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Autodifesa di un eretico - di Pierpaolo Zamorani

Quarto paragrafo

Ho scritto sopra di avere la sensazione che il mio lavoro non sia stato preso molto sui serio: i critici più benevoli ne hanno apprezzato (a voce) alcune "originalità", taluno ne ha sottolineato (a voce) il contenuto "provocatorio", ma quanto a credibilità esso è stato giudicato (per iscritto) al di sotto di un livello accettabile. Questa sostanziale sottovalutazione di un contributo che, malgrado i dubbi di Lobrano, è frutto di molte riflessioni e non dell'improvvisazione (anche se taluni suoi aspetti formali, già sopra messi in luce, contribuiscano a presentarlo sotto una luce forse un po' dimessa) è certo la cosa che più mi spiace fra i giudizi che esso ha provocato; se a ciò si aggiunge che, fra quanti mi sono parsi sottovalutare la mia fatica, vanno annoverati due Maestri napoletani degni della stima e dell'ammirazione di tutti (alludo a Francesco De Martino e ad Antonio Guarino) si potrà comprendere il mio imbarazzo nel tentarne la difesa.

La segnalazione che Guarino fece di Plebe Genti Esercito nel Tagliacarte di Labeo[38] lasciava per la verità presagire un maggiore interesse dell'autore nei confronti del mio lavoro: a parte la critica per avere io riportato i testi di Livio e Dionigi in sola lingua italiana (rilievo al quale ho risposto non appena mi è stato possibile)[39], Guarino pareva quanto meno interessato alle molte novità che il Corso presentava, se è vero che lo qualificava espressamente «un libro tutto da leggere». E tuttavia, l'incitamento di Guarino non pare essere stato raccolto, se è vero che non soltanto il mio volume non è stato ritenuto dai più «un libro tutto da leggere», ma nemmeno «un libro da leggere tutto». Lo stesso Guarino, per di più, dalla cui presentazione era lecito attendersi un atteggiamento, se non di approvazione, almeno di attenzione, dà un saggio di come ci si passa "liberare" con la consueta arguzia, ma con inconsueta levitas, di una delle mie affermazioni che giudico maggiormente fondata.

L'osservazione è quella secondo la quale la lex Publilia. Philonis de auctoritate, che rese preventiva l'auctoritas patrum alle delibere del comizio centuriato da successiva che era, costituì un rafforzamento del potere del senato e che, cosa che qui ci interessa, essa non fu il frutto di un atteggiamento antisenatorio del dittatore del 339 a.C. Per dimostrare l'assunto facevo uso di diversi argomenti[40], uno dei quali era costituito dall'innegabile constatazione che, successivamente all'emanazione di questa legge, l'atteggiamento del senato nei confronti di Publilio Filone fu tutt'altro che ostile, anzi fu di aperto sostegno (egli divenne, con l'esplicito appoggio del senato, il primo pretore plebeo[41] nonché, ancora per desiderio del senato, il primo magistrato che ebbe prorogato il comando militare[42]): questi "favori"[43], scrivevo, non si spiegherebbero ave Publilio avesse privato il senato di un potere di controllo della legislazione di straordinaria efficacia, rendendolo privo di pratica rilevanza[44]. Se è vero che questa argomentazione non è una "prova", è altrettanto vero che la risposta di Guarino[45] per aggirarla è una semplice battuta di spirito. Il constatare che i "favori" non si fanno solo agli "amici" (e che pertanto ben sarebbe potuta esservi inimicizia grave fra il senato e Publilio Filone, malgrado le decisioni senatorie a quest'ultimo favorevoli) non scalfisce l'argomentazione, ma sembra quasi tradire una certa "ansia" di Guarino di evitare una risposta.

Ed anche qualora valore di "risposta" le si volesse attribuire, rimangono in ogni caso in piedi gli altri argomenti che io adducevo, da uno dei quali, almeno mi pare, sono da trarre ovvie e neppure tanto implicite conseguenze.

Si tratta di Cic. Brut. 14.55: Possumus M. Curium (suspicari disertum) quod is tribunus plebis, interrege Appio Caeco, diserto homine, comitia contra legem habente, cum de plebe consulem non accipiebat, patres ante auctores fieri coegerit: quod fuit permagnum, nondum lege Maenia lata.

Per il commento a questo testo rimando al mio già citato[46] articolo; in questa sede posso ripropormi l'interrogativo che già mi ponevo allora: si può negare che la prestazione di un'auctoritas preventiva consenta a Manio Curio (e, cosa che qui ci interessa, ai patres) di realizzare ciò che decine di prestazioni di auctoritas successive non avrebbero consentito?

Continuo a sperare che qualcuno mi aiuti a trovare una risposta all'interrogativo.

