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L'esperienza di Roma nello studio del Diritto[1] - di Antonio GuarinoRedazione Archaeogate, 17-01-2001 - Pag. 1 di 3 » ![]() Sommario
Primo paragrafoTutti sanno quanto profondo e importante sia stato l'apporto del diritto romano, sopra tutto del ius privatum, alla formazione dei diritti positivi delle nazioni civili ed a quella della coscienza giuridica dell'evo contemporaneo. Ancora sino alla fine del sec. XIX dire « romanista » equivaleva, il piú delle volte, a dire « civilista » o « dogmatico », in quanto lo studio degli ordinamenti giuridici privati moderni non era ritenuto separabile da quello del diritto romano. E ciò valeva principalmente per la Germania, sede di una scuola giurisprudenziale particolarmente illustre, largamente apprezzata e seguita in Europa e nel mondo, per il motivo che l'Impero tedesco tuttora considerava come pienamente vigenti, salvo piú o meno late modificazioni apportatevi con successive Novelle, i testi del cd. Corpus iuris civilis di Giustiniano. Note[1] Schema di una conferenza pronunciata il 29 aprile 1955 nell'Academia Matritense del Notariado. Pubblicato in Diritto e Giurisprudenza 70 (1955) 273 ss. [2] Per le idee espresse in queste pagine, cfr. già GUARINO, L'ordinamento giuridico romano (1949) 9 ss.; Storia del diritto romano2 (1954); Pro/ilo di diritto privato romano3 (1954) c. II VI. Altre opere, di varia ampiezza e impostazione, che gioverà aver sempre presenti sono: ALBERTARIO, Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianeo (1935); ALVAREZ SUAREZ, Horizonte actual del derecho romano (1944); CHIAZZESE, Introduzione allo studio del diritto romano3 (1948); D'ORS, Presupuestos criticos para el estudio del derecho romano (1943); GROSSO, Premesse generali al corso di diritto romano3 (1954); GROSSO, Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano (lit. 1948); ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano (lit. 1953); SANCHEZ DEL Rio, Notas sobre los temas generales del derecho romano (1955); SCHULZ, I principii del diritto romano (tr. it. 1946). La letteratura sul distacco tra romanisti e civilisti e sulla «crisi» del diritto romano è sterminata. Il grido di allarme più alto (ma non il primo: cfr., sul punto, ORMANNI, L'eredità classica nel mondo moderno, in Labeo 1 [1955] 98 ss.) fu lanciato dal KOSCHAKER, Die Krise des römischen Recbts und die romanistiscbe Wissenschaft (1939): per una puntualizzazione del « clima » in cui il saggio del Koschaker fu concepito e scritto, può essere utile qualche cenno in GUARINO, L'Europa e il diritto romano, in Labeo 1 (1955) 207 ss. V. ancora: KOSCHAKER, Europa una das römische Recht (1947, rist. 1953), ove si ribadisce il programma dell' « attualizzazione » , espresso altresí mediante il motto « zurück zu Savigny! » (« torniamo al diritto romano come lo praticava, ai primi del secolo scorso, il fondatore della Scuola storica tedesca, Federico Carlo v. Savigny! »). Sarebbe vano citare la vastissima serie di articoli adesivi sollevata dagli scritti del Koschaker. Bisogna riconoscere al Carrelli il merito di aver per primo reagito a questa impostazione: v. infra nt. 3. [3] In particolare, la celebrata opera del Koschaker dal titolo Europa und das römische Recht (v. nt. 2) altro non rappresenta che lo sviluppo della Krise del 1938. Serenità vuole che si dica che fu un'opera indubbiamente di largo e profondo respiro, di vasta e signorile dottrina, ma priva o quasi di una sua propria fisionomia, di una sua chiara e definita ragion d'essere. E' altissimo merito del Koschaker l'aver ribadito la grande importanza avuta dal diritto romano come coefficiente dell'unità spirituale europea, ma non è per questo, non è affatto per questo che si giustifica la tesi, che pur condivido, della opportunità di studiare storicamente il diritto romano, cioè di ricostruirlo nella sua evoluzione millenaria da Romolo a Giustiniano. Questa tesi ha, invece, un « ubi consistam » del tutto autonomo: il diritto romano merita di essere studiato storicamente per l'intrinseco interesse che esso offre, e può essere utile in questa guisa a contribuire non solamente all'unità spirituale europea, ma a quella mondiale. Perché si studia la grammatica latina, perché si studiano i neutroni, perché si studiano le geometrie non euclidee? Perché non sarebbe possibile, agli Ulissidi che noi siamo, rinunciare al loro studio? Ecco le vere ragioni che giustificano (accanto a ogni altra ricerca veramente scientifica) anche la ricerca storiografica del diritto romano. Ed ecco, dunque, perché l'Europa del Koschaker (di cui, ripeto, sarebbe vano contestare la profonda dottrina) tanto ha detto e dice agli uomini di cultura in genere e agli storiografi del diritto