinea pure gli elementi esteriori e formali del documento, soprattutto quando si tratti - è l'ultimo caso - di un foglio di papiro che singolarmente riproduce le caratteristiche del dittico, "sia nel modo con cui –sottolinea l'autore- è stato scritto e ripiegato, sia nelle legature e nei sigilli, come nelle firme esterne dei testimoni": segno evidente di una commistione di usi e tradizioni diverse nel sistema di confezionare uno strumento negoziale, adoperando da un lato il supporto scrittorio più consueto in Egitto ma strutturandolo dall'altro come se si trattasse di tabulae pugillares.

Questa attenzione per il documento e la documentazione vuoi papirologica vuoi epigrafica trova d'altronde conferma nelle numerose voci enciclopediche ad essi consacrate: da "Dittico" a "Documento", da Tabelliones a Tabulae, da Tabularium a Tabularius, senza dimenticare le voci "Diploma"[10] e "Singrafe"[11], si tratta sempre di pagine talvolta anche brevissime che forniscono al lettore più avvertito del Novissimo Digesto Italiano, cui sono originariamente rivolte, i dati essenziali per affrontare ricerche troppo spesso trascurate dalla dottrina e che invece risultano preziose per una ricostruzione del diritto nel momento dinamico della sua applicazione nella prassi.

L'attenzione del Luzzatto per siffatti argomenti si manifesta con altrettanta chiarezza nelle numerose recensioni, ora più agevolmente leggibili nella terza parte degli Scritti minori, che testimoniano bene l'ampiezza di orizzonte delle sue letture, anche se la mia scelta sarà in questa sede volutamente limitata a qualche esempio soltanto.

Così il volume curato nel 1956 da J. Day e C.W. Keyes sui Tax documents from Theadelphia. Papyri of the second century A.D. offre allo studioso l'opportunità di riflettere sul problema assai complesso della fiscalità egiziana durante il principato soprattutto attraverso un interessante gruppo di papiri, che conservano le puntuali registrazioni dei pagamenti relativi alle imposte dovute dai concessionari di terre pubbliche: sono questi ultimi i cosiddetti pittaciarchi, che a loro volta riassegnano le diverse parcelle in subconcessione ad altri individui riuniti nel cosiddetto pittakion, i quali peraltro versano la somma da loro dovuta direttamente allo stato e non al pittaciarca, che è responsabile soltanto per le eventuali inadempienze degli altri membri del cosiddetto. In questa situazione affatto complessa, che coinvolge il grosso problema della responsabilità individuale e collettiva, si potrebbe suggestivamente ravvisare –sottolinea il recensente- qualcosa di analogo alla societas publicanorum romana, la cui precisa struttura interna pone tuttavia interrogativi ancora non del tutto risolti, soprattutto per quanto riguarda il problema dei rapporti fra i soci e il manceps concessionario[12].

Anche la pubblicazione del secondo tomo del Corpus Papyrorum Judaicarum, dato alle stampe nel 1960 da V.A. Tcherikover e A. Fucks, permette al Luzzatto un approccio diretto alla scienza dei papiri[13] attraverso un'opera imponente, che si prefigge di raccogliere tutti i documenti, allora editi e inediti, degli ebrei d'Egitto a partire dalla conquista di Alessandro il Grande fino alla conquista araba. Un lavoro estremamente arduo e difficile, la cui importanza viene sottolineata con particolare evidenza dal recensore: questa raccolta costituisce infatti uno strumento prezioso per ricostruire la vita della comunità ebraica d'Egitto nei suoi rapporti con romani e greci, vuoi come singoli vuoi come politeuma. Ricordo tra le centinaia di testi qui riuniti il papiro cosiddetto della boule o la epistula dell'imperatore Claudio agli alessandrini o gli Acta martyrum pagani o ancora il complesso di ostraca, che costituiscono l'unica testimonianza diretta della riscossione da parte di Roma del cosiddetto telesma iudaikon imposto ai soli ebrei dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme: si tratta di documenti che riguardano tutti da prospettive differenti quella che gli editori del Corpus chiamano con espressione affatto efficace "questione ebraica".

