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L'esperienza di Roma nello studio del Diritto[1] - di Antonio Guarino

Sommario

  1. Primo paragrafo
  2. Secondo paragrafo
  3. Terzo paragrafo

Primo paragrafo

Tutti sanno quanto profondo e importante sia stato l'apporto del diritto romano, sopra tutto del ius privatum, alla formazione dei diritti positivi delle nazioni civili ed a quella della coscienza giuridica dell'evo contemporaneo. Ancora sino alla fine del sec. XIX dire « romanista » equivaleva, il piú delle volte, a dire « civilista » o « dogmatico », in quanto lo studio degli ordinamenti giuridici privati moderni non era ritenuto separabile da quello del diritto romano. E ciò valeva principalmente per la Germania, sede di una scuola giurisprudenziale particolarmente illustre, largamente apprezzata e seguita in Europa e nel mondo, per il motivo che l'Impero tedesco tuttora considerava come pienamente vigenti, salvo piú o meno late modificazioni apportatevi con successive Novelle, i testi del cd. Corpus iuris civilis di Giustiniano.

Senonché, nel 1900 avvenne che anche l'Impero tedesco, dopo lunga elaborazione, finí per darsi un codice civile, il quale abrogò la legislazione giustinianea e si offrí come testo autonomo di interpretazione e di studio alla giurisprudenza. La conseguenza di questo avvenimento fu che, non soltanto in Germania ma, per riflesso, in ogni altro paese del mondo, i « civilisti » presero ad allontanarsi sempre di piú, ed in modo definitivo, dai « romanisti »[2]. Questi, liberi da ogni residua preoccupazione di adattamento dei testi giuridici romani alle mutate condizioni dei tempi moderni, ripresero lo studio di quelle fonti da un punto di vista squisitamente critico ricostruttivo, giungendo in breve tempo, attraverso l'applicazione di un metodo di indagine sempre piú raffinato, alla costruzione di interessantissime, se pur complesse, visuali prospettiche dell'evoluzione giuridica romana dal periodo arcaico a Giustiniano. A loro volta, i civilisti (dal cui seno piú tardi uscirono i principali cultori della cd. teoria generale), assorbiti dalla cura dei nuovi testi legislativi, non tanto obliarono le vecchie nozioni romanistiche, quanto evitarono, salvo eccezioni, di seguire con serietà e diligenza gli immensi progressi che la romanistica veniva intanto realizzando. Si continuò, questo sí, da loro e da tutti (salvo che in Germania, nella parentesi nazionalsocialista del 1932 1945), a far grandi dichiarazioni di omaggio al diritto romano, padre dei diritti moderni, monumento insigne di civiltà e via dicendo, ma ci si guardò bene dall'interessarsene in modo effettivo, nulla o quasi si fece per seguire gli sviluppi della sua palingenesi storiografica attraverso l'opera delle nuove scuole romanistiche.

La situazione odierna delle materie romanistiche nel mondo è, dunque, di essere in ogni dove circondate da molta reverenza formale, ma di essere sostanzialmente assai trascurate dagli studiosi dei diritti moderni e della teoria generale del diritto. Può anche darsi che, andando di questo passo, il Diritto romano scomparirà dalle facoltà giuridiche, per riaffiorare eventualmente nelle facoltà letterarie, a lato della Storia e della Letteratura romana, se non addirittura come un capitolo della prima di queste due discipline didattiche.

È stato appunto paventando questo destino che un grande romanista tedesco, Paolo Koschaker, in piena Germania nazionalsocialista, ha coraggiosamente parlato di una « crisi del diritto romano » e della necessità di superarla, per il bene della civiltà europea. Ma sia detto sinceramente che il rimedio proposto dal Koschaker altro non era che un inefficiente palliativo, trattandosi, per usare i suoi stessi termini, di « attualizzare l'insegnamento romanistico », e cioè di ridurre la lezione di diritto romano alla esposizione di quei soli argomenti privatistici, i quali potessero ancora avere interesse, causa i loro addentellati con i diritti vigenti, per gli studiosi di questi ordinamenti giuridici[3].