intermedio in particolare, ma tanto poco, siamo sinceri, ha detto e dice ai romanisti in quanto tali. [4] Cfr. CARRELLI, A proposito di crisi del diritto romano, in SDHI. 9 (1943) 1 ss. (si tratta della prolusione che il compianto romanista avrebbe dovuto pronunciare, ma non pronunciò, per la contingenza bellica, a Messina nel dicembre 1940). Alla reazione del Carrelli si uni chi scrive nella sua prolusione catanese (gennaio 1943): GUARINO, Il problema dogmatico e storico del diritto singolare, in Ann. dir. comp. 18 (1946) 1 ss. V. ora in questo senso, con vasta impostazione, ORESTANO, Introduzione (nt. 1) passim e 228 ss.; ID., Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del diritto, in RISG. 4 (1950) 156 ss. (La reazione dell'Orestano è tanto rigida che egli, Introduzione cit. 237 s., critica anche me, per quel che affermavo in Ord. giur. rom. cit.: « di tutti i propositi di 'ritorno', che piú volte sono risuonati nei secoli, indubbiamente il piú antistorico è quello lanciato da queste correnti della moderna romanistica, perché, se veramente si ritenesse che le soluzioni del nostro presente noi dovessimo andare a cercarle nel diritto romano . . ., con ciò si verrebbe ad annullare . . . lo svolgimento della storia giuridica dal Corpus iuris ai nostri giorni ». Ma, per vero, a me proprio non sembra di aver voluto dire e di aver detto quanto 1'Orestano ha creduto d'intendere). Per la piú recente letteratura, v.: BIONDI, Crisi e sorti dello studio del diritto romano, in Conferenze romanistiche Univ. Trieste 1 (1950) 11 ss.; ID., Esistenzialismo giuridico e giurisprudenza romana, in Jus 1 (1950) 107 ss.; ID., Scienza giuridica come arte del giusto, in Jus 1 (1950) 145 ss.; ID., Universalità e perennità della giurisprudenza romana, in L'Europa e il dir. romano (1954) 2. 381 ss.; BISCARDI, Il diritto romano e l'ora presente, in Jus 2 (1951) 287 ss.; BRANCA, Considerazioni sulla dogmatica romanistica in rapporto con la dogmatica moderna, in RISG. 4 (1950) 131 ss.; D' ORS, La crisi attuale del diritto nell'impostazione romanistica, in Jus 2 (1951) 341 ss.; ID., Jus Europaeum?, in L'Europa e il diritto romano (1954) 1. 447 ss.: tutti questi autori concordano in un punto, nel propugnare un ritorno ai metodi ed alla spirito della giurisprudenza romana, aliena da inutili astrazioni. Cfr. anche: HORVAT [Il diritto romano e i nostri studi giuridici], rassegnato in Iura 3 (1952) 483; WENGER, Um die Zukunft des römischen Rechts, in Festschr. Schulz (1951) 2. 364 ss.; BADER, Aufgaben und Methoden des Rechtshistorikers, in Recht und Staat 162 (1951); BRASIELLO, Lo studio storico del diritto romano in rapporto al diritto moderno, in AG. 141 (1951) 58 ss.; BIONDI, La terminologia romana come prima dogmatica giuridica, in Studi Arangio Ruiz 2 (1953) 73 ss.; GIOFFREDI, Dommatica e sistematica nello studio del diritto romano, in SDHI. 18 (1952) 248 ss.; ALBANESE, Rc. a Orestano, Introduzione, in Iura 5 (1954) 249 ss.; KUNKEL, Paul Koschaker und die europäische Bedeutung des römischen Rechts, in L'Europa e il dir. rom. (1954) 1. III ss.; WIEACKeR, Ueber Aktualisierung der Ausbildung im römischen Recht, ivi 1. 513 ss.; RICCOBONO, La universalità del diritto romano, ivi 2, 1 SS.; IGLESIAS, El estudio actual del derecho romano, ivi 2. 301 SS.; PARADISI, I nuovi orizzonti della storia giuridica, ivi 2. 307 ss.; BURDESE, Considerazioni preliminari in merito allo studio del diritto romano, in Studi De Francisci (1955) 4. 359 ss., special. 368 ss. [5] Val la pena di rilevare che, contrariamente ad ogni aspettativa, si va verificando in questi anni un risveglio degli studi romanistici anche nei Paesi comunisti. Ovviamente, il diritto romano viene studiato ivi secondo i criteri del cd. materialismo storico: metodo pienamente legittimo e fecondo di interessanti (anche se non sempre convincenti) risultati, di cui ha fatto e continua a fare impeccabile applicazione tra noi il DE MARTINO, Storia della costituzione romana 1 (1950), 2 (1954 55). Senonché, dilettantistiche e poco meditate, se non altro, sembrano invece enunciazioni come quelle di BARTOŠECK, Rc. a Cosentini, Studi sui liberti, in Iura 1 (1950) 461 ss.; ID., Come si dovrebbe studiare attualmente il diritto romano, in Studi Arangio Ruiz (1953) 1. 317 ss.; BARDACH, Perspektiwy rozwoju nauki historii panstwa i prava, in Czasopismo Prawno historyczne 3 (1951) 1 ss. Cfr. al proposito: GROSSO, Rc. a Studi Arangio Ruiz, in Tura 4 (1953) 419; ID., Premesse (nt. 1) 16 s.; BIONDI, Diritto romano e marxismo, in Jus 4 (1953) 130 ss.; IGLESIAS CUBRÌA, Materialismo bistórico y Derecho romano, in In/ormación juridica 105 (1952) 133 ss. Articoli recentemente pubblicati in Iura [archivio]:
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