L'interesse del Luzzatto per la storia di tutti i diritti antichi e non solamente del diritto di Roma è confermata anche dalla puntuale recensione[14] al volumetto di R. Yaron, Introduction to the Law of the Aramaic Papyri, dato alle stampe nel 1961, che rappresenta ancora oggi un importante ausilio bibliografico per conoscere la storia giuridica di una comunità ebraica nell'isola nilotica di Elefantina, preesistente alla conquista persiana dell'Egitto: punto di partenza per questo interessante approccio sono un gruppo di papiri del V secolo a.C., che abbracciano un periodo di circa sessant'anni ed appartengono a due distinti gruppi familiari. Ed è attraverso una documentazione negoziale e processuale assai varia, che l'autore ha così tracciato un breve profilo del diritto di proprietà, dei rapporti obbligatori, degli istituti familiari e processuali, del diritto successorio, quale emerge in questi atti della prassi, che riescono a sollecitare quegli studiosi del diritto particolarmente interessati ad un' indagine comparatistica, consapevoli peraltro – sottolinea il recensore - che se "in una o in un complesso di fattispecie concrete, diversi sistemi di diritto" sono "giunti a soluzioni identiche" questo "non implica di per sé una dipendenza tra i due sistemi, a meno che non si dimostri l'esistenza di altri fattori determinanti di una tale influenza".

L'attenzione ai documenti di provenienza egiziana è confermata ancora dalle pagine dedicate all'attenta lettura[15] del Corpus des ordonnances des Ptolémées pubblicato da M. Th. Lenger nel 1964: un contributo davvero fondamentale per gli antichisti in generale e più in particolare per gli storici del diritto, in quanto esso riunisce in ordine cronologico tutti i testi delle leggi e delle ordinanze dei Lagidi fino allora conosciute, criticamente riletti, puntualmente commentati e preceduti da un' utile ed opportuna introduzione, nella quale la studiosa belga spiega la propria scelta di accogliere la "nozione di prostagma – scrive il Luzzatto - nella sua accezione più lata, di manifestazione per eccellenza del potere legislativo del dinasta, fondata sul principio che la volontà del sovrano è legge, senza limitazioni formali di tempo e di contenuto". Non ha infatti importanza alcuna se il provvedimento abbia portata generale o limitata, se riguardi il diritto pubblico o quello privato: ciò che solo rileva è che si tratti di promanazione diretta del volere del re.

Tra le recensioni ancora rivolte al documento e alla documentazione voglio qui ricordare le molte pagine[16] dedicate alla monografia che il mio maestro ha scritto nel 1966 su Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento. Soltanto l'assoluta padronanza di ogni tipo di fonti, siano esse giuridiche, letterarie, epigrafiche e papirologiche, ha permesso all'Amelotti "di concentrare la propria attenzione – sottolinea il Luzzatto - sui delicati problemi della struttura negoziale e dei rapporti fra manifestazione di volontà e documentazione, problemi tutti che rappresentano altrettanti presupposti per un'esatta impostazione della presente indagine".

Non posso in questa sede che richiamare brevemente i numerosi spunti di riflessione che questo libro ormai classico nei nostri studi ha suggerito al recensente, a partire dal cosiddetto testamentum militis, che una certa parte della dottrina considerava quale elemento di rottura e superamento del formalismo del testamento librale proprio del ius civile, mentre per l'Amelotti rappresenta invece "un fenomeno isolato e limitato, per tutta la sua durata, alla categoria di persone (militari in servizio attivo, fino ad un anno dopo il congedo) che possono farvi ricorso". Altrettanto significativo – scrive ancora il Luzzatto - è l'apporto di questa monografia al tema del cosiddetto testamento pretorio, che alcuni giusromanisti hanno cercato di ricostruire sulla base di un fraintendimento degli interventi di detto magistrato, che avrebbe permesso la confezione di un atto di ultima volontà libero dalle forme civilistiche, redatto per iscritto e riconosciuto attraverso la concessione della bonorum possessio, del quale tuttavia non rimane traccia alcuna nella prassi documentale.

Ma è giunto il momento di concludere questo ideale percorso negli scritti di Luzzatto, intitolati più o meno direttamente alla scienza dei papiri, con alcune rapide considerazioni sugli Appunti di Papirologia Giuridica, tratti dalle lezioni accademiche tenute a Bologna negli anni '60 e trascritti a cura di Carlo Ezechieli: si tratta di dispense rivolte agli studenti e poco diffuse nell'ambiente dei giusromanisti, tanto è vero che la mia conoscenza di questo piccolo libro specificamente dedicato alla disciplina papirologica è dovuta soltanto al mio maestro che ne possiede una rara copia.

