La provincia romana d'Asia, i publicani e l'epigrafe di Efeso (Monumentum Ephesinum) - di Gianfranco Purpura
Redazione Archaeogate, 05-02-2003 -
Pag. 1 di 3 
Primo paragrafo
In: Iura , Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico, 52, 2001, (in corso di stampa).
Come un sasso caduto in uno specchio d'acqua produce onde che si diffondono sempre più lontano – per ricorrere ad un'immagine frequentemente impiegata - così il rinvenimento di un papiro o di un'epigrafe non solo può suscitare e risolvere problemi immediati, ma con il passare del tempo può investire questioni sempre più ampie, contribuendo sovente a chiarirle.
E che la lunga iscrizione ritrovata ad Efeso nel 1976 e pubblicata nel 1989 - denominata dagli editori Monumentum Ephesenum[1], con espressione che si riscontra nelle collezioni latine del Concilio del 431 d.C. - rappresenti un documento straordinario, che contiene il testo della Lex portus Asiae predisposta, come ci informa Tacito[2], per ordine di Nerone da tre curatori nell'anno 62 d.C., lo ha dimostrato non solo la varietà delle tematiche percepite dalla sensibilità di Tullio Spagnuolo Vigorita[3] - che per primo ha richiamato l'attenzione giuridica sul testo – ma anche la ricchezza di una letteratura[4] che nel tempo, dopo un'iniziale cautela, sembra essere ora avviata a risolvere via via questioni annose e problematiche sempre più vaste.
Le 155 linee dell'epigrafe contengono dunque il Novmo" tevlou" jAsiva" eijsagwgh§" kai; ejxagwgh§" katav te gh§n kai; kata; qavlassan (l. 7), cioè la traduzione greca della legge doganale latina sui dazi ( portorium ) del 2,5% ( quadragesima ) da corrispondere per le mercanzie importate ed esportate per terra e per mare dalla provincia romana d'Asia ( Lex portus Asiae ); testo che è costituito sino alla l. 84 dalle disposizioni basilari redatte dai consoli Lucio Ottavio e Caio Aurelio Cotta probabilmente nel 75 a.C., inglobando forse o rielaborando uno strato più antico risalente al momento della costituzione della provincia, tra il 133 ed il 123/122 a.C., e relativo, dalla l. 84 alla l. 154, ad una serie di ulteriori clausole - probabilmente editti - di vari consoli in successione cronologica dal 72 (o 70) a.C. sino alla sistemazione della materia effettuata tra il 44 ed il 46 d.C. dal quaestor aerarii Domizio Decidiano (forse ll. 140 - 143). Nel 58 d.C., Nerone, dissuaso dal proposito di abolire tutti i vectigalia[5], ordinò che le leges di ciascuna imposta fino ad allora occultate venissero esposte in pubblico in favore dei contribuenti. La suddetta legge, pubblicata il 9 luglio del 62 d.C. dai tre consolari preposti ai publica vectigalia , Lucio Pisone, Ducenio Gemino e Pompeo Paolino, raccoglieva quindi disposizioni tralatizie lasciandole apparentemente integre e contribuiva alla definitiva pubblicazione e sistemazione dei dazi doganali dell'Asia nell'età imperiale.
Le disposizioni della Lex portus Asiae , anche se risalenti ad epoche diverse, sono state dagli studiosi raggruppate in tre categorie distinte[6]. La prima è relativa ai rapporti fra i debitori d'imposta e i publicani, riguarda dunque l'obbligo della professio per i viaggiatori, le modalità di calcolo del dazio sui beni in transito e le mercanzie, i mezzi di tutela contro la frode e l'inadempimento. La seconda categoria di clausole si riferisce alle immunità doganali; la terza ai rapporti tra la società appaltatrice del dazio asiatico ed il popolo romano. In tale ambito rientra la determinazione del termine di scadenza del pagamento in pensiones annuali a data fissa dovuto dall'appaltatore all'erario[7]; l'obbligo della prestazione di garanzie reali e personali e la fissazione della relativa scadenza[8]; la possibilità della sostituzione dei garanti[9]; l'obbligo di rotazione annuale del magister[10]; la determinazione della durata quinquennale dell'appalto[11]; la fissazione del momento di decorrenza della vigenza del capitolato[12].