Anche Francesco De Martino non è stato certo tenero nella valutazione della tesi di fondo di Plebe Genti Esercito. Ma non è di questa durezza che mi lagno. Lo ripeto: attendevo critiche dure e, soprattutto, attendevo critiche, perché è compito dei Maestri esercitare la propria opera di correzione delle idee che essi giudicano errate. Una precisazione però vorrei farla. De Martino ha scritto[47]: «Nel corso di questa lotta si forma uno strato più elevato nel seno della plebe, che partecipa effettivamente al governo e dà vita alla nobiltà patrizio-plebea, subentrata all'antico monopolio patrizio. Questo non rappresenta una sconfitta storica della plebe, come si è sostenuto, ma la sua piena integrazione nella città-stato».

Ebbene, io mi domando: è questa una vittoria plebea, ovvero (e non è la stessa cosa) la vittoria di uno strato fortemente minoritario della plebe, che agisce in stretta relazione con i ricchi patrizi? Perché (e non si deve dimenticarlo) gli uomini della plebe che "partecipano attivamente al governo" non hanno ormai più nulla di plebeo: e che vittoria può mai essere, allora, quella plebea se, in séguito ad essa, il grosso della plebe si ritrova ad essere dominato non più solo dai cosiddetti patrizi, ma da una nobilitas mista patrizio-plebea? Perché proprio questo accade: ed è sufficiente considerare l'operato del console plebeo Caio Marcio Rutilo in occasione della rivolta plebea dell'anno 342 a.C. per cominciare ad avere dubbi che l'ottenimento del posto di console da parte dei ricchi plebei abbia potuto significare per gli altri un miglioramento politico o economico[48]; ed ancora: un sereno esame[49] dell'operato del console plebeo Quinto Publilio Filone dovrebbe portare ad escludere, malgrado le parole di Livio, che la sua legislazione dell'anno 339 a.C. sia secundissima plebi, aduersa nobilitati; ed infine è sufficiente valutare cosa accade al tribunato della plebe[50] dopo la asserita "vittoria" dei plebei (quando questi ultimi vengono espropriati della loro magistratura, che tutela ormai gli interessi del senato) per placare gli entusiasmi e ridimensionare la visione ottimistica che Livio tramanda. La plebe (il grosso della plebe, intendo dire: la sua parte economicamente più debole, ma politicamente più significativa) fu sconfitta nella sua lotta e proprio la sua "piena integrazione" nella città-stato ne è il sintomo: non sono forse stati pienamente integrati nella città-stato altri nemici di Roma dopo la loro sconfitta[51]?

Infine, in chiusura di questo che, più che una risposta a recensioni e rilievi, comincia sempre più ad assomigliare a un cahier de doléance (e la cosa non mi piace), vorrei citare una circostanza un po' buffa che può, tuttavia, costituire una significativa testimonianza del rifiuto che le mie opinioni hanno suscitato nei Colleghi, tanto da spingerli ad una inconsapevole opera di "rimozione". Gabriella Poma ha studiato i provvedimenti normativi conseguenti alla rivolta dell'anno 342 a.C. e i suoi studi (apprezzabilissimi) hanno trovato espressione in quattro (altrettanto apprezzabili) lavori[52]; anch'io, in PGE, avevo affrontato con una certa ampiezza questi temi. E, dal momento che i quattro articoli sono tutti successivi al mio Corso, esso risulta citato e garbatamente criticato in taluno dei lavori della Collega, che preferisce spiegazioni diverse dalle mie. Nulla da eccepire, ovviamente.

Mi lascia però perplesso quanto scrive[53], a proposito del plebiscito Genucio relativo al divieto di iterazione intradecennale di una magistratura, Gabriella Poma, allorché prende in esame le osservazioni di Münzer circa l'operatività di detto plebiscito[54]: «L'elemento di maggior rilievo è tuttavia un altro. Le iterazioni, di cui si è visto, riguardano consoli patrizi; in un solo caso, quello di Caio Plauzio, si ha per un plebeo l'iterazione del consolato in violazione dell'intervallo decennale (347 e 341). Ma anche il caso, che rappresenta l'eccezione per i plebei, del console Caio Plauzio può avere una sua giustificazione, se si ipotizza che i comizi consolari per il 341 fossero già avvenuti all'atto del voto dei plebisciti, ipotesi che può trovare la sua conferma nella anomala conclusione dell'anno consolare. Livio (VIII,3,4-5) segnala come la coppia consolare fu invitata abdicare se magistratu prima della normale scadenza.»

La perplessità è dovuta al fatto che io avevo scritto[55]: «Dalle sopra riportate tabelle (scil. di Miinzer) si deduce... una circostanza di ben maggior peso: dal 342 al 330 (ma il periodo potrebbe essere allargato fino a ricomprendere il 321) mentre taluni patrizi iterano il consolato entro il decennio, nessun plebeo (se si esclude Caio Plauzio, cos. 347 e 341) lo fa. Il che sta a significare, mi sembra, che solo i plebei osservavano il plebiscito, il quale, pertanto, solo essi riguardava. Il caso di Caio Plauzio, poi, potrebbe non costituire affatto una eccezione a quanto testé affermato: è ben vero, infatti, che Livio afferma che i plebisciti furono approvati nel 342, tuttavia essi non dovettero riuscire ad esplicare la loro efficacia che a partire dalle elezioni consolare per il 340, come la lista dei consoli plebei pare confermare. È sufficiente infatti supporre che, allorché furono votati i plebisciti Genuci, fosse già stata eletta la coppia di consoli per il 341, della quale il plebeo è appunto un Plauzio, cioè un appartenente ad una delle quattro stirpi che, sole, avevano espresso i consoli nel periodo 355-342. Né la cosa sarebbe stupefacente, posto che, di norma, si procedeva alla nomina dei nuovi consoli assai per tempo rispetto all'uscita di carica dei vecchi. Questa coppia consolare del 341, comunque (e, segnatamente il console plebeo), in quanto espressione di un compromesso ormai superato, non dovrebbe avere avuto vita facile nella conduzione dello stato. E non è certo casuale, allora, che la coppia consolare del 341 sia stata costretta a dimettersi prima della scadenza della carica...»