Avevo già letto queste pagine tantissimi anni or sono, all'inizio del mio insegnamento, e le ho rilette ora con maggiore attenzione: esse rappresentano invero la sola parte generale di un corso accademico, che comprendeva poi una parte speciale, dedicata ogni anno all'indagine di istituti diversi, "la cui ricostruzione – è scritto nelle Premesse - è possibile attraverso l'esame diretto dei documenti". Mi sembra opportuna questa precisazione perché chi ascolta potrebbe farsi un'idea inesatta o quantomeno incompleta del programma, che gli studenti avrebbero dovuto allora seguire.

E veniamo agli Appunti che prendono l'avvio da un'ampia introduzione, nella quale sono analizzati insieme con il papiro tutti gli altri materiali scrittorii – quali la pergamena, gli ostraca e le stesse tavolette cerate - che per convenzione appartengono alla scienza papirologica. Ma il Luzzatto non si limita a richiamare l'attenzione del lettore su questi supporti ed estende invero il suo richiamo alle iscrizioni e all'epigrafia, profondamente convinto che nessuna linea di demarcazione netta può essere tracciata tra queste due discipline, tese entrambe alla ricostruzione storica di una realtà giuridica che nel mediterraneo ha costituito – scrive lo studioso - "il substrato unitario su cui si sono innestati successivamente il diritto e la civiltà romana".

E proprio alle vicende del mare nostrum a partire dall'età faraonica ad Alessandro il Grande e alla formazione delle diverse monarchie ellenistiche sono consacrate molte pagine, che solitamente non trovano spazio nei manuali di papirologia e che invece risultano di grande interesse. Maggiore attenzione è ovviamente riservata alla monarchia tolemaica, con un particolare rilievo ai rapporti intercorsi tra gli ultimi sovrani lagidi e i Romani: si pensi al testamento di Tolemeo Evergete II con cui la Cirenaica è lasciata al successore Tolemeo Apione, che poi nominerà erede il popolo romano, e soprattutto al testamento di Tolemeo Alessandro I, con il quale il dinasta ellenistico lascerà l'Egitto a Roma.

Naturalmente non è questa la sede più adatta per esprimere qualche riserva sull'interpretazione di testimonianze ben note, che già sono state al centro di lunghi e vivaci dibattiti tra gli studiosi e che il Luzzatto tende forse a sopravvalutare sul piano strettamente giuridico: a me interessa soltanto evidenziare la particolare attenzione del giusromanista per le vicende storiche da lui minutamente descritte, nelle quali si inseriscono i documenti della prassi giuridica egiziana, che i papiri, gli ostraca, le tavolette cerate ci restituiscono ed il cui contenuto sarà stato poi oggetto di approfondita indagine in una seconda parte del corso, di volta in volta diverso.

Sempre in questi Appunti ampio spazio è di seguito riservato alla storia amministrativa dell'Egitto sia ellenistico sia soprattutto romano, che inevitabilmente porta il Luzzatto ad affrontare la figura del praefectus Alexandreae et Aegypti, l'alta autorità che governa la provincia nilotica ed al quale sono riconosciuti poteri sia civili sia militari sia giurisdizionali. Anche in questo caso posso fare solamente un rapido accenno a temi che hanno suscitato e continuano a suscitare l'interesse degli storici del diritto: basti pensare all'edictum provinciale, che siffatto magistrato avrebbe pubblicato all'inizio di ogni anno per rendere note agli egiziani le sue linee programmatiche in materia giurisdizionale e sulla cui esistenza si sono scontrati e ancora si scontrano gli studiosi, anche se a tutt'oggi nella documentazione mancano tracce sicure e dirette di un tale provvedimento.

Numerosi sono gli argomenti ancora affrontati dal Luzzatto nel suo lungo excursus sull'amministrazione dell'Egitto in età romana, che lo porta ad analizzare le competenze di altri importanti funzionari quali il dikaiodotes e l'idioslogos, ma la più gran parte delle dispense sono comunque dedicate al problema della Constitutio Antoniniana, cioè a quel provvedimento legislativo con cui Marco Aurelio Antonino nel 212 d.C. concesse la civitas romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero.