Se il Convegno tenuto a Oxford nel 1999 e avente per oggetto l'analisi dell'epigrafe[13] ha contribuito a mettere a fuoco alcune questioni, collegate a letture diverse o addirittura all'identificazione - per taluno controversa - del documento con i contenuti dell'editto neroniano del 58 d.C. riferito da Tacito[14], alcune opere recentemente pubblicate ( G. D. Merola , Autonomia locale, governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiane, Bari, 2001; L. Maganzani , Pubblicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale de publicanis , Torino, 2002) hanno il pregio di trarre spunti dalla nuova evidenza epigrafica per valutarne i riflessi su questioni ben più ampie: come le vicende organizzative della regione dell'Asia, la sistemazione e le funzioni delle sue diocesi, l'imposizione centrale ed i dazi corrisposti nei municipi, la realtà ed i limiti dell'autonomia cittadina, le strutture non urbane e la dislocazione delle stazioni doganali. Così nell'opera di Giovanna Daniela Merola, che non solo contribuisce a far luce sulla storia dell'amministrazione e delle finanze della provincia d'Asia, ma può anche aiutare alla comprensione dell'intera organizzazione provinciale romana.
I problemi del sistema dell'appalto, della riscossione attraverso i pubblicani, sono presi in considerazione nello studio di Lauretta Maganzani, che ha l'indubbio merito di tentare di colmare, anche avvalendosi del Monumentum Ephesinum , la lacuna relativa alle caratteristiche, struttura e mezzi giudiziari predisposti dall'ordinamento romano a tutela e nei confronti di esattori di vectigalia publica populi romani . Anche in questo caso la ricerca, nel chiarire gli aspetti processuali del rapporto pubblicano-debitore d'imposta, si spinge per quanto possibile ad indagare sul contenuto del titolo edittale de publicanis .
Procedendo quindi con ordine, forniremo qualche cenno sulle conclusioni alle quali perviene G. D. Merola, per sintetizzare poi le tesi sostenute da L. Maganzani e concludere infine con una breve riflessione che, non avendo alcuna pretesa di occuparsi delle specifiche questioni trattate, vuole solo sottolineare la peculiarità e la valenza, per lo studio del Diritto Romano e dei Diritti dell'Antichità, dell'apporto di nuovi documenti, siano essi epigrafici, papirologici o di altra natura, in un momento in cui si tende a collocare l'indagine sulle fonti in un ambito sempre più ristretto e specialistico.
Note
[1] Ephesinum o Ephesenum . Editio princeps di H. Engelmann, D. Knibbe, Das Zollgesetz der Provinz Asia, Epigraphica Anatolica (EA), 14, 1989; notizia preliminare: H. Engelmann, D. Knibbe, Das Monumentum Ephesenum. Ein Vorbericht, EA, 8, 1986, pp. 19 ss.; successive edizioni: C. Nicolet, Ann. Épigr. (AE), 1989, n. 681, pp. 214-222; H. Pleket- R. S. Stroud, SEG, 39, 1989, n. 1180, pp. 367-387. Il testo è consultabile anche nel database del PHI # 7 ( Greek Documentary Text ) in Ionia [Suppl. to Ephesos (Hamburg) n. 45]. Cfr. anche SEG, 43, 1993 (pubbl. 1996), n. 752 e SEG, 44, 1994 (pubbl. 1997), n. 928.
[2] Tacito, Ann. 15, 18, 3. Nerone nel 58 d.C., indotto a rinunciare ad abolire tutti i vectigalia , aveva ordinato con editto che le leggi di ciascuna imposta, fino ad allora occultate, venissero esposte in pubblico (Tacito, Ann. 13, 51, 1).
[3] T. Spagnuolo Vigorita, Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte, Convegno "I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica", Torino, 17-19 ottobre 1994, Napoli, Jovene, 1996, pp. 3-74 (estratto).