Per vero, a me pare di dover dar ragione al romanista italiano Odoardo Carrelli, il quale replicò al Koschaker, e a quanti altri raccolsero il suo grido di allarme, che la famigerata crisi, almeno come crisi scientifica del diritto romano, non esiste, perché quello che occorre a una scienza per sussistere non è già l'interessamento del grosso pubblico ai suoi risultati, ma l'interesse intrinseco dei suoi problemi e il rinnovarsi continuo dei suoi cultori. Comunque, se lo scadimento di interesse degli uomini della strada o dei cultori dei diritti moderni verso il diritto romano dovesse essere considerato davvero come sintomo di una crisi del medesimo, è chiaro che il limitarsi, da parte dei romanisti, a scrivere capitoli introduttivi di carattere storico alle monografie relative al diritto moderno, finirebbe ben presto per diventare un'attività pedissequa e ste­reotipa, priva della possibilità di sopravvivere a lungo[4].

La scienza del diritto romano, essendo una scienza, non può e non deve, secondo me, subire limitazioni opportunistiche di nessun genere. Essa deve rimanere quella che è, libera di riversarsi su ogni problema, quale che sia, che le si pari dinnanzi. Se essa finisse per essere del tutto negletta e trascurata nello studio dei diritti moderni e della teoria generale del diritto, sarebbe, sí, il momento di parlare di « crisi », ma non di crisi del diritto romano, bensí di crisi della coscienza giuridica moderna, come coscienza unitaria dello sviluppo giuridico universale.La crisi della unitarietà della coscienza giuridica moderna è una crisi, reale e paurosa, che, non essendo ancora manifestamente scoppiata, si ha la colpa, in genere, di non avvertire. 1 pochi che la presentono e la temono hanno, d'altro canto, il torto, secondo me, di propugnare dei mezzi di superamento del tutto inefficaci, quali il potenziamento della comparazione giuridica, il fondamento di una scienza universale del diritto o la moltiplicazione delle conferenze internazionali di unificazione giuridica. La comparazione giuridica è una disciplina scientifica che ha da fare con un campo di osservazione troppo vasto, per poterlo abbracciare realmente tutto; la cd. scienza universale del diritto, intesa come scienza dei concetti logico giuridici universali, è disciplina che si riduce a troppo esiguo numero di concetti generalissimi, per poter esercitare una reale azione direttiva della coscienza giuridica mondiale; infine, le conferenze internazionali di unificazione giuridica sono, come tutte le conferenze internazionali, troppo difficili a riunirsi e troppo vaghe nelle conclusioni, perché possano essere prese, salvo casi eccezionali, in seria considerazione.

Orbene, io sono convinto che, se un mezzo ancora rimane, quanto meno per arrestare o frenare il rovinoso processo di disgregazione della coscienza giuridica moderna, con il conseguente progressivo allontanamento fra i vari diritti positivi nazionali, questo mezzo consista proprio nel ritorno concorde alla radice comune degli ordinamenti giuridici moderni, vale a dire nel ritorno al diritto romano. Ed anzi il diritto romano, nel poliedrico assetto di esso, che i moderni studi critici vengono ponendo in luce, è in grado, forse, di fare qualcosa di piú: non solo di agire da remora, ma addirittura di donare ai legislatori contemporanei tesori tanto insospettati, quanto inestimabili di esperienza giuridica, sia privatistica che pubblicistica[5].

Di qui la particolare benemerenza di ogni iniziativa di noi romanisti, qualora avremo presenti, nello svolgimento e nella esposizione delle nostre ricerche, quei problemi generali del diritto, che, stricto iure, non saremmo tenuti ad affrontare.

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Note

[1] Schema di una conferenza pronunciata il 29 aprile 1955 nell'Academia Matritense del Notariado. Pubblicato in Diritto e Giurisprudenza 70 (1955) 273 ss.

