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Presentiamo la versione definitiva dello Statuto della costituenda "FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE"

Articolo 1 Costituzione, sede e Fondatori.

. E' costituita la "Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino", di seguito
denominata "Fondazione", con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze 6. La
Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 490 del 1999 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali", del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, recante "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni" e del presente Statuto.

2. La Fondazione ha la durata di 30 anni.

3. Sono Fondatori: il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la
Provincia di Torino, la Città di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal decreto ministeriale sopra citato.

4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'uso del Museo Egizio di Torino, di seguito denominato "Museo", comprese la sede, le relative dotazioni e collezioni e, da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di dotazione e alla definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese necessarie per la ristrutturazione funzionale della sede, individuando, ove necessario, nuovi spazi e nuovi edifici idonei allo svolgimento delle attività ed a sostenere gli oneri derivanti dal nuovo allestimento del museo. L'atto convenzionale stabilisce le modalità con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite. La determinazione degli impegni finanziari relativi ai primi quattro anni di attività è definita in sede di atto costitutivo.

5. La Fondazione concorda con il Ministero per i beni e le attività culturali le modalità per la prioritaria utilizzazione del personale, ritenuto necessario, in servizio presso il Museo, con l'assenso degli interessati, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.

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