Nella sostanza, i due periodi sono perfettamente identici. Speranzoso ho ricercato, nel lavoro della Collega bolognese (che pure, come ho sopra scritto, ben conosce il mio corso sulla plebe), un consolatorio rinvio bibliografico ad esso. Ma di esso non vi è traccia.

Dimenticanza? Rimozione inconscia, come sopra scherzosamente ipotizzavo? O, Dio non voglia, damnatio memoriae?

© Pierpaolo Zamorani
Università degli studi di Ferrara

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Note

[38] Labeo 34 (1988) pp. 104 s.

[39] Cfr. retro nt. 3.

[40] Vedili in La lex Publilia del 339 a.C. e l'auctoritas preventiva, in AUFE N.S. Sezione V, Scienze Giuridiche, 2 (1988), segnatamente p. 6 ss.

[41] Liv. 8.15.9.

[42] Liv. 8.23.10 ss.

[43] Il temine non è mio: qui lo uso solamente perché esso è usato dallo stesso GUARINO, Novissima de patrum auctoritate, in BIDR 91 (1988) p. 131 (= Pagine di diritto romano, vo1.III, Napoli 1994, p.207 ss.). Le citazioni successive rimandano alle pagine del BIDR.

[44] Ho altrove cercato di chiarire (cfr. La lex Publilia del 339 a.C. e L'auctoritas preventiva, p. 16 ss.) come sia potuto nascere l'equivoco che sta alla base della (contraria) communis opinio.

[45] GUARINO, Novissima de patrum auctoritate, cit. p. 131.

[46] La Lex Publilia del 339 a.C. e l'auctoritas preventiva, cit. p.13 s. A Guarino l'argomento (non il testo, che lo studioso ben conosce ed utilizza allo scopo di fissare una datazione della lex Maenia; GUARINO, Novissima de patrum auctoritate, cit. p. 129 s.) deve essere sfuggito, forse a causa di una certa premura di togliersi di fronte "certe... pagine" (anche così lo studioso napoletano indica il mio lavoro a p. 117) e di ribadire risultati da lui raggiunti. Del resto, va onestamente rilevato come il Maestro napoletano consideri quanto da me scritto solo come occasio peccandi, vale a dire solo come pretesto per ritornare su idee già da lui espresse e, può sottintendersi senza sforzo, ben altrimenti fondate. E tuttavia, a me pare che la posizione di GUARINO, cit. p. 140, che qualifica «vistoso paradosso» la mia affermazione secondo la quale l'auctoritas preventiva avrebbe rafforzato la posizione del senato (patrizio) presti il fianco al rilievo che ben difficilmente Cicerone avrebbe potuto definire permagnum il risultato ottenuto da Manio Curio se (anticipazione dell'auctoritas avesse in sostanza significato un indebolimento della posizione dei patres. In altre parole: se Appio Claudio non sì arrestava di fronte al diniego dell'auctoritas successiva da parte del senato (cosa che avrebbe vanificato la sua opera), perché si sarebbe dovuto arrestare di fronte alla prestazione dell'auctoritas preventiva, che (secondo quanto comunemente si pensa) non avrebbe influito sull'esito delle elezioni?

[47] DE MARTINO, La costituzione della città-stato, in Storia di Roma (a cura di Momigliano e Schiauone), I, Torino, 1988, p. 357.

[48] Vedi PGE p. 113.

[49] Vedi PGE p. 129 ss.

[50] Vedi PGE p. 132 ss.

[51] Questo già notavo ne Il plebiscito ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet e il divieto di reficere consulem, cit. p.2 nt.5.

[52] Si tratta di Lex quoque sacrata militaris lata. est... (Livio VII, 41, 4), in RSA, 17-18 (1987-1988) p. 97 ss; Il plebiscito Genucio ne fenerare liceret (Liv., VII, 42, 1), in RSA 19 (1989), p. 67 ss.; Il plebiscito ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet (Liv., VII, 42, 2), in RSA, 22-23 (1992-1993), p. 43 ss.; Il plebiscito ne quid duos magistratus uno anno gereret, in RSA, 24 (1994) p. 49 ss.

[53] In Il plebiscito ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet (Liv., VII, 42, 2), cit. p. 49.

[54] Così come, peraltro, io avevo già fatto in PGE p. 118 ss.

[55] PGE p. 119.