[2] Per le idee espresse in queste pagine, cfr. già GUARINO, L'ordinamento giuridico romano (1949) 9 ss.; Storia del diritto romano2 (1954); Pro/ilo di diritto privato romano3 (1954) c. II VI. Altre opere, di varia ampiezza e impostazione, che gioverà aver sempre presenti sono: ALBERTARIO, Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianeo (1935); ALVAREZ SUAREZ, Horizonte actual del derecho romano (1944); CHIAZZESE, Introduzione allo studio del diritto romano3 (1948); D'ORS, Presupuestos criticos para el estudio del derecho romano (1943); GROSSO, Premesse generali al corso di diritto romano3 (1954); GROSSO, Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano (lit. 1948); ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano (lit. 1953); SANCHEZ DEL Rio, Notas sobre los temas generales del derecho romano (1955); SCHULZ, I principii del diritto romano (tr. it. 1946). La letteratura sul distacco tra romanisti e civilisti e sulla «crisi» del diritto romano è sterminata. Il grido di allarme più alto (ma non il primo: cfr., sul punto, ORMANNI, L'eredità classica nel mondo moderno, in Labeo 1 [1955] 98 ss.) fu lanciato dal KOSCHAKER, Die Krise des römischen Recbts und die romanistiscbe Wissenschaft (1939): per una puntualizzazione del « clima » in cui il saggio del Koschaker fu concepito e scritto, può essere utile qualche cenno in GUARINO, L'Europa e il diritto romano, in Labeo 1 (1955) 207 ss. V. ancora: KOSCHAKER, Europa una das römische Recht (1947, rist. 1953), ove si ribadisce il programma dell' « attualizzazione » , espresso altresí mediante il motto « zurück zu Savigny! » (« torniamo al diritto romano come lo praticava, ai primi del secolo scorso, il fondatore della Scuola storica tedesca, Federico Carlo v. Savigny! »). Sarebbe vano citare la vastissima serie di articoli adesivi sollevata dagli scritti del Koschaker. Bisogna riconoscere al Carrelli il merito di aver per primo reagito a questa impostazione: v. infra nt. 3.

[3] In particolare, la celebrata opera del Koschaker dal titolo Europa und das römische Recht (v. nt. 2) altro non rappresenta che lo sviluppo della Krise del 1938. Serenità vuole che si dica che fu un'opera indubbiamente di largo e profondo respiro, di vasta e signorile dottrina, ma priva o quasi di una sua propria fisionomia, di una sua chiara e definita ragion d'essere. E' altissimo merito del Koschaker l'aver ribadito la grande importanza avuta dal diritto romano come coefficiente dell'unità spirituale europea, ma non è per questo, non è affatto per questo che si giustifica la tesi, che pur condivido, della opportunità di studiare storicamente il diritto ro­mano, cioè di ricostruirlo nella sua evoluzione millenaria da Romolo a Giustiniano. Questa tesi ha, invece, un « ubi consistam » del tutto autonomo: il diritto romano merita di essere studiato storicamente per l'intrinseco interesse che esso offre, e può essere utile in questa guisa a contribuire non solamente all'unità spirituale europea, ma a quella mondiale. Perché si studia la grammatica latina, perché si studiano i neutroni, perché si studiano le geometrie non euclidee? Perché non sarebbe possibile, agli Ulissidi che noi siamo, rinunciare al loro studio? Ecco le vere ragioni che giustificano (accanto a ogni altra ricerca veramente scientifica) anche la ricerca storiografica del diritto romano. Ed ecco, dunque, perché l'Europa del Koschaker (di cui, ripeto, sarebbe vano contestare la profonda dottrina) tanto ha detto e dice agli uomini di cultura in genere e agli storiografi del diritto intermedio in parti­colare, ma tanto poco, siamo sinceri, ha detto e dice ai romanisti in quanto tali.