Oggetto di un'attentissima e fors'anche eccessiva indagine, rispetto agli altri temi trattati negli Appunti, sono tutte le fonti giuridiche, storiche e letterarie, che il Luzzatto riporta e commenta puntualmente, a partire dal famoso passo ulpianeo recepito nei Digesti, cui si aggiunge una citazione nella Novella 78, ai brani di Dione Cassio, di Elio Sparziano, di Giovanni Crisostomo, di sant'Agostino e di Sidonio Apollinare, fino alla preziosa testimonianza conservata in un papiro di provenienza egiziana (si tratta più precisamente dell'altrettanto celebre P. Giss. 40 I, che ne conserva il testo in redazione greca).

E proprio alla meticolosa disamina di questa fonte papirologica, che dal tempo della sua pubblicazione nel lontano 1910 ha coinvolto tanti studiosi nel tentativo di completarne i righi in alcuni punti troppo lacunosi, è riservata la parte finale degli Appunti: si tratta di decine e decine di pagine, nelle quali il Luzzatto cerca di tirare le fila intorno ad un testo molto difficile e tormentato, che ha dato origine ad una interminabile querelle dottrinale, sia per quanto riguarda innanzitutto i destinatari del provvedimento, sia per quanto attiene la cosiddetta clausola di salvaguardia, sia soprattutto per quanto concerne i cosiddetti dediticii che parrebbero esclusi dalla concessione della civitas.

Lo studioso si sofferma così sulle numerose e talvolta inconciliabili integrazioni che via via sono state avanzate negli anni, per poi affrontare più in generale l'inevitabile e consequenziale argomento del rapporto tra diritto romano e diritti locali dopo la Constitutio Antoniniana. E su questo tema, che è stato al centro di un dibattito vivace e anche assai aspro tra chi, come il Mitteis, ha sostenuto che in forza dell'editto di Caracalla i neocittadini avrebbero dovuto applicare rigidamente il solo ius di Roma, rinunciando così alla propria cittadinanza originaria e alle proprie leggi, e chi come lo Schönbauer ha sostenuto invece la tesi della doppia cittadinanza, il Luzzatto proprio partendo da quest'ultima tesi, da lui fortemente respinta, propone un diverso e interessante approccio, spostando il centro del problema sul concetto stesso di cittadinanza, sia essa romana sia essa locale.

"Con l'avvento della politica di Settimio Severo ..., ispirata ad una concezione burocratica del potere, accentrato nelle mani dell'imperatore, è inevitabile – suggerisce il Luzzatto - una svolta radicale di tutte le concezioni politiche e amministrative" ... e il conferimento della cittadinanza non è più subordinato … alla romanizzazione della comunità che ne beneficia" ... E ben lontano dall'essere un provvedimento antistorico, come qualcuno invece lo ha definito, "l'editto di Caracalla – prosegue lo studioso - ... si inquadra nel complesso ambito di quelle tendenze cosmopolite volte ad accentuare la forza livellatrice dell'impero. Roma non viene più considerata la potenza straniera e vincitrice, ma il centro ideale dell'impero, la 'communis patria' in cui si annullano i vincoli nazionali, mentre l'antica concezione della cittadinanza, intesa come nazionalità, viene sostituita da una nuova visione della 'civitas' intesa ora come semplice centro di origine".

Su questo tema, che richiederebbe ben altra attenzione da parte di chi vi parla, soprattutto quando si tenga conto che in questi ultimi decenni sono usciti nuovi importanti contributi, nei quali è stata prospettata una possibile soluzione tra quelle opposte e inconciliabili tesi cui prima ho fatto riferimento – penso in particolare alle pagine scritte da J. Modrzejewski, che molti di voi sicuramente hanno presente - si chiudono o forse è meglio dire si interrompono gli Appunti di Papirologia Giuridica e qui finisce anche la mia conversazione.


Note

[1] G.I. Luzzatto, Scritti minori epigrafici e papirologici ( a cura di R. Bonini), Bologna 1984.

[2] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 69-99.

[3] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 169-202.

[4] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 525-569.

[5] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 367-376.

[6] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 379-394.

[7] G.I. Luzzatto, Roma e le province, 1° tomo. Organizzazione, economia, società, Bologna 1985, 258-279.

[8] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 243-253.

[9] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 509-521.

[10] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 603-607.

[11] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 609 ss.

[12] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 741-748.

[13] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 803-815.

[14] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 817-826.

[15] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 881-891.

[16] G.I. Luzzatto, Scritti minori cit, 951-967.