Redazione Archaeogate, 21-04-2004
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Articolo 14 Vigilanza. Scioglimento e liquidazione della Fondazione.
1. Il Ministero per i beni e le attivitą culturali esercita la vigilanza sulla Fondazione ed, in particolare, i poteri di cui agli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n.491.
2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero per i beni e le attivitą culturali ritornano nella disponibilitą di quest'ultimo.
3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti allo stesso Ministero o ad altro Ente, individuato dall'Assemblea dei Fondatori, che persegua finalitą analoghe a quelle della fondazione estinta.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con la Fondazione, si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.