[4] Cfr. CARRELLI, A proposito di crisi del diritto romano, in SDHI. 9 (1943) 1 ss. (si tratta della prolusione che il compianto romanista avrebbe dovuto pronun­ciare, ma non pronunciò, per la contingenza bellica, a Messina nel dicembre 1940). Alla reazione del Carrelli si uni chi scrive nella sua prolusione catanese (gennaio 1943): GUARINO, Il problema dogmatico e storico del diritto singolare, in Ann. dir. comp. 18 (1946) 1 ss. V. ora in questo senso, con vasta impostazione, ORESTANO, Introduzione (nt. 1) passim e 228 ss.; ID., Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del diritto, in RISG. 4 (1950) 156 ss. (La reazione dell'Orestano è tanto rigida che egli, Introduzione cit. 237 s., critica anche me, per quel che affermavo in Ord. giur. rom. cit.: « di tutti i propositi di 'ritorno', che piú volte sono risuonati nei secoli, indubbiamente il piú antistorico è quello lanciato da queste correnti della moderna romanistica, perché, se veramente si ritenesse che le soluzioni del nostro presente noi dovessimo andare a cercarle nel diritto romano . . ., con ciò si verrebbe ad annullare . . . lo svolgimento della storia giuridica dal Corpus iuris ai nostri giorni ». Ma, per vero, a me proprio non sembra di aver voluto dire e di aver detto quanto 1'Orestano ha creduto d'intendere). Per la piú recente letteratura, v.: BIONDI, Crisi e sorti dello studio del diritto romano, in Conferenze romanistiche Univ. Trieste 1 (1950) 11 ss.; ID., Esistenzialismo giuridico e giurisprudenza romana, in Jus 1 (1950) 107 ss.; ID., Scienza giuridica come arte del giusto, in Jus 1 (1950) 145 ss.; ID., Universalità e perennità della giurisprudenza romana, in L'Europa e il dir. romano (1954) 2. 381 ss.; BISCARDI, Il diritto romano e l'ora presente, in Jus 2 (1951) 287 ss.; BRANCA, Considerazioni sulla dogmatica romanistica in rapporto con la dogmatica moderna, in RISG. 4 (1950) 131 ss.; D' ORS, La crisi attuale del diritto nell'impostazione romanistica, in Jus 2 (1951) 341 ss.; ID., Jus Europaeum?, in L'Europa e il diritto romano (1954) 1. 447 ss.: tutti questi autori concordano in un punto, nel propugnare un ritorno ai metodi ed alla spirito della giurisprudenza romana, aliena da inutili astrazioni. Cfr. anche: HORVAT [Il diritto romano e i nostri studi giuridici], rassegnato in Iura 3 (1952) 483; WENGER, Um die Zukunft des römischen Rechts, in Festschr. Schulz (1951) 2. 364 ss.; BADER, Aufgaben und Methoden des Rechtshistorikers, in Recht und Staat 162 (1951); BRASIELLO, Lo studio storico del diritto romano in rapporto al diritto moderno, in AG. 141 (1951) 58 ss.; BIONDI, La terminologia romana come prima dogmatica giuridica, in Studi Arangio Ruiz 2 (1953) 73 ss.; GIOFFREDI, Dommatica e sistematica nello studio del diritto romano, in SDHI. 18 (1952) 248 ss.; ALBANESE, Rc. a Orestano, Introduzione, in Iura 5 (1954) 249 ss.; KUNKEL, Paul Koschaker und die europäische Bedeutung des römischen Rechts, in L'Europa e il dir. rom. (1954) 1. III ss.; WIEACKeR, Ueber Aktualisierung der Ausbildung im römischen Recht, ivi 1. 513 ss.; RICCOBONO, La universalità del diritto romano, ivi 2, 1 SS.; IGLESIAS, El estudio actual del derecho romano, ivi 2. 301 SS.; PARADISI, I nuovi orizzonti della storia giuridica, ivi 2. 307 ss.; BURDESE, Considerazioni preliminari in merito allo studio del diritto romano, in Studi De Francisci (1955) 4. 359 ss., special. 368 ss.

[5] Val la pena di rilevare che, contrariamente ad ogni aspettativa, si va verificando in questi anni un risveglio degli studi romanistici anche nei Paesi comunisti. Ovviamente, il diritto romano viene studiato ivi secondo i criteri del cd. materialismo storico: metodo pienamente legittimo e fecondo di interessanti (anche se non sempre convincenti) risultati, di cui ha fatto e continua a fare impeccabile applicazione tra noi il DE MARTINO, Storia della costituzione romana 1 (1950), 2 (1954 55). Senonché, dilettantistiche e poco meditate, se non altro, sembrano invece enunciazioni come quelle di BARTOŠECK, Rc. a Cosentini, Studi sui liberti, in Iura 1 (1950) 461 ss.; ID., Come si dovrebbe studiare attualmente il diritto romano, in Studi Arangio Ruiz (1953) 1. 317 ss.; BARDACH, Perspektiwy rozwoju nauki historii panstwa i prava, in Czasopismo Prawno historyczne 3 (1951) 1 ss. Cfr. al proposito: GROSSO, Rc. a Studi Arangio Ruiz, in Tura 4 (1953) 419; ID., Premesse (nt. 1) 16 s.; BIONDI, Diritto romano e marxismo, in Jus 4 (1953) 130 ss.; IGLESIAS CUBRÌA, Materialismo bistórico y Derecho romano, in In/ormación juridica 105 (1952) 133 ss.