[4] D. Knibbe, Legum dicendarum in locandis vectigalibus omnis potestas , ÖJH, 58, 1988, pp. 129-134; C. Nicolet, À propos du règlement douanier d'Asie: demosiônia et les prétendus quinque publica Asiae , CRAI, 1990, 3, pp. 675-698 ; R. Merkelbach, Hat der Bithynische Erbfolgekrieg im Jahr 74 oder 73 begonnen?, ZPE, 81, 1990, pp. 97-100; W. Eck, Cn. Calpurnius Piso, cos. o rd. 7 v. Chr. Und die lex portorii provinciae Asiae, EA, 15, 1990, pp. 139-145; J. Nollé, Pamphylische Studien 11 und 12, Chiron, 21, 1991, pp334 ss.; H. Wankel, Zum Zollgesetz der Provinz Asia § 1, ZPE, 85, 1991, p. 40; C. Schäfer, Zur Sfragiv" von Sklaven in der lex portorii provinciae Asiae, ZPE, 86, 1991, pp. 193-198; H. Solin, Zum Zollgesetz der Provinz Asia, ZPE, 86, 1991, p. 183; O. Salomies, Zu einigen Stellen im Zollgesetz der Provinz Asia, ZPE, 86, 1991, pp. 184-186; M. Heil, Einige Bemerkungen zum Zollgesetz aus Ephesos, EA, 17, 1991, pp. 9-18; C. Nicolet, Le Monumentum Ephesenum et les dîmes d'Asie, BCH, 115, 1991, pp. 465-480; Id., Le Monumentum Ephesenum et la délimitation du portorium d'Asie, MEFRA, 105, 1993, pp. 929-959; Bérenger, La commission financière extraordinaire de 62 ap. J.-C., MEFRA, 105, 1993, pp. 75 ss.; C. Domergue, Production et commerce des métaux dans le monde romain: l'exemple des métaux hispaniques d'après l'épigraphie des lingots, Epigrafia della produzione e della distribuzione, Roma, 1994, pp. 80 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, Lex portus Asiae , cit., pp. 3-74 (estratto); N. Lewis, Three textual notes on the new Monumentum Ephesenum , ZPE, 107, 1995, p. 248; B. C. McGing, The ephesian custom law and the third mithridatic war, ZPE, 109, 1995, pp. 283-288; G. D. Merola, Il Monumentum Ephesenum e l'organizzazione territoriale delle regioni asiane, MEFRA, 108, 1996, pp. 263-296; N. Lewis, On roman imperial promulgations in greek, Scripta Classica Israelitica, XV, 1996 pp. 208-211; M. Dreher, Die Lex portorii Asiae und der Zollbezirk Asia, EA, 26, 1996, pp. 111-128; Id., Das Monumentum Ephesenum und das römische Zollwesen, XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 18-24 settembre 1997 (riproposto con alcune aggiunte in MBAH, 16, 2, 1997, pp. 79-96); S. Carrelli, Alcune osservazioni sul portorium Asiae , Studi ellenistici, VIII, Pisa-Roma, 1996, pp. 175-189; Id., Dogane, merci e prezzi nella nuova iscrizione di Efeso, Rivista Italiana di Numismatica, 98, 1997; C. Nicolet, Le Monumentum Ephesenum , la loi Terentia Cassia et les dîmes d'Asie, MEFRA, 111, 1, 1999, pp. 191-215 ; T. Spagnuolo Vigorita, Il Monumentum Ephesenum e l'appalto del dazio asiatico. Con qualche osservazione sulle città privilegiate, in "Ciudades privilegiadas en el occidente romano", Siviglia, 1999, pp. 187 ss.; D. Knibbe, ÖJH, 60, 2000, pp. 147 ss.; L. Maganzani, I poteri di autotutela dei publicani nella Lex portus Asiae MEP, III, 2000, pp. 129 – 135; Id., La pignoris capio dei publicani dopo il declino delle legis actiones , Cunabula Iuris. Studi Broggini, Milano, 2002, pp. 175 - 227; G. D. Merola, Autonomia locale, governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiane, Bari, 2001; L. Maganzani, Pubblicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale de publicanis , Torino, 2002, pp. 14 e 45 ss.
[5] Spagnuolo Vigorita, Il Monumentum Ephesenum , cit., p. 9 segnala che in Tac. Ann . 13, 50, 1-2 vectigalia e portoria risultano essere sinonimi.
[6] L. Maganzani, Pubblicani e debitori d'imposta, cit., p. 231.
[7] ll. 99 – 101 (§ 42) riferibili al 17 a.C.
[8] ll. 101 – 103 (§ 43) inserite nel 17 a.C.; ll. 110 – 112 (§ 47) ascrivibili al 57 d.C; ll. 124 - 126 (§ 55) del 5 d.C.; ll. 144 - 147 (§ 62) del 62 d.C.
[9] ll. 105 – 109 (§ 45) del 12 a.C.; ll. 133 – 135 (§ 58) del 19 d.C.; ll. 140 – 143 (§ 61) forse del 44/46 d.C.
[10] l. 123 (§ 54) del 5 d.C.; l. 109 (§ 46) del 57 d.C.
[11] ll. 127 – 128 (§ 56) dell'8 o del 12 d.C.; ll. 133 – 135 (§ 58) del 19 d.C.; ll. 140 – 143 (§ 61) forse del 44/46 d.C.
[12] ll. 135 –137 (§ 59) del 37 d.C.
[13] Colloquium on the Monumentum Ephesinum (Oxford, 1-2 ottobre 1999), organizzato dal Centre for the study of ancient documents dell'Università di Oxford.
[14] Cfr. supra nt. 2. G. D. Rowe, The elaboration and diffusion of the Monumentum Ephesinum , Colloquium on the Monumentum Ephesinum , Oxford, 1-2 ottobre 1999 (in corso di stampa).